4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1185/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2006

che denuncia l’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola e che deroga al regolamento (CE) n. 2792/1999

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola (2) (di seguito «l'accordo») è stato firmato a Luanda il 1o febbraio 1989 ed è entrato in vigore alla stessa data ai sensi del suo articolo 15.

(2)

L’ultimo protocollo allegato all’accordo, che fissa, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell’accordo (3), non è stato rinnovato in quanto alcune condizioni stabilite dal nuovo quadro legislativo sulle risorse biologiche acquatiche adottato nell’ottobre 2004 dal governo della Repubblica d’Angola risultavano incompatibili con i requisiti comunitari applicabili ai pescherecci comunitari operanti nelle acque angolane.

(3)

È quindi opportuno denunciare l’accordo secondo la procedura stabilita all’articolo 14 del medesimo.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (4), conferisce agli Stati membri la facoltà di concedere a pescatori e proprietari di navi indennità per l’arresto temporaneo delle attività in caso di mancato rinnovo o sospensione di un accordo di pesca, per le flotte comunitarie la cui attività dipende da tale accordo. L’indennità è concessa per una durata non superiore a sei mesi e può essere prorogata per altri sei mesi, a condizione che sia attuato un piano di riconversione della flotta interessata, approvato dalla Commissione.

(5)

Il 18 luglio 2005 la Commissione ha adottato una decisione che approva il piano di riconversione per i pescherecci interessati dal mancato rinnovo del protocollo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica d’Angola, nell’ambito del programma operativo dello SFOP relativo agli interventi strutturali della Comunità nel settore della pesca per le regioni dell’obiettivo 1 in Spagna per il periodo 2000-2006.

(6)

Al fine di agevolare l’attuazione di tale piano di riconversione, è opportuno esentare da talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 i pescherecci comunitari contemplati dal piano di riconversione che, a seguito della presente denuncia, cessano la loro attività nell’ambito dell’accordo. In particolare è opportuno che i suddetti pescherecci siano dispensati dall’obbligo di rimborsare gli aiuti pubblici per l’arresto temporaneo delle attività o per il rinnovo, l’ammodernamento o l’armamento dei pescherecci, nonché dall’obbligo di dimostrare l’esercizio di un’attività continuativa nell’anno precedente la radiazione dallo schedario comunitario delle navi da pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È denunciato, a nome della Comunità, l’accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell’Angola sulla pesca al largo dell’Angola, firmato a Luanda il 1o febbraio 1989.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica d’Angola la denuncia dell’accordo di pesca di cui all’articolo 1.

Articolo 3

1.   I pescherecci comunitari elencati nel piano di riconversione approvato dalla decisione della Commissione, del 18 luglio 2005, non sono soggetti alle disposizioni previste all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999, né al punto 1.1, lettera a), dell’allegato III di tale regolamento.

2.   La capacità di ciascun peschereccio che fruisce della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999 viene considerata come un ritiro cofinanziato con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (5).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)  Parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 268 del 19.9.1987, pag. 66.

(3)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 92.

(4)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

(5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


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