1.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/27


DECISIONE 2005/852/PESC DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2005

per la distruzione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista l’azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell’Unione europea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (1), in particolare l’articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel passato l’Ucraina possedeva un esteso complesso industriale militare, deteneva il terzo maggiore arsenale di armi nucleari del mondo ed è servita da base per le riserve strategiche di armi e munizioni dell’URSS.

(2)

Secondo alcune stime, l’Ucraina detiene ancora ben 7 milioni di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e 2 milioni di tonnellate di munizioni, gran parte delle quali risalgono alle guerre mondiali. Questi enormi quantitativi di SALW e munizioni non solo rappresentano una forte eccedenza rispetto ai livelli attuali delle forze armate ucraine, ma includono anche un gran numero di munizioni inutilizzabili e pericolose.

(3)

Il piano d’azione UE-Ucraina è stato adottato dal Consiglio di cooperazione UE-Ucraina il 21 febbraio 2005 e esorta le due parti ad affrontare insieme le minacce per la sicurezza, la sanità pubblica e l’ambiente poste dalle scorte ucraine di vecchie munizioni, tra cui le mine antipersona.

(4)

L’Agenzia NATO manutenzione e approvvigionamento (NAMSA) sta gestendo, nell’ambito del fondo fiduciario del partenariato per la pace (PFP), un progetto dodicennale per la distruzione di 1,5 milioni di SALW eccedentarie e di 133 000 tonnellate di munizioni convenzionali da eseguirsi in quattro fasi.

(5)

Secondo l’Unione europea un contributo finanziario alla prima fase di questo progetto aiuterebbe l’Ucraina a ridurre i rischi legati all’accumulazione di ingenti quantitativi di SALW e munizioni e renderebbe il loro livello più consono all’attuale entità delle forze armate ucraine.

(6)

Il 18 maggio 2005 il Parlamento dell’Ucraina ha ratificato la convenzione sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa).

(7)

L’Unione europea intende quindi fornire assistenza finanziaria all’Ucraina a norma del titolo II dell’azione comune 2002/589/PESC. A tale assistenza finanziaria sarà assicurata un’adeguata visibilità, anche attraverso appropriate misure adottate dalla NAMSA,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L’Unione europea sostiene la distruzione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni in Ucraina.

2.   A tal fine l’Unione europea fornisce assistenza finanziaria alla NAMSA durante la prima fase del suo progetto dodicennale inteso alla smilitarizzazione di 400 000 SALW, di 15 000 tonnellate di munizioni convenzionali e di 1 000 MANPADs.

3.   Il contributo dell’Unione europea serve a finanziare:

l’acquisto e l’installazione del sistema di riduzione dell’inquinamento per l’inceneritore di rifiuti esplosivi,

la demilitarizzazione di armi,

l’acquisto di due fornaci per la fusione delle armi,

l’acquisto e l’installazione di seghe a nastro manovrate a distanza per tagliare ordigni esplosivi,

l’acquisto di una pressa idraulica,

fino al 7 % dei costi diretti del progetto.

4.   La NAMSA si occupa della fornitura, dell’installazione e dell’attivazione delle necessarie apparecchiature di demilitarizzazione e di altro tipo provenienti da aziende o enti governativi situati nei paesi NATO o da quelli ammissibili nel quadro del fondo fiduciario del partenariato per la pace (PFP), oltre che da enti analoghi degli Stati membri dell’UE e dell’Ucraina. Se del caso, i contratti per la fornitura delle apparecchiature includono disposizioni relative alla formazione da impartire agli operatori delle apparecchiature ucraini, in Ucraina o nel paese di approvvigionamento delle apparecchiature.

Articolo 2

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è pari a 1 000 000 EUR, da finanziare attraverso il bilancio generale dell’Unione europea del 2006.

2.   Per l’esecuzione delle azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con la NAMSA sulle condizioni per l’utilizzo del contributo dell’Unione europea, che assume la forma di un aiuto non rimborsabile. L’accordo di finanziamento specifico che deve essere concluso dispone che la NAMSA assicura la visibilità del contributo europeo in funzione della sua entità.

3.   La Commissione vigila sul corretto utilizzo del contributo finanziario dell’UE di cui al presente articolo. A tal fine alla Commissione è affidato il compito di controllare e valutare gli aspetti finanziari dell’attuazione della presente decisione cui fa riferimento il presente articolo.

4.   La spesa finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea con l’importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole comunitarie applicabili alle questioni di bilancio, salvo che eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.

Articolo 3

La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante per la PESC, è responsabile dell’attuazione della presente decisione e riferisce in merito al Consiglio. La Commissione è pienamente associata a tali compiti e, in particolare, fornirà informazioni sull’attuazione degli aspetti finanziari. Dette informazioni si baseranno su relazioni periodiche che la NAMSA deve presentare nell’ambito del suo rapporto contrattuale con la Commissione a norma dell’articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione. Essa cessa di produrre effetti dodici mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento fra la Commissione e la NAMSA.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

A. JOHNSON


(1)  GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.


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