25.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1130/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2006
che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2006 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Le domande presentate dal 1o al 10 luglio 2006 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o al 10 luglio 2006, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A, I.B, punti 1 e 2 e alle parti I.C, I.D, I.E, I.F, I.G e I.H, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 926/2006 (GU L 170 del 23.6.2006, pag. 8).
ALLEGATO I.A
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4590 |
1,0000 |
09.4599 |
0,0174 |
09.4591 |
— |
09.4592 |
— |
09.4593 |
1,0000 |
09.4594 |
1,0000 |
09.4595 |
0,0102 |
09.4596 |
1,0000 |
ALLEGATO I.B
1. Prodotti originari della Romania
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4771 |
1,0000 |
09.4772 |
— |
09.4758 |
0,4450 |
2. Prodotti originari della Bulgaria
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4773 |
— |
09.4660 |
1,0000 |
09.4675 |
— |
ALLEGATO I.C
Prodotti originari dei paesi ACP
Numero di contingente |
Quantità (t) |
09.4026 |
— |
09.4027 |
— |
ALLEGATO I.D
Prodotti originari della Turchia
Numero di contingente |
Quantità (t) |
09.4101 |
— |
ALLEGATO I.E
Prodotti originari delľAfrica del Sud
Numero di contingente |
Quantità (t) |
09.4151 |
— |
ALLEGATO I.F
Prodotti originari della Svizzera
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4155 |
1,0000 |
09.4156 |
1,0000 |
ALLEGATO I.H
Prodotti originari della Norvegia
Numero di contingente |
Coefficiente di attribuzione |
09.4781 |
0,9059 |
09.4782 |
0,8611 |