22.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/15


REGOLAMENTO (CE) N. 616/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2) prevede un sistema per lo smaltimento di alcole di origine vinica mediante vendita pubblica, ai fini della sua utilizzazione come bioetanolo nella Comunità. Affinché tale alcole possa essere aggiudicato all'offerente disposto a pagare il prezzo più alto, è opportuno sostituire il sistema di vendita pubblica con un sistema di gara.

(2)

A tal fine, è opportuno seguire le stesse modalità per le diverse tipologie di smaltimento dell'alcole di origine vinica, pur nel rispetto delle condizioni necessarie per ogni utilizzazione o destinazione finale dell'alcole.

(3)

Per accertarsi che l'alcole sia utilizzato per la produzione di bioetanolo, gli Stati membri conferiscono il riconoscimento a imprese che ritengono idonee in base alla capacità dell'impresa e degli impianti in cui è trasformato l'alcole, alla loro capacità di trasformazione annua, alla certificazione, da parte delle autorità nazionali dello Stato membro dell'acquirente finale, del fatto che quest'ultimo utilizza l'alcole esclusivamente per la produzione di bioetanolo destinato unicamente al settore dei carburanti.

(4)

È opportuno procedere a gare trimestrali, sia per garantire lo smaltimento dell'alcole immagazzinato presso gli organismi d'intervento degli Stati membri, sia per garantire in una certa misura l'approvvigionamento delle imprese stabilite nella Comunità europea che utilizzano l'alcole nel settore dei carburanti.

(5)

È opportuno che gli Stati membri comunichino, alla fine di ogni mese, informazioni sui quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati relativi al mese precedente, nonché sui quantitativi di alcole, distinguendo tra alcole neutro, alcole greggio e acquavite.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1623/2000.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

1)

gli articoli da 92 a 94 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 92

Apertura della gara

1.   Conformemente alla procedura di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione può bandire ogni trimestre una o più gare per l'utilizzo esclusivo dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità.

I quantitativi di alcole aggiudicati nell'ambito di tali gare non superano i 700 000 ettolitri di alcole a 100 % vol per gara.

2.   L'alcole è aggiudicato a imprese stabilite nella Comunità e deve essere utilizzato nel settore dei carburanti.

A tal fine, gli Stati membri conferiscono il riconoscimento a imprese che ritengono ammissibili e che hanno presentato una domanda corredata della seguente documentazione:

a)

una dichiarazione dell'impresa che è in grado di utilizzare almeno 50 000 hl di alcole all'anno;

b)

la sede amministrativa dell'impresa;

c)

l'ubicazione e una copia della planimetria degli impianti in cui l'alcole è trasformato con indicazione della loro capacità di trasformazione annua;

d)

una copia dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato all'esercizio degli impianti suddetti;

e)

l’attestazione delle autorità nazionali dello Stato membro di ogni acquirente finale che quest'ultimo è in grado di utilizzare l'alcole solo per produrre bioetanolo e che il bioetanolo sarà utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

3.   Il riconoscimento conferito da uno Stato membro è valido per tutta la Comunità.

4.   Sono considerate riconosciute ai fini del presente regolamento le imprese riconosciute dalla Commissione al 1o marzo 2005.

5.   Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi nuovo riconoscimento o revoca del riconoscimento.

6.   La Commissione pubblica con cadenza periodica l'elenco delle imprese riconosciute dagli Stati membri.

Articolo 93

Bando di gara

Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nel bando sono indicati:

a)

le modalità specifiche della gara nonché i nominativi e gli indirizzi degli organismi d'intervento interessati;

b)

il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol, oggetto della gara;

c)

le partite;

d)

le condizioni di pagamento;

e)

le modalità per ottenere i campioni;

f)

l’entità della cauzione di partecipazione di cui all’articolo 94, paragrafo 4, e della cauzione di buona esecuzione di cui all’articolo 94 quater, paragrafo 3.

Articolo 94

Disposizioni relative alle offerte

1.   L'offerente non può presentare più di un'offerta per ciascuna partita. Qualora egli presenti più offerte per partita, nessuna di queste è ammissibile.

2.   Per poter essere ammessa, l'offerta deve recare l'indicazione dello Stato membro di utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno dell'offerente a rispettare questa destinazione.

3.   L'offerta deve pervenire all'organismo d'intervento dello Stato membro interessato entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giorno fissato nel bando di gara come termine per la presentazione delle offerte.

4.   L'offerta è valida soltanto se, prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, è fornita la prova che l'offerente ha costituito presso l'organismo d'intervento interessato una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol per l'intero quantitativo posto in vendita.

A tal fine, gli organismi d'intervento interessati rilasciano immediatamente agli offerenti un attestato di avvenuto deposito della cauzione di partecipazione per i quantitativi relativi a ciascun organismo d'intervento.

5.   Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di buona esecuzione rappresentano le esigenze principali, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, per la cauzione di partecipazione.

Articolo 94 bis

Comunicazione relativa alle offerte

Nei due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento interessato trasmette alla Commissione un elenco anonimo in cui per ciascuna offerta che gli è stata presentata sono indicati:

a)

i prezzi offerti;

b)

le partite richieste;

c)

la destinazione finale dell'alcole.

Articolo 94 ter

Seguito dato alle offerte

1.   In base alle offerte presentate e nel più breve tempo possibile, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, decide se dare o non dare seguito alle offerte.

2.   Quando dà seguito alle offerte, la Commissione accetta l'offerta più conveniente per partita e, in caso di offerte di pari livello, attribuisce mediante sorteggio il quantitativo di cui trattasi.

3.   La Commissione notifica le decisioni adottate a norma del presente articolo esclusivamente agli Stati membri e agli organismi d'intervento detentori dell'alcole oggetto delle offerte accolte.

4.   La Commissione pubblica in forma semplificata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europeae i risultati della gara.

Articolo 94 quater

Dichiarazione di attribuzione

1.   L'organismo d'intervento informa immediatamente gli offerenti circa l'esito dell'offerta, per iscritto e con ricevuta di ritorno.

2.   Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l'organismo d'intervento rilascia a ciascun aggiudicatario una dichiarazione di attribuzione attestante che l'offerta è stata accettata.

3.   Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, ciascun aggiudicatario fornisce la prova di aver costituito, presso l'organismo d'intervento interessato, una cauzione di buona esecuzione di 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol, destinata a garantire l'utilizzazione di tutto l'alcole aggiudicato ai fini previsti nella sua offerta.

Articolo 94 quinquies

Ritiro dell'alcole

1.   L'organismo d'intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario concordano un calendario previsionale per lo scaglionamento dei ritiri.

2.   L'alcole viene ritirato dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall'organismo d'intervento, previo pagamento del corrispondente quantitativo. Il quantitativo è stabilito in numero di ettolitri di alcole a 100 % vol.

Il buono di ritiro è rilasciato per un quantitativo minimo di 2 500 ettolitri, ad eccezione dell'ultimo ritiro in ogni Stato membro.

Nel buono di ritiro è indicato il termine entro cui deve essere effettuato il ritiro materiale dell'alcole dai depositi dell'organismo d'intervento interessato. Il termine per il ritiro non può superare di otto giorni la data di rilascio del buono di ritiro. Tuttavia, ove il buono di ritiro verta su un quantitativo superiore a 25 000 ettolitri, il termine può essere superiore a otto giorni ma non superiore a quindici giorni.

3.   La proprietà dell'alcole oggetto di un buono di ritiro è trasferita alla data indicata nel buono stesso, la quale non può superare di otto giorni la data di rilascio del buono, e i quantitativi corrispondenti si considerano usciti dal magazzino in tale data. Da quel momento, l'acquirente si assume i rischi di furto, perdita o distruzione e si accolla le spese di magazzinaggio per gli alcoli non ritirati.

4.   Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica.

5.   L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere terminata entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo ritiro.»

;

2)

all’articolo 97, il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1.   Per poter essere ammessa, l’offerta deve essere presentata per iscritto e recare, oltre alle indicazioni specifiche previste nelle sottosezioni I, II o III:»

;

3)

all'articolo 98, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«1.   Dopo la pubblicazione di un bando di gara e fino alla scadenza del termine fissato nel bando stesso per la presentazione delle offerte, gli interessati possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro. Il quantitativo massimo di alcole consegnato per interessato è di 5 litri per cisterna.

2.   Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'offerente o l'impresa riconosciuta di cui all'articolo 92 può procurarsi campioni dell'alcole aggiudicato.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'offerente al quale è stata proposta una sostituzione in applicazione dell'articolo 83, paragrafo 3, secondo comma, può procurarsi campioni dell'alcole proposto in sostituzione.

I campioni possono essere ottenuti presso l'organismo d'intervento dietro versamento di 10 EUR per litro, entro il limite di 5 litri per cisterna.»

;

4)

all'articolo 100, il testo del paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c)

Per gli alcoli aggiudicati ai fini di un nuovo uso industriale e nell'ambito di gare per la loro utilizzazione come bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità e che devono essere rettificati prima dell'utilizzazione finale prevista, l'impiego per i fini previsti dell'alcole ritirato si considera totale quando almeno il 90 % del quantitativo totale di alcole ritirato nel quadro di una gara è utilizzato a tali fini.

L'aggiudicatario che ha accettato di acquistare l'alcole informa l'organismo d'intervento del quantitativo, della destinazione e dell'uso dei prodotti derivati dalla rettificazione.

Le perdite non possono superare i limiti indicati alla lettera b).»

;

5)

all'articolo 103, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per quanto riguarda le distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli Stati membri comunicano alla fine di ogni mese:

a)

i quantitativi di vino, di fecce e di vino alcolizzato distillati relativi al mese precedente;

b)

i quantitativi di alcole, distinguendo tra alcole neutro, alcole greggio e acquavite:

prodotti nel corso del mese precedente,

presi in consegna dagli organismi d'intervento nel corso del mese precedente,

smerciati dagli organismi d'intervento nel corso del mese precedente, compresa la quota esportata di tali quantitativi e i prezzi di vendita praticati,

detenuti dagli stessi organismi d'intervento alla fine del mese precedente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 61).


  翻译: