29.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 208/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1155/2006 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

78,5

388

52,4

524

46,9

999

59,3

0709 90 70

052

69,2

999

69,2

0805 50 10

388

57,0

524

54,9

528

58,4

999

56,8

0806 10 10

052

160,1

204

133,3

220

142,0

388

8,7

400

200,9

508

48,4

512

56,7

624

158,2

999

113,5

0808 10 80

388

95,5

400

104,3

508

76,8

512

88,4

524

67,7

528

90,3

720

78,9

800

152,2

804

98,3

999

94,7

0808 20 50

052

70,3

388

103,0

512

90,4

528

83,8

720

30,3

804

128,9

999

84,5

0809 10 00

052

135,5

999

135,5

0809 20 95

052

297,9

400

365,8

999

331,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,7

999

101,7

0809 40 05

093

64,8

098

75,9

624

131,5

999

90,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


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