11.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 222/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1943/2003 per quanto riguarda il tasso di cambio applicabile per l’attuazione degli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti nel settore degli ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 48,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione, del 3 novembre 2003, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti (2), stabilisce i parametri di calcolo e i massimali dell’aiuto di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2200/96. Detti parametri e detti massimali non sono né versati né riscossi. Ad essi non si applicano pertanto le disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (3). |
(2) |
I suddetti parametri e massimali si applicano per ciascuna delle rate di versamento dell’aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1943/2003. Per la loro espressione nella moneta nazionale degli Stati membri non partecipanti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2799/98, occorre utilizzare il tasso di cambio in vigore il primo giorno del periodo per il quale sono concessi tali aiuti. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1943/2003. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1943/2003, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Il tasso di cambio applicabile agli importi in euro di cui al paragrafo 2 è l’ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del periodo per il quale sono concessi gli aiuti di cui trattasi.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 286 del 4.11.2003, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2113/2004 (GU L 366 dell’11.12.2004, pag. 10)
(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.