8.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/20 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2005
recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi
[notificata con il numero C(2005) 3704]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/692/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 6,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell’uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. |
(2) |
La decisione 2004/122/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi (3), sospende alcune importazioni di pollame e di prodotti a base di pollame dai paesi terzi colpiti. |
(3) |
La decisione 2004/122/CE non concerne la Mongolia, ma questo paese terzo ha denunciato un focolaio di influenza aviaria nei volatili selvatici. È pertanto opportuno sospendere le importazioni nella Comunità di volatili diversi dal pollame, compresi gli uccelli catturati allo stato selvatico, originari di tale paese terzo. |
(4) |
La decisione 2004/122/CE si applica fino al 30 settembre 2005. Focolai di influenza aviaria persistono tuttavia nei paesi terzi di cui alla decisione 2004/122/CE e in Mongolia. A causa della situazione ancora preoccupante in questi paesi terzi, restano necessarie misure di protezione per le importazioni in provenienza da questi paesi. |
(5) |
È opportuno stabilire in un atto distinto norme specifiche per l’importazione dalla Russia di volatili diversi dal pollame, di animali da compagnia e di piume non trattate. |
(6) |
La decisione 2004/122/CE è stata modificata a più riprese per tener conto dell’evoluzione dell’influenza aviaria nei paesi terzi. |
(7) |
Per motivi di chiarezza e di trasparenza è opportuno abrogare la decisione 2004/122/CE e sostituirla con la presente decisione. |
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Thailandia dei seguenti prodotti:
a) |
carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento; |
b) |
preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni delle specie di cui alla lettera a); |
c) |
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle suddette specie; |
d) |
uova per il consumo umano; nonché |
e) |
trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli. |
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione dei prodotti contemplati dal presente articolo ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1o gennaio 2004.
3. I certificati veterinari/documenti commerciali che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della categoria di cui trattasi:
«Carni fresche di pollame/Carni fresche di ratiti/Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/Carni fresche di selvaggina da penna d'allevamento/Prodotto a base di carne costituito da o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/Preparazione di carne costituita da o contenente carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento/Alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d'allevamento (4) ottenuti da volatili macellati anteriormente al 1o gennaio 2004 e in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2005/692/CE della Commissione
4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, qualora la carne di tali specie abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte 4 dell'allegato II alla decisione 2005/432/CE della Commissione (5).
Articolo 2
Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Cina dei seguenti prodotti:
a) |
carni fresche di pollame; |
b) |
preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame; |
c) |
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame; |
d) |
uova per il consumo umano; nonché |
e) |
trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli. |
Articolo 3
Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Malaysia dei seguenti prodotti:
a) |
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame; |
b) |
uova per il consumo umano; nonché |
c) |
trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli. |
Articolo 4
1. Gli Stati membri sospendono l'importazione da Cambogia, Cina (compresa Hong Kong), Indonesia, Kazakistan, Laos, Malaysia, Mongolia, Corea del Nord, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:
a) |
piume e parti di piume non trasformate; nonché |
b) |
volatili vivi diversi dal pollame, definiti all’articolo 1, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE (6), compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia). |
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri autorizzano l’importazione di piume e parti di piume non trasformate provenienti dalla Mongolia.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le importazioni di piume o parti di piume trasformate siano scortate da un documento commerciale attestante che le piume o parti di piume trasformate sono state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni.
Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.
Articolo 5
La decisione 2004/122/CE è abrogata.
Articolo 6
Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 7
La presente decisione si applica dal 1o ottobre 2005 al 30 settembre 2006.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; versione rettificata: GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).
(3) GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/619/CE (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 66).
(5) GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.
(6) GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26.