22.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1736/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2005

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l’altro, le modalità di applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, detenute dagli organismi di intervento.

(2)

A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 occorre procedere ad una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento.

(3)

A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell’ambito della gara n. 3/2005 CE si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi di intervento degli Stati membri.

2.   La vendita verte su un quantitativo totale di 676 071,378 ettolitri di alcole a 100 % vol, così ripartiti:

a)

la partita n. 20/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

b)

la partita n. 21/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

c)

la partita n. 22/2005 CE di 97 469 ettolitri di alcole a 100 % vol;

d)

la partita n. 23/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

e)

la partita n. 24/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

f)

la partita n. 25/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

g)

la partita n. 26/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

h)

la partita n. 27/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

i)

la partita n. 28/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

j)

la partita n. 29/2005 CE di 70 000 ettolitri di alcole a 100 % vol;

k)

la partita n. 30/2005 CE di 8 602,378 ettolitri di alcole a 100 % vol.

3.   Nell’allegato I del presente regolamento figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.

4.   Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/1998.

Articolo 3

1.   Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2.   Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura: «Offerta per la gara n. 3/2005 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo di intervento destinatario.

3.   Le offerte devono pervenire all’organismo di intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 21 novembre 2005.

Articolo 4

1.   Per essere ricevibile l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2.   Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere:

a)

la prova della costituzione, presso l’organismo di intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 euro per ettolitro di alcole a 100 % vol;

b)

l’indicazione dello Stato membro o degli Stati membri in cui ha luogo l’utilizzazione finale dell’alcole e l’impegno scritto dell’offerente a rispettare tale destinazione;

c)

il nome e l’indirizzo dell’offerente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

d)

l’impegno dell’offerente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa;

e)

una dichiarazione con cui l’offerente:

i)

rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli;

ii)

accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole;

iii)

riconosce che gli incombe l’onere della prova per quanto riguarda l’utilizzazione dell’alcole in conformità alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

Le comunicazioni di cui all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 relative alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L’organismo di intervento fornisce tutte le informazioni utili sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all’organismo di intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo di intervento.

Articolo 7

1.   Gli organismi di intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a)

avvalersi delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000, in quanto pertinenti;

b)

procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale.

2.   Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.

Articolo 8

Entro il 31 dicembre 2005 gli Stati membri comunicano alla Commissione per ogni offerta il nome e l’indirizzo dei relativi offerenti.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 45).

(3)  GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

Stato membro e numero della partita

Ubicazione

Numero delle cisterne

Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)

Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli)

Tipo di alcole

Spagna

Partita n. 20/2005 CE

Tarancón

A-9

24 338

30

Greggio

A-10

24 698

30

Greggio

B-8

1 682

30

Greggio

B-9

24 568

30

Greggio

B-10

24 714

30

Greggio

 

Totale

 

100 000

 

 

Spagna

Partita n. 21/2005 CE

Tarancón

B-5

24 753

27+28

Greggio

C-3

25 247

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 22/2005 CE

Onivins — Chez Vopak

3197 XK Botlek

Rotterdam

Pays-Bas

410

21 011

30

Greggio

804

18 201

30

Greggio

804

50 781

30

Greggio

804B

7 476

27

Greggio

 

Totale

 

97 469

 

 

Francia

Partita n. 23/2005 CE

Onivins — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe Turrel, BP 6

11218 Port-la-Nouvelle

31

290

28

Greggio

31

12 389

30

Greggio

21

2 785

28

Greggio

20

12 315

27

Greggio

19

5 701

30

Greggio

19

6 755

28

Greggio

21

9 765

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 24/2005 CE

Onivins — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe Turrel, BP 6

11218 Port-la-Nouvelle

31

9 336

30

Greggio

33

18 044

27

Greggio

32

22 620

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 25/2005 CE

Deulep — PSL

13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

B4

33 760

27

Greggio

Deulep BD Chanzy

30800 Saint-Gilles-du-Gard

503

8 180

27

Greggio

504

8 060

30

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 26/2005 CE

Balice-Valenzano (BA)

13A-43A-46A-48A-52A-54A

11 250

27+30

Greggio

Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)

5A

1 625

27

Greggio

S.V.A.-Ortona (CH)

18A

1 375

30

Greggio

Bonollo-Paduni (FR)

15A-26A

 

 

 

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

1C-3C-4C-9C-10C-11C-12C-13C-16C-17C-19C-20C-21C

27 500

27+30

Greggio

D’Auria-Ortona (CH)

8A-38A-39A-40A-61A

8 250

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 27/2005 CE

Enodistil-Alcamo (PA)

22A

1 500

30

Greggio

Trapas-Petrosino (TP)

2A-24A

6 000

30

Greggio

S.V.M.-Sciacca (AG)

3A-29A-37A

1 200

27

Greggio

Gedis-Marsala (TP)

88

7 000

30

Greggio

Bertolino-Petrosino (PA)

2A-3A-34A

26 500

27+30

Greggio

De Luca-Novoli (LE)

4A-7A-18A

6 000

27

Greggio

Balice Distilli-Mottola (TA)

2A-3A

1 800

27

Greggio

 

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Partita n. 28/2005 CE

Dister-Faenza (RA)

124A

6 975

30

Greggio

Di Lorenzo-Ponte Valleceppe (PG)

18A-26A

11 900

30

Greggio

F.lli Cipriani-Chizzola di Ala (TN)

31A-32A

8 000

27

Greggio

I.C.V.-Borgoricco (PD)

5A

1 600

27

Greggio

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

4A-5A-6A-7A

27 000

27+30

Greggio

Caviro-Faenza (RA)

2A-5A-13A-17A

30 100

27

Greggio

Villapana-Faenza (RA)

5A-8A

11 000

27

Greggio

Tampieri-Faenza (RA)

1A-3A-4A

1 800

27

Greggio

Bonollo U.-Conselve (PD)

1A

1 384

30

Greggio

Cantine Soc. Venete-Ponte di Piave (TV)

14A

241

30

Greggio

 

Totale

 

100 000

 

 

Portogallo

Partita n. 29/2005 CE

Riachos

Armazém da SLD

Casal do Bernardino

2350-336 Riachos

1-C

4 775,28

27

Greggio

1-D

4 841,71

27

Greggio

1-E

4 705,93

27

Greggio

1-F

4 749,53

27

Greggio

Aveiro

Instalações da Petrogal Cais da Mó do Meio

3834-908 Gafanha da Nazaré

S 201

34 300,34

27

Greggio

S. João da Pesqueira

Armazéns da SDD

Parque de Seixas

Ervedosa do Douro

5130 S. João da Pesqueira

Inox 4

2 305,47

27

Greggio

Inox 14

9 979,42

27

Greggio

Inox 15

4 342,32

27

Greggio

 

Totale

 

70 000

 

 

Germania

Partita n. 30/2005 CE

Papiermühle 16

D-37603 Holzminden

107

8 602,378

30

Greggio

 

Totale

 

8 602,378

 

 


ALLEGATO II

Organismi di intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3

Onivins-Libourne — Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33) 557 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA — Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]

AGEA — Via Torino 45, I-00184 Roma [tel. (39-06) 49 49 97 14; fax (39-06) 49 49 97 61]

IVVInstituto da Vinha e do Vinho, Rua Mouzinho da Silveira, n. 5, P-1250-165 Lisboa [tel. (351) 213 50 67 00; fax (351) 213 56 12 25]

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) — Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn (tel. (49-228) 68 45 33 86; fax (49-228) 68 45 37 94)


ALLEGATO III

Indirizzo di cui all’articolo 5

Commissione europea

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 298 55 28

E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int


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