9.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2004 DELLA COMMISSIONE

dell’8 giugno 2004

recante deroga al regolamento (CE) n. 1431/94 per quanto riguarda la validità dei titoli d’importazione nel settore delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d’applicazione nel settore delle carni di pollame del regime d’importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (2) disciplina la validità dei titoli d’importazione.

(2)

La decisione 2004/122/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, recante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria in diversi paesi asiatici (3) ha sospeso fino al 15 agosto 2004. le importazioni di diversi prodotti del settore del pollame in provenienza da vari paesi, tra cui la Thailandia. Questo provvedimento ha probabilmente precluso ad alcuni operatori l’uso dei titoli d’importazione rilasciati per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2004 per le importazioni provenienti dalla Thailandia. Di conseguenza, la durata di validità dei titoli in questione deve essere prorogata fino al 30 settembre 2004.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1431/94, la validità dei titoli d’importazione rilasciati per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2004 per i prodotti del gruppo n. 2 provenienti dalla Thailandia è prorogata al 30 settembre 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  JGU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001,pag. 24).

(3)  GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59.


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