9.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 38/22


REGOLAMENTO (CE) N. 219/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’8 febbraio 2006

recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005, dal 1o gennaio di ogni anno, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2006, è aperto un contingente tariffario autonomo di 775 000 tonnellate di peso netto a dazio zero per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2015/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006 (2), ha stabilito le misure transitorie necessarie per garantire l’approvvigionamento del mercato comunitario, assicurare la continuità degli scambi con i paesi ACP ed evitare perturbazioni dei flussi commerciali nel corso dei due mesi suddetti. A tal fine è stato reso disponibile un quantitativo totale di 160 000 tonnellate per il rilascio di titoli di importazione nell’ambito del suddetto contingente tariffario.

(3)

Occorre pertanto aprire il contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 per il 2006 e stabilirne le modalità di gestione per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006.

(4)

Analogamente a quanto previsto per le importazioni non preferenziali, è opportuno adottare un metodo di gestione del suddetto contingente tariffario atto a favorire lo sviluppo del commercio internazionale e una maggiore fluidità degli scambi. A tal fine risulta più appropriato il metodo fondato sul principio «primo arrivato, primo servito», in base al quale l’accesso al contingente è determinato dall’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità degli scambi con i paesi ACP e un congruo approvvigionamento del mercato comunitario, evitando nel contempo perturbazioni dei flussi commerciali, è opportuno che una parte del contingente tariffario sia riservata, a titolo provvisorio, agli operatori che hanno approvvigionato il mercato comunitario di banane ACP nell’ambito del regime di importazione precedentemente in vigore.

(5)

Occorre pertanto stabilire che, nell’ambito del contingente tariffario, sia riservato un quantitativo totale di 146 850 tonnellate agli operatori che hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP nel corso del 2005. Tale quota del contingente tariffario dovrebbe essere gestita mediante titoli di importazione rilasciati a ciascun operatore proporzionalmente ai quantitativi immessi in libera pratica nel corso del 2005.

(6)

In considerazione dei quantitativi disponibili, è opportuno limitare il quantitativo su cui può vertere la domanda di titolo di ciascun operatore per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006.

(7)

L’accesso alla parte restante del contingente tariffario dovrebbe essere aperto a tutti gli operatori stabiliti nella Comunità in base al metodo fondato sul principio «primo arrivato, primo servito», secondo quanto previsto agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(8)

A seguito dell’entrata in vigore dell’aliquota della tariffa doganale comune per le banane, stabilita dal regolamento (CE) n. 1964/2005, il regime dei contingenti tariffari all’importazione istituito dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (4), ha cessato di essere applicabile il 31 dicembre 2005, in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento. Le modalità di gestione dei contingenti tariffari previsti dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93, adottate con il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione (5), sono pertanto divenute prive di oggetto.

(9)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 896/2001. Tuttavia è opportuno mantenere in applicazione alcune disposizioni del suddetto regolamento, con particolare riguardo a quelle relative alla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, che risultano utili ai fini della gestione delle importazioni effettuate a norma del presente regolamento.

(10)

Per consentire la presentazione delle domande di titoli in tempo utile, è opportuno prevedere l’immediata entrata in vigore del presente regolamento.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

È aperto per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2006 il contingente tariffario a dazio zero per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1964/2005.

Articolo 2

Quantitativi disponibili

I quantitativi disponibili del contingente tariffario sono fissati a 615 000 tonnellate, ripartite come segue:

a)

un quantitativo di 146 850 tonnellate da gestire in conformità alle disposizioni del capo II con il numero d’ordine 09.4164;

b)

un quantitativo di 468 150 tonnellate da gestire in conformità alle disposizioni del capo III con i numeri d’ordine seguenti: 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642 e 09.1644.

CAPO II

IMPORTAZIONI DEI QUANTITATIVI PREVISTI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA a)

Articolo 3

Titoli di importazione

1.   Le importazioni nell’ambito del quantitativo di cui all’articolo 2, lettera a), sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato in conformità alle disposizioni del presente capo.

2.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (6), eccetto l’articolo 8, paragrafi 4 e 5.

Articolo 4

Presentazione delle domande di titoli

1.   Possono presentare una domanda di titolo di importazione gli operatori economici stabiliti nella Comunità che, nel 2005, hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP.

2.   I quantitativi richiesti da ciascun operatore non possono superare il 40 % dei quantitativi di banane originarie dei paesi ACP che detto operatore ha immesso in libera pratica nella Comunità nel corso del 2005.

3.   Le domande di titoli di importazione sono presentate da ciascun operatore il 15 e 16 febbraio 2006 presso le competenti autorità dello Stato membro che nel 2005 ha rilasciato i titoli di importazione per i quantitativi di cui al paragrafo 2.

Le autorità competenti sono quelle che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 896/2001.

4.   La domanda di titolo è corredata di una copia del(i) titolo(i) utilizzato(i) nel 2005 per l’importazione di banane originarie dei paesi ACP, debitamente imputato(i), e dei documenti comprovanti l’origine ACP dei quantitativi su cui vertono i titoli, nonché della prova della costituzione di una cauzione in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (7). L’importo della cauzione è di 150 EUR/tonnellata.

5.   Le domande di titoli presentate in maniera non conforme al disposto del presente articolo sono irricevibili.

6.   Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo — regolamento (CE) n. 219/2006 — capo II».

Articolo 5

Rilascio dei titoli

1.   Entro il 21 febbraio 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande ricevibili di titoli.

2.   Se i quantitativi richiesti superano il quantitativo di cui all’articolo 2, lettera a), la Commissione stabilisce entro il 24 febbraio 2006 un coefficiente di assegnazione da applicare ad ogni domanda di titolo.

3.   Le autorità competenti rilasciano i titoli di importazione a decorrere dal 27 febbraio 2006, applicando, se del caso, il coefficiente di assegnazione di cui al paragrafo 2.

4.   In caso di applicazione di un coefficiente di assegnazione, se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello richiesto, la cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, è immediatamente svincolata relativamente al quantitativo non assegnato.

Articolo 6

Durata di validità dei titoli e comunicazione degli Stati membri

1.   I titoli di importazione rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3, sono validi dal 1o marzo al 31 dicembre 2006.

2.   Dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane importati nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3.

CAPO III

IMPORTAZIONI DEI QUANTITATIVI PREVISTI ALL’ARTICOLO 2, LETTERA b)

Articolo 7

Modalità di gestione

1.   Il quantitativo di cui all’articolo 2, lettera b), è suddiviso in cinque quote di 93 630 tonnellate ciascuna, secondo la ripartizione qui di seguito indicata:

Numero d’ordine

Periodo contingentale

09.1638

Dal 1o marzo al 30 aprile

09.1639

Dal 1o maggio al 30 giugno

09.1640

Dal 1o luglio al 31 agosto

09.1642

Dal 1o settembre al 31 ottobre

09.1644

Dal 1o novembre al 31 dicembre

2.   Le quote di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità alle disposizioni degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 896/2001 è abrogato. Tuttavia gli articoli 21, 26 e 27, nonché l’allegato del suddetto regolamento, rimangono applicabili alle importazioni effettuate a norma del presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 febbraio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

(2)  GU L 324 del 10.12.2005, pag. 5.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).

(4)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(5)  GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(7)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.


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