10.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 324/87 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 dicembre 2005
relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Slovenia
[notificata con il numero C(2005) 4744]
(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)
(2005/879/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quando segue:
(1) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2). |
(2) |
Il governo sloveno ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione di due metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati delle prove di dissezione eseguite in data anteriore all’adesione, presentando la parte II del protocollo di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85. |
(3) |
L’esame della domanda suddetta evidenzia che le condizioni per l’autorizzazione dei metodi di classificazione sono soddisfatte pienamente per l’apparecchio HGP 4 e solo parzialmente per l’apparecchio ZP-DM5. Per dare alle autorità slovene il tempo di eseguire una nuova prova di dissezione, occorre limitare ad un periodo determinato l’autorizzazione dell’apparecchio ZP-DM5. |
(4) |
Non possono essere autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell’esperienza acquisita. A tal fine, la presente autorizzazione può essere revocata. |
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Slovenia è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:
a) |
il metodo di classificazione denominato «Zwei-Punkt — DM5 (ZP)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell’allegato; |
b) |
l’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell’allegato. |
L’autorizzazione del metodo di classificazione ZP-DM5 è valida fino al 31 dicembre 2007.
Articolo 2
Non sono autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima.
Articolo 3
La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).
(2) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).
ALLEGATO
METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN SLOVENIA
Parte I
ZWEI-PUNKT — DM5 (ZP)
1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego del metodo denominato «Zwei-Punkt — DM5 (ZP)». |
2. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: = 8,6980 + 66,7270 Z1 + 9,7218 Z2 + 33,2966 Z3 – 19,8084 Z4 – 0,1082 T dove
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg. |
Parte 2
HENNESSY GRADING PROBE (HGP 4)
1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)». |
2. |
L’apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama dell’estremità della sonda) avente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO) e un fotodetettore del tipo 58 MR con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 4 oppure di un computer ad esso collegato. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula: = 64,9273 – 1,6690 SHGP + 0,01947 S2 HGP + 0,2464 MHGP dove
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg. |