14.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 269/23 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 settembre 2005
relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per l'assistenza al risanamento e alla ricostruzione nei paesi colpiti dallo tsunami, in conformità del punto 24 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999
(2005/707/CE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (1), in particolare il punto 24,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
L'autorità di bilancio ha deciso di sostenere il risanamento e la ricostruzione dei paesi colpiti dal terremoto/tsunami (principalmente l'Indonesia, lo Sri Lanka e le Maldive) per un importo totale di 350 milioni di EUR, dei quali 170 milioni di EUR nel 2005. Parte degli aiuti finanziari sarà concessa mediante una nuova definizione dei programmi indicativi per tale area non ancora attuati, in cooperazione con i governi interessati (60 milioni di EUR), ricorrendo al meccanismo di reazione rapida (12 milioni di EUR) e mobilitando la riserva di emergenza (70 milioni di EUR). Dal momento che nel 2005 il massimale della rubrica 4 «Azioni esterne» è già stato superato per un importo pari a 100 milioni di EUR e che sono state esaminate tutte le possibilità di ridistribuzione degli stanziamenti a titolo di tale rubrica, l'importo di 15 milioni di EUR sarà finanziato mediante un'ulteriore mobilitazione dello strumento di flessibilità,
HANNO ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini del bilancio rettificativo n. 3/2005 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, lo strumento di flessibilità viene utilizzato per fornire l'importo di 15 000 000 di EUR in stanziamenti di impegno.
L'importo viene utilizzato per finanziare l'assistenza al risanamento e alla ricostruzione nei paesi asiatici colpiti dal terremoto/tsunami, nell’ambito della rubrica 4 «Azioni esterne» delle prospettive finanziarie, a titolo dell'articolo 19 10 04 «Azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo dell’Asia» del bilancio 2005.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 7 settembre 2005.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
Il presidente
D. ALEXANDER
(1) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).