23.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247/40 |
POSIZIONE COMUNE 2005/666/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2005
che proroga la posizione comune 2004/661/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 24 settembre 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/661/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia. |
(2) |
La posizione comune 2004/661/PESC si applica fino al 24 settembre 2005. |
(3) |
Sulla scorta della recente evoluzione politica derivante dall’accresciuta repressione in Bielorussia, la posizione comune 2004/661/PESC dovrebbe essere prorogata di un ulteriore periodo di dodici mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La posizione comune 2004/661/PESC è prorogata di un periodo di dodici mesi. Essa è oggetto d’esame continuo ed è, se del caso, rinnovata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 2
La presente posizione comune ha effetto dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BECKETT
(1) GU L 301 del 28.9.2004, pag. 67. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/848/PESC (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 35).