15.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/33 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2006
che modifica l’allegato D della direttiva 95/70/CE del Consiglio, che riguarda l’elenco di malattie dei molluschi esotici sottoposte a misure di lotta comunitaria armonizzate
[notificata con il numero C(2006) 5309]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/775/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 95/70/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi (1), in particulare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 95/70/CE introduce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi. Le malattie sottoposte a tali misure di lotta armonizzate sono indicate nell’allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (2), e nell’allegato D della direttiva 95/70/CE. |
(2) |
Le malattie di cui all’allegato D della direttiva 95/70/CE sono considerate esotiche per la Comunità. |
(3) |
Nuove ricerche epidemiologiche hanno dimostrato che numerose malattie elencate nell’allegato D della direttiva 95/70/CE sono diffuse nell’industria comunitaria di produzione di molluschi o comunque prive di un impatto significativo. |
(4) |
Le specie riferite come specie ospiti sensibili alla malattia e i patogeni in questione dovrebbero essere conformi alla più recente edizione del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell’UIE. |
(5) |
È necessario tener conto delle malattie elencate nella parte II dell’allegato IV della direttiva COM(2005)362 del Consiglio (3), allo scopo di assicurare una transizione effettiva alla nuova legislazione comunitaria di polizia sanitaria relativa agli animali acquatici. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato D della direttiva 95/70/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 1993.
(2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
«ALLEGATO D
Malattia |
Specie ospiti sensibili |
Infezione da Bonamia exitiosa |
Ostrica australiana (Ostrea angasi) e ostrica piatta cilena (O. chilensis) |
Infezione da Perkinsus marinus |
Ostrica del pacifico (Crassostrea gigas) e ostrica orientale (C. virginica) |
Infezione da Microcytos mackini |
Ostrica del pacifico (Crassostrea gigas), ostrica orientale (C. virginica), ostrica piatta olimpia (Ostrea conchaphila) e ostrica piatta europea (O. edulis)» |