24.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/39 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2005
che autorizza la Repubblica di Ungheria ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA
[notificata con il numero C(2005) 4427]
(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)
(2005/818/CE, Euratom)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme (2), di seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta alcune operazioni. Per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni. |
(2) |
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva, l'allegato X, sezione 7 (Fiscalità), paragrafo 1, lettera c), dell'atto di adesione della Repubblica di Ungheria alle Comunità europee (3) autorizza tale Stato ad esentare alcune operazioni specificate nell'allegato F della sesta direttiva. |
(3) |
La Repubblica di Ungheria non è in grado di calcolare precisamente la base delle risorse proprie IVA per alcune operazioni specificate nell'allegato F, punto 17, della sesta direttiva. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse IVA della Repubblica in questione. La Repubblica di Ungheria è in grado di effettuare un calcolo utilizzando stime approssimative per detta categoria di operazioni prevista nell'allegato F della sesta direttiva. La Repubblica di Ungheria deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base IVA utilizzando valutazioni approssimative, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89. |
(4) |
Il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o maggio 2004, la Repubblica di Ungheria è autorizzata ad utilizzare valutazioni approssimative per la seguente categoria di operazioni di cui all'allegato F della sesta direttiva:
1) |
Trasporti di persone (Allegato F, punto 17). |
Articolo 2
La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.
Per la Commissione
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Membro della Commissione
(1) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(2) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(3) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 853.