23.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/40


POSIZIONE COMUNE 2005/666/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2005

che proroga la posizione comune 2004/661/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 settembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/661/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia.

(2)

La posizione comune 2004/661/PESC si applica fino al 24 settembre 2005.

(3)

Sulla scorta della recente evoluzione politica derivante dall’accresciuta repressione in Bielorussia, la posizione comune 2004/661/PESC dovrebbe essere prorogata di un ulteriore periodo di dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/661/PESC è prorogata di un periodo di dodici mesi. Essa è oggetto d’esame continuo ed è, se del caso, rinnovata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 67. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/848/PESC (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 35).


  翻译: