6.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1050/2005 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/1999 che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione (2) fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi. Nell’allegato di questo regolamento, più precisamente nella sezione concernente le caratteristiche minime di qualità, è previsto che i turioni possano essere lavati ma non lasciati a bagno nell’acqua. |
(2) |
È tuttavia prassi corrente nel settore immergere i turioni in acqua gelata prima dell’imballaggio per evitare che assumano una colorazione rosata. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare la disposizione relativa al lavaggio inadeguato per tenere conto di questa usanza. |
(4) |
Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2377/1999. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 287 del 10.11.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999, al punto A (Caratteristiche minime) del titolo II (Disposizioni relative alla qualità), il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:
«— |
privi di danni provocati da un lavaggio inadeguato,». |