15.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1683/2006 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2006
relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Bulgaria e Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Per evitare il rischio di sviamenti di traffico a detrimento dell'organizzazione comune dei mercati agricoli in seguito all'adesione di due nuovi Stati all'Unione europea il 1o gennaio 2007, occorre adottare misure transitorie. |
(2) |
Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (1), possono beneficiare della restituzione solo i prodotti che hanno lasciato il territorio doganale della Comunità entro sessanta giorni dall'accettazione della dichiarazione di esportazione. L'obbligo di lasciare il territorio doganale della Comunità entro sessanta giorni dall'accettazione della dichiarazione di esportazione costituisce anche l'esigenza principale per lo svincolo della cauzione legata al titolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2). Poiché le frontiere interne saranno soppresse al momento dell'adesione della Bulgaria e della Romania, i prodotti esportati dalla Comunità dei Venticinque dovranno aver lasciato il territorio doganale della Comunità entro il 31 dicembre 2006 in tutti i casi, anche se la dichiarazione di esportazione è stata accettata meno di sessanta giorni prima della data dell'adesione. |
(3) |
Gli sviamenti di traffico che rischiano di perturbare le organizzazioni di mercato spesso sono provocate da prodotti movimentati artificialmente in previsione dell'adesione e che non fanno parte delle normali scorte dello Stato speditore. Anche l'accumulo di eccedenze può provocare distorsioni della concorrenza tali da incidere sull'ordinato funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati. Anche la produzione nazionale può dare luogo ad eccedenze. Si dovrebbe quindi imporre un prelievo dissuasivo sulle eccedenze nei nuovi Stati membri. |
(4) |
Occorre adottare disposizioni per impedire agli operatori di eludere l'applicazione dei prelievi, stabiliti dall'articolo 4, sulle merci che si trovano in libera pratica, assoggettando le merci già immesse in libera pratica nella Comunità dei Venticinque o in un nuovo Stato membro, prima dell'adesione, a un regime sospensivo costituito dal deposito doganale o da uno dei regimi o procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), e all'articolo 16, lettere da b) a g), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3). |
(5) |
Occorre evitare che le merci per le quali sono state pagate restituzioni all'esportazione anteriormente al 1o gennaio 2007 fruiscano di una seconda restituzione in caso di esportazione nei paesi terzi dopo il 31 dicembre 2006. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono necessarie ed opportune e devono essere applicate in maniera uniforme. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i competenti comitati di gestione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) |
«Comunità dei Venticinque»: la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006; |
b) |
«nuovi Stati membri»: la Bulgaria e la Romania; |
c) |
«Comunità allargata»: la Comunità nella sua composizione al 1o gennaio 2007; |
d) |
«prodotti»: i prodotti agricoli e/o le merci non comprese nell'allegato I del trattato CE; |
e) |
«restituzione alla produzione»: la restituzione concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio (4) o dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (5). |
Articolo 2
Esportazioni dalla Comunità dei Venticinque
Per i prodotti destinati all'esportazione dalla Comunità dei Venticinque verso uno dei nuovi Stati membri, per i quali è stata accettata una dichiarazione di esportazione entro il 31 dicembre 2006, ma per i quali entro la medesima data non è costituito il diritto alla restituzione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 800/1999, il beneficiario rimborsa l'eventuale restituzione percepita secondo le modalità stabilite dall'articolo 52 del medesimo regolamento.
Articolo 3
Regime sospensivo
1. In deroga all'allegato V, capitolo 4, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2913/92, i prodotti elencati nell'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento che si trovavano in libera pratica nella Comunità dei Venticinque o in un nuovo Stato membro anteriormente al 1o gennaio 2007 e che al 1o gennaio 2007 risultano assoggettati al deposito temporaneo o ad uno dei regimi o procedure doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 15, lettera b), e all'articolo 16, lettere da b) a g) del regolamento (CEE) n. 2913/92 nella Comunità allargata, o sono in viaggio previo espletamento delle formalità di esportazione nella Comunità allargata, se è sorta un'obbligazione doganale all'importazione sono soggetti al versamento del dazio all'importazione a norma dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (6) applicabile alla data di insorgenza dell'obbligazione doganale e, se del caso, di dazi addizionali.
Il primo comma non si applica ai prodotti esportati dalla Comunità dei Venticinque se l'importatore fornisce la prova che non sono state richieste restituzioni all'esportazione per i prodotti dello Stato membro esportatore. Su richiesta dell'importatore, l'esportatore procura che l'autorità competente apponga un visto sulla dichiarazione di esportazione a convalida del fatto che non sono state richieste restituzioni all'esportazione per i prodotti dello Stato membro esportatore.
2. In deroga all'allegato V, capitolo 4, dell'atto di adesione e agli articoli 20 e 214 del regolamento (CEE) n. 2191/92, i prodotti elencati nell'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento provenienti da paesi terzi e assoggettati, al 1o gennaio 2007, al regime di perfezionamento attivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 16, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2913/92 o all'ammissione temporanea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 16, lettera f), del medesimo regolamento in un nuovo Stato membro, se è sorta un'obbligazione doganale all'importazione sono soggetti al versamento del dazio all'importazione a norma dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 applicabile alla data di insorgenza dell'obbligazione doganale e, se del caso, di dazi addizionali.
Articolo 4
Prelievi sulle merci in libera pratica
1. Fatto salvo l'allegato V, capitolo 3, dell'atto di adesione, se a livello nazionale non si applicano norme più rigorose, i nuovi Stati membri riscuotono prelievi a carico dei detentori di eccedenze di prodotti in libera pratica al 1o gennaio 2007.
2. Al fine di determinare l'eccedenza di ciascun detentore, i nuovi Stati membri tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a) |
medie delle scorte disponibili negli anni precedenti l'adesione; |
b) |
andamento dei flussi commerciali negli anni precedenti l'adesione; |
c) |
circostanze che hanno determinato la costituzione delle eccedenze. |
La nozione di eccedenza si applica ai prodotti importati nei nuovi Stati membri o originari di questi ultimi. Essa si applica altresì ai prodotti destinati al mercato dei nuovi Stati membri.
La registrazione delle scorte viene effettuata sulla base della nomenclatura combinata valida il 1o gennaio 2007.
3. L'importo del prelievo di cui al paragrafo 1 è pari, per ogni prodotto, alla differenza tra il dazio all'importazione applicabile nella Comunità, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, compresi eventuali dazi addizionali applicabili il 31 dicembre 2006, e il dazio all'importazione applicabile nei nuovi Stati membri alla medesima data, maggiorata del 20 %. Il gettito del prelievo riscosso dalle autorità nazionali è imputato al bilancio nazionale del nuovo Stato membro.
4. Ai fini della corretta applicazione del prelievo di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri procedono senza indugio ad un inventario delle scorte esistenti al 1o gennaio 2007. A tal fine possono avvalersi di un sistema di identificazione dei detentori di eccedenze, basato sull'analisi dei rischi, che tenga conto in particolare dei seguenti criteri:
— |
tipo di attività del detentore, |
— |
capienza dei magazzini, |
— |
volume di attività. |
I nuovi Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o febbraio 2007, le misure attuate prima dell'adesione per evitare l'accumulo di scorte a fini speculativi in vista dell'adesione, in particolare per sorvegliare e scoprire i flussi di importazione di prodotti che rischiano più di altri di essere accumulati a questo scopo.
I nuovi Stati membri notificano alla Commissione, entro il 30 settembre 2007, l'entità delle eccedenze per prodotto, esclusi i quantitativi delle scorte pubbliche di cui all'articolo 5.
5. Il presente articolo si applica ai prodotti corrispondenti ai seguenti codici NC:
a) |
nel caso della Bulgaria:
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b) |
nel caso della Romania:
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Se un codice NC si riferisce a più prodotti per i quali il dazio all'importazione di cui al paragrafo 3 non è identico, l'inventario delle scorte di cui al paragrafo 4 è effettuato per ciascun prodotto o gruppo di prodotti soggetti ad un dazio di importazione diverso.
6. La Commissione può aggiungere o togliere prodotti dall'elenco di cui al paragrafo 5, lettere a) e b).
Articolo 5
Inventario delle scorte pubbliche
Entro il 1o aprile 2007, ciascuno dei nuovi Stati membri comunica l'elenco delle merci, con i rispettivi quantitativi, che fanno parte delle scorte pubbliche che detiene, conformemente all'allegato V, capitolo 3, dell'atto di adesione.
Articolo 6
Scorte nazionali di sicurezza
Le scorte di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 5 non comprendono le eventuali scorte nazionali di sicurezza costituite dai nuovi Stati membri. Questi ultimi informano la Commissione di tutte le variazioni apportate alle scorte nazionali di sicurezza e delle condizioni che presiedono a tali variazioni, ai fini della determinazione del bilancio di approvvigionamento comunitario.
Articolo 7
Misure in caso di mancato pagamento dei prelievi
Lo Stato membro che sospetti che i prelievi di cui all'articolo 3 non sono stati pagati per un determinato prodotto ne informa lo Stato membro interessato affinché questo adotti le misure del caso.
Articolo 8
Prova del mancato pagamento delle restituzioni
I prodotti la cui dichiarazione di esportazione in paesi terzi è stata accettata dai nuovi Stati membri nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2007 possono beneficiare di una restituzione all'esportazione purché sia accertato che non sono già state versate restituzioni all'esportazione per i medesimi prodotti o per i loro componenti.
Articolo 9
Divieto di doppio pagamento di restituzioni
I prodotti non possono beneficiare di più di una restituzione all'esportazione. I prodotti che abbiano beneficiato di una restituzione all'esportazione non possono beneficiare di una restituzione alla produzione se sono usati per la fabbricazione di prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (14), né di misure di intervento o di aiuti ai sensi del titolo I, articolo 3 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (15).
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea e alla data di detta entrata in vigore.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).
(2) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2006 (GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4).
(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(4) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(5) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(6) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(7) Esclusa la voce 0207 34.
(8) Esclusa la voce 1702 30 10.
(9) Esclusa la voce 1702 40 10.
(10) Limitatamente ai prodotti con un contenuto latteo superiore al 40 %.
(11) Esclusa la voce 1702 30 10.
(12) Esclusa la voce 1702 40 10.
(13) Limitatamente ai prodotti con un contenuto latteo superiore al 40 %.
(14) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.
(15) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.