19.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 227/58 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2006
che modifica la decisione 2005/648/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria
[notificata con il numero C(2006) 3622]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/571/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce il pollame e gli uccelli. Vi è il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame. |
(2) |
La decisione 2005/648/CE della Commissione, dell'8 settembre 2005, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia nella regione amministrativa di Vraca. Tale decisione sospende l'importazione di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e uova da cova, carne fresca e preparati e prodotti a base di carne di tali specie. |
(3) |
La Bulgaria ha confermato la presenza di un focolaio della malattia di Newcastle nel distretto amministrativo di Kardzhali in Bulgaria. |
(4) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla malattia di Newcastle in Bulgaria e del fatto che il paese ha applicato alcune misure di lotta contro la malattia e ha inviato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione della patologia, sembra che la situazione in Bulgaria, escluse le regioni di Vraca, Blagoevgrad, Kardzhali e Burgas (tranne i comuni di Burgas e Sungurlare) sia ancora soddisfacente. Risulta quindi opportuno limitare la sospensione delle importazioni a dette regioni. |
(5) |
Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato della decisione 2005/648/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2005/648/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).
(3) GU L 238 del 15.9.2005, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/354/CE (GU L 132 del 19.5.2006, pag. 34).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Distretto amministrativo di Blagoevgrad
Distretto amministrativo di Burgas, esclusi i comuni di Burgas e Sungurlare
Distretto amministrativo di Vraca
Distretto amministrativo di Kardzhali»