4.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1185/2006 DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 2006
che denuncia l’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola e che deroga al regolamento (CE) n. 2792/1999
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola (2) (di seguito «l'accordo») è stato firmato a Luanda il 1o febbraio 1989 ed è entrato in vigore alla stessa data ai sensi del suo articolo 15. |
(2) |
L’ultimo protocollo allegato all’accordo, che fissa, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell’accordo (3), non è stato rinnovato in quanto alcune condizioni stabilite dal nuovo quadro legislativo sulle risorse biologiche acquatiche adottato nell’ottobre 2004 dal governo della Repubblica d’Angola risultavano incompatibili con i requisiti comunitari applicabili ai pescherecci comunitari operanti nelle acque angolane. |
(3) |
È quindi opportuno denunciare l’accordo secondo la procedura stabilita all’articolo 14 del medesimo. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (4), conferisce agli Stati membri la facoltà di concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l’arresto temporaneo delle attività in caso di mancato rinnovo o sospensione di un accordo di pesca, per le flotte comunitarie la cui attività dipende da tale accordo. L’indennità è concessa per una durata non superiore a sei mesi e può essere prorogata per altri sei mesi, a condizione che sia attuato un piano di riconversione della flotta interessata, approvato dalla Commissione. |
(5) |
Il 18 luglio 2005 la Commissione ha adottato una decisione che approva il piano di riconversione per i pescherecci interessati dal mancato rinnovo del protocollo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica d’Angola, nell’ambito del programma operativo dello SFOP relativo agli interventi strutturali della Comunità nel settore della pesca per le regioni dell’obiettivo 1 in Spagna per il periodo 2000-2006. |
(6) |
Al fine di agevolare l’attuazione di tale piano di riconversione, è opportuno esentare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 i pescherecci comunitari contemplati dal piano di riconversione che, a seguito della presente denuncia, cessano la loro attività nell’ambito dell’accordo. In particolare è opportuno che i suddetti pescherecci siano dispensati dall’obbligo di rimborsare gli aiuti pubblici per l’arresto temporaneo delle attività o per il rinnovo, l’ammodernamento o l’armamento dei pescherecci, nonché dall’obbligo di dimostrare l’esercizio di un’attività continuativa nell’anno precedente la radiazione dallo schedario comunitario delle navi da pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È denunciato, a nome della Comunità, l’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola, firmato a Luanda il 1o febbraio 1989.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica d’Angola la denuncia dell’accordo di pesca di cui all’articolo 1.
Articolo 3
1. I pescherecci comunitari elencati nel piano di riconversione approvato dalla decisione della Commissione, del 18 luglio 2005, non sono soggetti alle disposizioni previste all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999, né al punto 1.1, lettera a), dell’allegato III di tale regolamento.
2. La capacità di ciascun peschereccio che fruisce della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999 viene considerata come un ritiro cofinanziato con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (5).
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN
(1) Parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 268 del 19.9.1987, pag. 66.
(3) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 92.
(4) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).
(5) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.