3.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1406/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2004
concernente la fissazione del tasso di cambio applicabile ad alcuni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1o luglio 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (1),
visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile agli aiuti all’ettaro interviene all’inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l’aiuto. Per i pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (3), per l’aiuto ai legumi da granella previsto dal regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (4), nonché per il premio speciale alla qualità per il grano duro, il premio per le colture proteiche e il premio per i prodotti lattiero-caseari previsti rispettivamente dai capitoli 1, 2 e 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5), il fatto generatore del tasso di cambio interviene pertanto il 1o luglio 2004. |
(2) |
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per gli aiuti all’ettaro è pari alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili durante il mese che precede il giorno in cui interviene il fatto generatore. |
(3) |
Conformemente all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo (6), il tasso di cambio da applicare all'aiuto al luppolo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (7), corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1o luglio dell'anno del raccolto. |
(4) |
Occorre pertanto fissare i tassi di cambio applicabili agli aiuti in questione in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di giugno 2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi di cambio che figurano in allegato si applicano agli aiuti seguenti, per i quali il fatto generatore interviene il 1o luglio 2004:
a) |
pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999; |
b) |
aiuti per i legumi da granella di cui al regolamento (CE) n. 1577/96; |
c) |
premio speciale alla qualità per il grano duro, di cui al capitolo 1 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003; |
d) |
premio per le colture proteiche di cui al capitolo 2 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003; |
e) |
premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003; |
f) |
aiuto al luppolo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13).
(3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(5) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
(6) GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53).
(7) GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18).
ALLEGATO
Tassi di cambio di cui all’articolo 1
1 EUR = (media 1.6.2004-30.6.2004)
7,43413 |
corone danesi |
0,663323 |
lire sterline |
0,425237 |
lire maltesi |
239,318 |
talleri sloveni |
9,14321 |
corone svedesi |