29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/48


REGOLAMENTO (CE) N. 2019/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembrere 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 327/98 e (CE) n. 955/2005 relativi all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari comunitari all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, l’articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4), si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2007.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Tale regolamento limita la durata di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale e si applica fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe previste dai regolamenti settoriali.

(3)

I regolamenti (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 (5), (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (6), e (CE) n. 955/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all’importazione nella Comunità di riso originario dall’Egitto (7), contengono disposizioni che differiscono dalle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 1301/2006 o costituiscono una ripetizione di tali norme. Occorre pertanto adattare i suddetti regolamenti al fine di sopprimere le norme divergenti o ridondanti, precisare i numeri d'ordine di ciascun contingente e sottocontingente e ridefinire le norme specifiche applicabili, in particolare per la compilazione delle domande di titoli, il loro rilascio, la durata di validità e la comunicazione delle informazioni alla Commissione.

(4)

Al fine di armonizzare e di semplificare i regolamenti sopra citati, è opportuno sopprimere le disposizioni già previste nei regolamenti di applicazione orizzontali o settoriali (ossia, oltre al regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (8), e il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (9) nonché le disposizioni che non risultano più applicabili.

(5)

Per motivi di semplificazione è opportuno prevedere che i quantitativi inferiori a 20 tonnellate attribuiti a seguito dell'applicazione di un coefficiente di attribuzione siano gestiti in maniera omogenea nel quadro dei regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 327/98 e (CE) n. 955/2005.

(6)

Al fine di migliorare la gestione dei contingenti tariffari aperti dai regolamenti (CE) n. 2058/96 e (CE) n. 955/2005, è necessario continuare a permettere agli operatori di presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale e dunque prevedere una deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006. Inoltre, al fine di migliorare il controllo di questi due contingenti nonché di armonizzarne e semplificarne la gestione, occorre disporre che la presentazione delle domande di titoli d'importazione sia effettuata con cadenza settimanale.

(7)

Il dazio doganale applicabile all'importazione delle rotture di riso è fissato all'articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003; è dunque opportuno non far più riferimento alla nomenclatura combinata e adattare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2058/96.

(8)

Per i contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 che vengono gestiti sulla base di un titolo di esportazione occorre continuare a permettere agli operatori che dispongono di più di un titolo di esportazione di presentare più di una domanda di titolo di importazione per sottoperiodo contingentale, e dunque prevedere una deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per garantire controlli adeguati a tali importazioni. Occorre inoltre allineare l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione di riso semigreggio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 327/98 all'importo della cauzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003.

(9)

Con riguardo al regolamento (CE) n. 955/2005, è opportuno rendere più chiari i riferimenti al regolamento (CE) n. 1785/2003 e precisare che la durata di validità del titolo d'importazione è calcolata a partire dalla data di rilascio effettivo del titolo.

(10)

Tali misure devono essere applicate a decorrere dal 1o gennaio 2007, data a partire dalla quale si applicano le misure previste dal regolamento (CE) n. 1301/2006.

(11)

Tuttavia, nel 2007, il periodo di presentazione delle prime domande di cui ai regolamenti (CE) n. 2058/96 e (CE) n. 955/2005 ha inizio in un giorno festivo. È dunque opportuno disporre che gli operatori possano presentare tali domande solo a partire dal primo giorno lavorativo del 2007 e che questo primo periodo di presentazione delle domande si concluda entro lunedì 8 gennaio 2007. Occorre inoltre precisare che le domande di titoli di importazione relative a questo primo periodo dovranno essere trasmesse alla Commissione entro lunedì 8 gennaio 2007.

(12)

Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 327/98 e (CE) n. 955/2005.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2058/96 è così modificato:

1)

All'articolo 1 sono aggiunti il secondo e terzo comma seguenti:

«Il contingente reca il numero d'ordine 09.4079.

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (10), (CE) n. 1342/2003 Commissione (11) e (CE) n. 1301/2006 Commissione (12).

(10)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1."

(11)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12."

(12)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»"

2)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni lunedì (ora di Bruxelles). Tuttavia, per il 2007, il periodo di presentazione delle prime domande comincia a decorrere solo a partire dal primo giorno lavorativo del 2007 e termina al più tardi l'8 gennaio 2007 e il primo lunedì utile per la trasmissione delle domande di titoli di importazione alla Commissione, conformemente all'articolo 4, lettera a), è lunedì 8 gennaio 2007.»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana.»

3)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Se i quantitativi richiesti nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente, la Commissione fissa, al massimo entro il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande per la settimana in questione, un coefficiente di attribuzione dei quantitativi richiesti nel corso di tale settimana, respinge le domande presentate per le settimane successive e interrompe il rilascio dei titoli d'importazione fino alla fine dell'anno in corso.

Se dal coefficiente di attribuzione di cui al primo comma risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate. Tuttavia, qualora l'aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate.

Se, in seguito all'applicazione del secondo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata dall'operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.

2.   Il titolo d'importazione è rilasciato l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data limite per la comunicazione alla Commissione delle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 4, lettera a).»

4)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

a)

l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi su cui vertono le domande;

b)

entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d'importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati;

c)

entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del terzultimo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine. Se nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica nel corso del periodo in questione viene trasmessa una comunicazione negativa.»

5)

All'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), i termini «fissato nella nomenclatura combinata» sono sostituiti dai termini «fissato all'articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio (13).

6)

L'articolo 6, paragrafo 2, è soppresso.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 327/1998 è così modificato:

1)

All'articolo 1, paragrafo 1:

a)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I suddetti contingenti tariffari globali d'importazione sono ripartiti in contingenti tariffari d'importazione per paese d'origine e divisi in più sottoperiodi conformemente all'allegato IX.»

b)

è aggiunto il seguente terzo comma:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 della Commissione (14), (CE) n. 1342/2003 della Commissione (15) e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (16).

(14)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1."

(15)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12."

(16)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»"

2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Per le quantità per le quali non sono stati rilasciati titoli per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), a valere sul sottoperiodo del mese di settembre, possono essere chiesti titoli d'importazione, per tutti i paesi di origine previsti dal rispettivo contingente, a valere sul sottoperiodo del mese di ottobre, per tutte le origini previste dal contingente tariffario globale d'importazione.»

3)

All'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito dei contingenti tariffari d'importazione previsti all'articolo 1, paragrafo 1, sono validi esclusivamente per il periodo contingentale considerato.»

4)

L'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le domande di titolo sono presentate nei primi dieci giorni lavorativi del primo mese di ciascun sottoperiodo.»

b)

al paragrafo 2, il secondo trattino è soppresso;

c)

al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

«I titoli sono validi esclusivamente per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.»

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i contingenti tariffari oggetto delle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 3, primo comma, del presente regolamento, i richiedenti possono presentare più domande per uno stesso numero d'ordine di contingente per sottoperiodo contingentale d'importazione.»

5)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, è fissato dalla Commissione entro un termine di dieci giorni a decorrere dall'ultimo giorno del termine per la comunicazione di cui all'articolo 8, lettera a), del presente regolamento. Nella stessa occasione, la Commissione fissa anche i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo e, se necessario, per il sottoperiodo complementare del mese di ottobre.

Se dal coefficiente di attribuzione di cui al primo comma risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate. Tuttavia, qualora l'aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate.

Se, in seguito all'applicazione del secondo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata dall'operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.»

6)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione che fissa i quantitativi disponibili, di cui all'articolo 5, i titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 5.»

7)

L'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è soppresso;

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è soppresso.

8)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

a)

entro il secondo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo alle ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi su cui vertono le domande, precisando il numero del titolo d'importazione nonché quello del titolo di esportazione, se quest'ultimo è richiesto;

b)

entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d'importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d'origine dei quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati, precisando il numero del titolo d'importazione, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate conformemente all'articolo 5, terzo comma;

c)

entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del terzultimo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre e per paese d'origine, precisando il tipo di imballaggio se si tratta di confezioni di peso pari o inferiore a 5 kg. Se nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica nel corso del periodo in questione viene trasmessa una comunicazione negativa.»

9)

L'articolo 10 è soppresso.

10)

L'allegato III è soppresso.

11)

All'allegato IX, «quote» è sostituito da «sottoperiodi».

12)

L'allegato X è soppresso.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 955/2005 è così modificato:

1)

L'articolo 1 è così modificato:

a)

al primo comma, i termini «in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003» sono sostituiti dai termini « in conformità a quanto previsto dagli articoli 11, 11 bis, 11 quater e 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003»;

b)

il secondo comma è soppresso;

c)

è aggiunto il seguente quarto comma:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006 della Commissione (17).

(17)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»"

2)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è soppresso;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare più di una domanda di titolo per periodo contingentale. È tuttavia consentito presentare una sola domanda di titolo alla settimana per codice NC a 8 cifre.»

3)

L'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è soppresso;

b)

al paragrafo 3, i termini «in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003» sono sostituiti dai termini «in conformità a quanto previsto dagli articoli 11, 11 bis, 11 quater e 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003».

4)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni lunedì (ora di Bruxelles).

Tuttavia, per il 2007, il periodo di presentazione delle prime domande comincia a decorrere solo a partire dal primo giorno lavorativo del 2007 e termina al più tardi l'8 gennaio 2007 e il primo lunedì utile per la trasmissione delle domande di titoli di importazione alla Commissione, conformemente all'articolo 5, lettera a), è lunedì 8 gennaio 2007.

2.   Il titolo di importazione è rilasciato l’ottavo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno di presentazione delle domande, sempre che non sia stato raggiunto il quantitativo di cui all’articolo 1.

In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, la durata di validità del titolo di importazione è limitata alla fine del mese successivo a quello del rilascio effettivo.

3.   Se i quantitativi richiesti nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente di cui all'articolo 1, la Commissione fissa, entro il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande per la settimana di cui trattasi, un coefficiente di attribuzione dei quantitativi richiesti nel corso di detta settimana, respinge le domande presentate per le settimane successive e interrompe il rilascio dei titoli di importazione fino alla fine dell'anno in corso.

4.   Se dal coefficiente di attribuzione di cui al paragrafo 3 risultano uno o più quantitativi inferiori a 20 tonnellate per domanda, lo Stato membro assegna la totalità di tali quantitativi mediante sorteggio tra gli operatori interessati per partita di 20 tonnellate, aumentata del quantitativo residuo ripartito in parti uguali tra le partite di 20 tonnellate. Tuttavia, qualora l'aggiunta di quantitativi inferiori a 20 tonnellate non consenta di costituire neppure una partita di 20 tonnellate, il quantitativo residuo viene equamente ripartito dallo Stato membro tra gli operatori il cui titolo è pari o superiore a 20 tonnellate.

Se, in seguito all'applicazione del primo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, la domanda di titolo può essere ritirata dall'operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.»

5)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

a)

l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titolo, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi su cui vertono le domande;

b)

entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli d'importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati;

c)

entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del terzultimo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nessun quantitativo è stato immesso in libera pratica nel corso del periodo in questione viene trasmessa una comunicazione negativa.»

6)

L'articolo 6 è soppresso.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 del 22.5.2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(4)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(5)  GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).

(6)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 965/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 12).

(7)  GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5.

(8)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(9)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 12).


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