32004R0835

Regolamento (CE) n. 835/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che adegua il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/247/CE e 2004/248/CE per quanto riguarda il mantenimento dell'impiego di alcune sostanze attive non iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0043 - 0047


Regolamento (CE) n. 835/2004 della Commissione

del 28 aprile 2004

che adegua il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/247/CE e 2004/248/CE per quanto riguarda il mantenimento dell'impiego di alcune sostanze attive non iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2076/2002(1) della Commissione e le decisioni 2002/928/CE(2), 2004/129/CE(3), 2004/247/CE(4) e 2004/248/CE(5) della Commissione dispongono la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca da parte degli Stati membri di tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive. Gli atti suddetti prevedono deroghe intese a consentire il mantenimento dell'impiego di alcune di queste sostanze per un periodo limitato in attesa che siano messe a punto soluzioni alternative.

(2) È necessario adattare il regolamento e le decisioni suindicate in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito denominati nuovi Stati membri), essendo state richieste deroghe per i nuovi Stati membri.

(3) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 2076/2002 e le decisioni 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/247/CE e 2004/248/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2002 è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La decisione 2002/928/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 2 è aggiunta la lettera c) seguente:

"c) per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna C dell'allegato, uno Stato membro specificato nella colonna B può mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti benomil fino al 30 giugno 2007, a condizione che:

i) garantisca che l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;

ii) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;

iii) si accerti che si stanno attivamente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d'azione.

Entro il 31 dicembre 2004, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l'applicazione del presente paragrafo, in particolare circa le azioni avviate in conformità dei punti (i), (ii) e (iii), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di benomil utilizzati in conformità della presente lettera."

2) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE deve essere il più breve possibile e:

a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione, esso non deve essere posteriore a 18 mesi dall'adozione suddetta;

b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007."

3) È aggiunto il seguente allegato:

"ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 3

Nell'allegato II della decisione 2004/129/CE, alla fine della voce relativa al metidation sono aggiunte le righe seguenti:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 4

Nell'allegato della decisione 2004/247/CE, è aggiunta la riga seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 5

Nell'allegato della decisione 2004/248/CE, sono aggiunte le righe seguenti:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n.. 1336/2003 del 26.7.2003, pag. 21.

(2) GU L 322 del 27.11.2002, pag. 53.

(3) GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27.

(4) GU L 78 del 16.3.2004, pag. 50.

(5) GU L 78 del 16.3.2004, pag. 53.

ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2002 sono aggiunte le righe seguenti:

">SPAZIO PER TABELLA>"

  翻译: