11.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 219/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 919/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 919/94 della Commissione (2) stabilisce in particolare le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e fissa nell'allegato I il volume minimo di produzione commercializzabile e il numero minimo di aderenti per organizzazione. |
(2) |
Occorre stabilire il volume minimo di produzione commercializzabile e il numero minimo di aderenti per le organizzazioni di produttori di Cipro. |
(3) |
Per garantire lo svolgimento delle funzioni economiche assegnate alle organizzazioni di produttori in materia di produzione e commercializzazione, accrescere i proventi della commercializzazione e favorire una migliore gestione del settore è necessario incentivare la costituzione di entità di dimensioni maggiori, fissando a tal fine le soglie relative al numero di aderenti e al volume di produzione commercializzabile per Cipro a livelli elevati rispetto alla produzione di banane di tale regione di produzione. |
(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 919/94. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 919/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 106 del 27.4.1994, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1042/2002 (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 43).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Regione di produzione della Comunità |
Numero minimo di aderenti |
Volume minimo di produzione commercializzabile di banane (in tonnellate di peso netto) |
||
Grecia (Creta e Laconia) |
4 |
40 |
||
Spagna (isole Canarie) |
100 |
30 000 |
||
Francia: |
— |
— |
||
|
100 |
30 000 |
||
|
100 |
30 000 |
||
Cipro |
125 |
5 000 |
||
Portogallo (Madera, Azzorre e Algarve) |
5 |
10» |