11.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 39/9


REGOLAMENTO (CE) N. 219/2005 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 919/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 919/94 della Commissione (2) stabilisce in particolare le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e fissa nell'allegato I il volume minimo di produzione commercializzabile e il numero minimo di aderenti per organizzazione.

(2)

Occorre stabilire il volume minimo di produzione commercializzabile e il numero minimo di aderenti per le organizzazioni di produttori di Cipro.

(3)

Per garantire lo svolgimento delle funzioni economiche assegnate alle organizzazioni di produttori in materia di produzione e commercializzazione, accrescere i proventi della commercializzazione e favorire una migliore gestione del settore è necessario incentivare la costituzione di entità di dimensioni maggiori, fissando a tal fine le soglie relative al numero di aderenti e al volume di produzione commercializzabile per Cipro a livelli elevati rispetto alla produzione di banane di tale regione di produzione.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 919/94.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 919/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 106 del 27.4.1994, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1042/2002 (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 43).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Regione di produzione della Comunità

Numero minimo di aderenti

Volume minimo di produzione commercializzabile di banane (in tonnellate di peso netto)

Grecia (Creta e Laconia)

4

40

Spagna (isole Canarie)

100

30 000

Francia:

Guadalupa

100

30 000

Martinica

100

30 000

Cipro

125

5 000

Portogallo (Madera, Azzorre e Algarve)

5

10»


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