22.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 49/30 |
POSIZIONE COMUNE 2005/146/PESC DEL CONSIGLIO
del 21 febbraio 2005
recante proroga della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC (1) che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe per un periodo di 12 mesi a partire dal 21 febbraio 2004. |
(2) |
Tenuto conto della situazione in Zimbabwe la posizione comune 2004/161/PESC dovrebbe essere prorogata per un nuovo periodo di dodici mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La posizione comune 2004/161/PESC è prorogata fino al 20 febbraio 2006. Essa sarà riesaminata alla luce delle elezioni legislative che si terranno nello Zimbabwe nel marzo 2005.
Articolo 2
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.