29.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/67


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2005

riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale

[notificata con il numero C(2005) 2673]

(2005/842/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 86, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 16 del trattato, la Comunità, fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87, provvede affinché i servizi d’interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.

(2)

Affinché taluni servizi d’interesse economico generale funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti, può rendersi necessario che lo Stato fornisca un sostegno finanziario destinato a coprire interamente o in parte i costi specifici relativi agli obblighi di servizio pubblico. A norma dell’articolo 295 del trattato, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, dal punto di vista del diritto comunitario è ininfluente il fatto che tali servizi d’interesse economico generale siano forniti da imprese pubbliche o private.

(3)

A questo riguardo, l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del trattato e in particolare alle regole di concorrenza. L’articolo 86, paragrafo 2, prevede tuttavia un’eccezione alle norme contenute nel trattato, a condizione che sia rispettata una serie di criteri. In primo luogo, vi deve essere un atto d’incarico mediante il quale lo Stato conferisce ad un’impresa la responsabilità dell’esecuzione di un determinato compito. In secondo luogo, il conferimento dell’incarico deve essere relativo ad un servizio d’interesse economico generale. In terzo luogo, l’eccezione deve essere necessaria per l’esecuzione dei compiti assegnati e proporzionale a tale scopo (di seguito «requisito della necessità»). Lo sviluppo degli scambi, infine, non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

(4)

Nella sentenza Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH  (1) («Altmark»), la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE se sono rispettate le seguenti quattro condizioni cumulative: in primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Infine, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico, nel caso specifico, non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che dovrebbe sostenere un’impresa media, gestita in modo efficiente e dotata di adeguati mezzi di trasporto.

(5)

Qualora queste quattro condizioni siano soddisfatte, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato e le disposizioni degli articoli 87 e 88 del trattato non sono applicabili. Qualora gli Stati membri non rispettino tali condizioni e qualora siano soddisfatte le condizioni generali di applicabilità dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato soggetti alle disposizioni degli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato. La presente decisione si applica alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico soltanto nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato.

(6)

L’articolo 86, paragrafo 3, consente alla Commissione di specificare il significato e la portata dell’eccezione di cui all’articolo 86, paragrafo 2, e di prevedere norme che permettano un controllo efficace del rispetto dei criteri previsti dall’articolo 86, paragrafo 2, ove necessario. Le condizioni alle quali determinati sistemi di compensazione sono compatibili con l’articolo 86, paragrafo 2, e non sono soggetti all’obbligo di notificazione preventiva di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato andrebbero pertanto precisate.

(7)

Tali aiuti possono essere dichiarati compatibili solo se sono erogati al fine di garantire la prestazione di servizi che siano servizi d’interesse economico generale di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Risulta dalla giurisprudenza che, ad eccezione dei settori nei quali esistono disposizioni comunitarie in materia, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei servizi che possono essere definiti d’interesse economico generale. Ad eccezione dei settori per i quali esistono disposizioni comunitarie in materia, quindi, la Commissione ha il compito di vigilare affinché non vi siano errori manifesti per quanto riguarda la definizione dei servizi d’interesse economico generale.

(8)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, l’impresa beneficiaria dell’aiuto deve essere stata specificamente incaricata dallo Stato membro della gestione di un determinato servizio d’interesse economico generale. Secondo la giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, tale atto o atti di incarico devono perlomeno specificare la natura precisa, la portata e la durata degli obblighi di servizio pubblico, nonché l’identità delle imprese interessate.

(9)

Onde garantire il rispetto dei criteri di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, è necessario stabilire che si verifichino condizioni precise per quanto riguarda il conferimento della gestione di servizi d’interesse economico generale. Il calcolo e il controllo dell’importo della compensazione possono infatti essere effettuati correttamente solo se vengono definiti con chiarezza, in un atto formale delle pubbliche autorità competenti nello Stato membro interessato, gli obblighi di servizio pubblico che spettano alle imprese e gli eventuali obblighi che spettano allo Stato. La forma di tale atto può essere diversa da uno Stato membro all’altro, ma esso dovrebbe perlomeno specificare la natura precisa, la portata e la durata degli obblighi di servizio pubblico previsti, l’identità delle imprese interessate, nonché i costi che ricadono su dette imprese.

(10)

Nel definire gli obblighi di servizio pubblico e nel valutare se tali obblighi vengono rispettati dalle imprese interessate, gli Stati membri sono invitati a condurre ampie consultazioni, in particolare presso gli utenti.

(11)

Inoltre, al fine di evitare distorsioni ingiustificate della concorrenza, l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato prevede che la compensazione non possa eccedere quanto necessario per coprire i costi sostenuti dall’impresa per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole. Si intendono in questo caso i costi effettivamente sostenuti dall’impresa interessata.

(12)

La sovracompensazione in eccesso rispetto a quanto necessario per la copertura dei costi sostenuti dall’impresa interessata non è necessaria per il funzionamento del servizio d’interesse economico generale e costituisce un aiuto di Stato incompatibile che dovrebbe essere rimborsato allo Stato stesso. Anche la compensazione concessa per il funzionamento di un servizio d’interesse economico generale, ma effettivamente utilizzata dall’impresa interessata per operare su un altro mercato, non è necessaria per la gestione del servizio d’interesse economico generale e costituisce dunque un aiuto di Stato incompatibile che dovrebbe essere rimborsato.

(13)

Onde garantire il rispetto del requisito di necessità di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, è necessario prevedere disposizioni relative al calcolo e al controllo dell’importo della compensazione concessa. Gli Stati membri devono verificare regolarmente se la compensazione accordata non determina sovracompensazioni. Tuttavia, onde consentire alle imprese e agli Stati membri un minimo di flessibilità, qualora l’ammontare della sovracompensazione non superi il 10 % dell’importo della compensazione annua, deve essere possibile riportare la sovracompensazione al periodo successivo e dedurla dalla compensazione che sarebbe altrimenti possibile corrispondere. Le entrate delle imprese che vengono incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale nel settore dell’edilizia popolare possono variare in maniera considerevole, in particolare a causa del rischio d’insolvibilità degli inquilini. Di conseguenza, qualora tali imprese gestiscano soltanto servizi d’interesse economico generale, dovrebbe essere possibile riportare qualsiasi sopracompensazione per un determinato periodo al periodo seguente, fino ad un massimo del 20 % della compensazione annuale.

(14)

Nella misura in cui una compensazione sia concessa ad imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, se l’importo della compensazione non supera i costi dei servizi e se vengono rispettate le soglie fissate nella presente decisione, la Commissione ritiene che lo sviluppo degli scambi non venga pregiudicato in misura contraria all’interesse della Comunità. In tali circostanze, la Commissione ritiene che la compensazione vada considerata un aiuto di Stato compatibile con l’articolo 86, paragrafo 2, del trattato.

(15)

Le compensazioni di importo limitato concesse ad imprese che forniscono servizi d’interesse economico generale con un fatturato limitato non sono atte a pregiudicare lo sviluppo degli scambi e la concorrenza in misura contraria agli interessi della Comunità. Qualora siano soddisfatte condizioni previste nella presente decisione non dovrebbe pertanto essere richiesta una notificazione preventiva. Al fine di definire il campo d’applicazione dell’esenzione dall’obbligo di notificazione, è opportuno prendere in considerazione il fatturato delle imprese beneficiarie delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico e il livello di tali compensazioni.

(16)

Gli ospedali e le imprese che realizzano opere di edilizia popolare, incaricate di funzioni implicanti servizi d’interesse economico generale, presentano caratteristiche specifiche di cui occorre tener conto. In particolare, va preso in considerazione il fatto che, nella fase attuale di sviluppo del mercato interno, il livello di distorsione della concorrenza in questi settori non è necessariamente proporzionale al livello del fatturato e della compensazione. Di conseguenza, gli ospedali che forniscono cure mediche, compresi, ove del caso, servizi di emergenza e servizi secondari direttamente connessi alle attività principali, in particolare nel settore della ricerca, e le imprese aventi incarichi di edilizia popolare che forniscono alloggi a cittadini svantaggiati o gruppi sociali più svantaggiati, che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità, dovrebbero beneficiare dell’esenzione dalla notificazione prevista dalla presente decisione, anche se l’importo della compensazione che ricevono supera le soglie da essa stabilite, qualora i servizi che forniscono siano definiti servizi d’interesse economico generale dagli Stati membri.

(17)

L’articolo 73 del trattato costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 86, paragrafo 2. Esso stabilisce regole applicabili alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti terrestri. Tale articolo è sviluppato dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (2), che stabilisce condizioni generali per gli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti terrestri e fissa metodi di calcolo delle compensazioni. Il regolamento (CEE) n. 1191/69 prevede che tutte le compensazioni nel settore dei trasporti terrestri che soddisfano tali condizioni siano esentate dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Esso consente altresì agli Stati membri di derogare a tali disposizioni qualora le imprese forniscano esclusivamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale. Quando si applica tale deroga, qualsiasi compensazione degli obblighi di servizio pubblico, nella misura in cui costituisce aiuto di Stato, è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (3). Secondo la giurisprudenza della sentenza «Altmark», le compensazioni che non rispettano le disposizioni dell’articolo 73 non possono essere dichiarate compatibili con il trattato in base all’articolo 86, paragrafo 2, o ad altra disposizione del trattato. Tali compensazioni non devono rientrare pertanto nel campo di applicazione della presente decisione.

(18)

A differenza dal settore dei trasporti terrestri, i settori dei trasporti aerei e marittimi sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Determinate norme applicabili alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico nei settori dei trasporti aerei e marittimi sono contenute nel regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (4), e nel regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (5). Tuttavia, contrariamente al regolamento (CEE) n. 1191/69, questi regolamenti non riguardano la compatibilità degli eventuali elementi di aiuto di Stato e non prevedono un’esenzione dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato. Conviene pertanto applicare la presente decisione alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nei settori dei trasporti aerei e marittimi a condizione che, oltre a soddisfare le condizioni di cui alla presente decisione, tali compensazioni rispettino anche le norme settoriali contenute nel regolamento (CEE) n. 2408/92 e nel regolamento (CEE) n. 3577/92, ove applicabili.

(19)

Le soglie applicabili alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nei settori dei trasporti aerei e marittimi devono di norma essere identiche a quelle applicabili in generale. Tuttavia, nei casi specifici di compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse per collegamenti aerei o marittimi con le isole o per aeroporti o porti che costituiscono servizi d’interesse economico generale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, risulta più opportuno fissare soglie sulla base del numero medio annuo di passeggeri, il che riflette meglio la realtà economica di tali attività.

(20)

La presente decisione rappresenta sostanzialmente una precisazione del significato e della portata dell’eccezione di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato così come è stata applicata costantemente in passato dalla Corte di giustizia, dal Tribunale di primo grado e dalla Commissione. Nella misura in cui non modifica il diritto sostanziale applicabile in materia, dovrebbe essere immediatamente applicabile. Alcune disposizioni della presente decisione non si limitano tuttavia a mantenere lo status quo in quanto prevedono ulteriori condizioni volte a permettere un controllo efficace dei criteri di cui all’articolo 86, paragrafo 2. Affinché gli Stati membri possano adottare i necessari provvedimenti in tal senso, è opportuno prevedere un periodo di un anno prima dell’applicazione di dette specifiche disposizioni.

(21)

L’esenzione dall’obbligo di notificazione preventiva per taluni servizi d’interesse economico generale non esclude la possibilità che gli Stati membri notifichino un progetto di aiuto specifico. Tale notificazione sarà valutata in base ai principi della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (6).

(22)

La presente decisione si applica fatte salve le disposizioni della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche (7).

(23)

La presente decisione si applica fatte salve le disposizioni comunitarie in vigore in materia di appalti pubblici e di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato.

(24)

Le presente decisione si applica fatte salve le disposizioni specifiche più rigorose relative agli obblighi di servizio pubblico contenute nelle normative comunitarie settoriali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, sono considerati compatibili con il mercato comune ed esentati dall’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 2

Campo d’applicazione

1.   La presente decisione si applica agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi ad imprese in relazione ai servizi d’interesse economico generale di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che rientrano in una delle seguenti categorie:

a)

compensazioni di obblighi di servizio pubblico di importo annuo inferiore a 30 milioni di EUR, concesse ad imprese con un fatturato totale annuo medio, al lordo delle imposte, inferiore a 100 milioni di EUR nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale;

b)

compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse ad ospedali e ad imprese aventi incarichi di edilizia popolare che svolgono attività considerate dallo Stato membro come servizi d’interesse economico generale;

c)

compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse ai collegamenti aerei o marittimi verso le isole e con traffico annuale medio non superiore a 300 000 passeggeri nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale;

d)

compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse a aeroporti e porti con un traffico annuale medio non superiore a 1 000 000 passeggeri per gli aeroporti e a 300 000 passeggeri per i porti nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale.

La soglia di 30 milioni di EUR di cui alla lettera a) può essere determinata considerando una media annuale che rappresenti gli importi delle compensazioni concesse nel corso del contratto o in un periodo di cinque anni. Per gli enti creditizi, la soglia di 100 milioni di EUR di fatturato è sostituita da una soglia di 800 milioni di EUR del totale dello stato patrimoniale.

2.   Nel settore dei trasporti aerei e marittimi, la presente decisione si applica soltanto agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico, concessi ad imprese relativamente ai servizi d’interesse economico generale di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che soddisfano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 e del regolamento (CEE) n. 3577/92, ove applicabili.

La presente decisione non si applica agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico concessi ad imprese del settore dei trasporti terrestri.

Articolo 3

Compatibilità ed esenzione dall’obbligo di notificazione

Gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico che soddisfano le condizioni stabilite dalla presente decisione sono compatibili con il mercato comune ed esentate dall’obbligo di notificazione preventiva di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, fatta salva l’applicazione di disposizioni più rigorose relativamente agli obblighi di servizio pubblico previste dalle normative comunitarie settoriali.

Articolo 4

Conferimento

La presente decisione si applica qualora la responsabilità della gestione del servizio d’interesse economico generale sia conferita all’impresa interessata mediante uno o più atti ufficiali, la cui forma può essere stabilita da ciascuno Stato membro. Tali atti devono in particolare indicare:

a)

la natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;

b)

le imprese interessate e il territorio interessato;

c)

la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all’impresa;

d)

i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;

e)

le modalità per evitare le sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso.

Articolo 5

Compensazione

1.   La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi determinati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole del capitale proprio necessario per l’adempimento di detti obblighi. Questa compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio d’interesse economico generale in questione, fatta salva la capacità dell’impresa interessata di realizzare un margine di utile ragionevole.

L’importo della compensazione comprende tutti i vantaggi accordati dallo Stato o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma. Il margine di utile ragionevole tiene conto interamente o in parte degli aumenti di produttività realizzati dalle imprese in questione durante un periodo determinato e limitato senza ridurre il livello qualitativo dei servizi affidati dallo Stato alle imprese.

2.   I costi da prendere in considerazione comprendono tutti i costi dovuti alla gestione del servizio d’interesse economico generale. Essi sono calcolati come segue, sulla base dei principi di contabilità analitica generalmente accettati:

a)

quando le attività dell’impresa considerata si limitano al servizio d’interesse economico generale, possono essere presi in considerazione tutti i suoi costi;

b)

quando l’impresa svolge anche attività al di fuori dell’ambito del servizio d’interesse economico generale, vengono presi in considerazione solo i costi relativi al servizio d’interesse economico generale;

c)

i costi imputati al servizio d’interesse economico generale possono coprire tutti i costi variabili connessi alla fornitura del servizio d’interesse economico generale stesso, un contributo proporzionato ai costi fissi comuni al servizio d’interesse economico generale e ad altre attività ed un margine di utile ragionevole;

d)

i costi connessi ad investimenti, in particolare in materia di infrastrutture, possono essere presi in considerazione quando risultano necessari per il funzionamento del servizio d’interesse economico generale.

3.   Le entrate da prendere in considerazione comprendono perlomeno tutte le entrate percepite grazie al servizio d’interesse economico generale. Se l’impresa in questione dispone di diritti esclusivi o speciali concessi a un altro servizio d’interesse economico generale che produce profitti superiori al margine di utile ragionevole o se beneficia di altri vantaggi concessi dallo Stato, essi devono essere compresi nelle sue entrate, indipendentemente dalla loro qualificazione ai sensi dell’articolo 87. Lo Stato membro interessato può altresì decidere che gli utili percepiti da altre attività diverse da quelle del servizio d’interesse economico generale vadano destinati interamente o in parte al finanziamento del servizio d’interesse economico generale.

4.   Ai fini della presente decisione, per «margine di utile ragionevole» si intende un tasso di remunerazione del capitale proprio che tenga conto del rischio o dell’assenza di rischio per l’impresa grazie all’intervento dello Stato, in particolare se quest’ultimo concede diritti esclusivi o speciali. Di norma questo tasso non deve superare il tasso medio rilevato nel settore interessato nel corso degli ultimi anni. Nei settori in cui non esiste alcuna impresa comparabile a quella alla quale è stata affidata la gestione del servizio d’interesse economico generale, può essere effettuato un raffronto con imprese situate in altri Stati membri o, se del caso, che appartengono ad altri settori, a condizione che vengano prese in considerazione le caratteristiche particolari di ciascun settore. Per stabilire cosa costituisca un margine di utile ragionevole, gli Stati membri possono introdurre criteri di incentivazione, in funzione in particolare della qualità del servizio reso e degli aumenti di efficienza produttiva.

5.   Qualora un’impresa svolga sia attività che rientrano nell’ambito del servizio d’interesse economico generale che attività che ne esulano, dalla contabilità interna risultano tuttavia distintamente i costi e i ricavi derivanti dal servizio d’interesse economico generale e quelli degli altri servizi, nonché i parametri di imputazione dei costi e delle entrate.

I costi attribuiti ad eventuali attività diverse dal servizio d’interesse economico generale devono coprire tutti i costi variabili, un contributo adeguato ai costi fissi comuni e una remunerazione adeguata dei capitali propri. Non viene concessa alcuna compensazione relativamente a detti costi.

Articolo 6

Controllo della sovracompensazione

Gli Stati membri eseguono o fanno eseguire controlli regolari per garantire che le imprese non ricevano una compensazione eccessiva rispetto all’importo stabilito ai sensi dell’articolo 5.

Gli Stati membri richiedono alle imprese interessate di restituire eventuali sovracompensazioni versate ed i parametri di calcolo della compensazione vengono aggiornati per il futuro. Se l’importo della sovracompensazione non supera il 10 % dell’importo della compensazione annua, la sovracompensazione può essere riportata al periodo annuale successivo e dedotta dall’importo della compensazione da versare relativamente a tale periodo.

Nel settore dell’edilizia popolare, gli Stati membri eseguono o fanno eseguire controlli regolari a livello di singola impresa per garantire che le imprese non ricevano una compensazione eccessiva rispetto all’importo stabilito ai sensi dell’articolo 5. Qualsiasi sovracompensazione può essere riportata al periodo seguente, fino ad un massimo del 20 % della compensazione annua, a condizione che l’impresa interessata gestisca soltanto servizi d’interesse economico generale.

Articolo 7

Messa a disposizione di informazioni

Gli Stati membri mettono a disposizione per un periodo di almeno dieci anni tutti gli elementi necessari per stabilire se le compensazioni concesse sono compatibili con la presente decisione.

Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri le trasmettono tutte le informazioni che la Commissione reputa necessarie per stabilire se i sistemi di compensazione in vigore siano compatibili con la presente decisione.

Articolo 8

Relazioni

Ogni Stato membro presenta alla Commissione relazioni periodiche triennali sull’attuazione della presente decisione, contenenti una descrizione dettagliata delle modalità d’applicazione in tutti i settori, inclusi i settori dell’edilizia popolare e degli ospedali.

La prima relazione è presentata entro il 19 dicembre 2008.

Articolo 9

Valutazione

Entro il 19 dicembre 2009, la Commissione realizza una valutazione di impatto sulla base di elementi concreti e dei risultati delle ampie consultazioni che avrà effettuato basandosi in particolare sui dati forniti dagli Stati membri a norma dell’articolo 8.

I risultati della valutazione d’impatto sono comunicati al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo ed agli Stati membri.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 2005.

L’articolo 4, lettere c), d) ed e), e l’articolo 6 si applicano a partire dal 29 novembre 2006.

Articolo 11

Destinatari della decisione

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2005.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  Raccolta 2003, pag. I-7747.

(2)  GU L 156 del 28.6.1969, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1893/91 (GU L 169 del 29.6.1991, pag. 1).

(3)  GU L 130 del 15.6.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 543/97 (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 6).

(4)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione 2003.

(5)  GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.

(6)  GU C 297 del 29.11.2005.

(7)  GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).


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