1.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1963/2005 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2005
per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),
visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
(2) |
L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
(3) |
L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi. |
(4) |
Nella settimana dal 21 al 25 novembre 2005, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India. |
(5) |
La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 21 al 25 novembre 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).
(2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP–INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21.-25.11.2005 |
Limite |
Barbados |
100 |
|
Belize |
100 |
|
Congo |
100 |
|
Figi |
100 |
|
Guiana |
100 |
|
India |
100 |
|
Costa d'Avorio |
100 |
|
Giamaica |
100 |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
100 |
|
Maurizio |
100 |
|
Mozambico |
0 |
Raggiunto |
S. Cristoforo e Nevis |
100 |
|
Swaziland |
100 |
|
Tanzania |
100 |
|
Trinidad e Tobago |
100 |
|
Zambia |
100 |
|
Zimbabwe |
100 |
Raggiunto |
Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21.-25.11.2005 |
Limite |
India |
100 |
|
ACP |
100 |
|
Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 21.-25.11.2005 |
Limite |
Brasile |
0 |
Raggiunto |
Cuba |
100 |
|
Altri paesi terzi |
0 |
Raggiunto |