22.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 49/30


POSIZIONE COMUNE 2005/146/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2005

recante proroga della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC (1) che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe per un periodo di 12 mesi a partire dal 21 febbraio 2004.

(2)

Tenuto conto della situazione in Zimbabwe la posizione comune 2004/161/PESC dovrebbe essere prorogata per un nuovo periodo di dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/161/PESC è prorogata fino al 20 febbraio 2006. Essa sarà riesaminata alla luce delle elezioni legislative che si terranno nello Zimbabwe nel marzo 2005.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.


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