8.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/8


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2007

che abroga la decisione 2005/317/CE relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt10» nei prodotti a base di mais

[notificata con il numero C(2007) 674]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/157/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare appropriate misure comunitarie urgenti per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di proteggere la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati.

(2)

Dopo essere stata informata dalle autorità degli Stati Uniti d'America che nella Comunità sono stati probabilmente esportati prodotti a base di mais contaminati con il mais geneticamente modificato non autorizzato «Bt10», e tenuto conto della dichiarazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, secondo cui in assenza di dati sufficientemente esaurienti è impossibile effettuare una valutazione completa dei rischi del «Bt10» in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il 18 aprile 2005 la Commissione ha adottato la decisione 2005/317/CE relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt10» nei prodotti a base di mais (3).

(3)

La decisione 2005/317/CE stabilisce che le partite di prodotti a base di mais provenienti dagli Stati Uniti d'America probabilmente contaminate (ovvero mangimi contenenti glutine di mais e trebbie di birra per l'alimentazione animale) siano commercializzate soltanto dietro presentazione di un rapporto analitico, a dimostrazione del fatto che i prodotti non sono contaminati con il mais geneticamente modificato «Bt10».

(4)

Al fine di garantire la proporzionalità e di evitare qualsiasi limitazione degli scambi che vada oltre quanto è necessario per proteggere la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, la decisione 2005/317/EC contiene una clausola di riesame che permette di verificare se le misure d'emergenza sono ancora necessarie.

(5)

Le misure sono state riesaminate due volte, nell'ottobre 2005 e nel marzo 2006, e la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ha concluso che è opportuno mantenerle finché non saranno disponibili ulteriori informazioni sulle esportazioni dei prodotti a base di mais probabilmente contaminati con «Bt10».

(6)

Secondo i dati analitici forniti da Syngenta, la società che ha sviluppato il mais geneticamente modificato «Bt10», le prove effettuate negli Stati Uniti conformemente al metodo di rilevazione convalidato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea e verificate dal ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti (US Department of Agriculture) dimostrano che dall'inizio del novembre 2005 la presenza di «Bt10» non è stata riscontrata in alcun campione. L'appropriatezza del metodo di rilevazione è stata ulteriormente analizzata e recentemente confermata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea.

(7)

In base alle informazioni recentemente fornite alla Commissione dalle autorità statunitensi, Syngenta ha realizzato una serie di interventi con la partecipazione del ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti, per garantire che il «Bt10» non si propaghi nel germoplasma della società e/o entri nella catena di produzione commerciale.

(8)

Dall'entrata in vigore della decisione 2005/317/CE è stato registrato un solo caso di «Bt10» sul territorio comunitario, il 24 maggio 2005. Una partita di prodotti a base di mais contaminati con «Bt10» ha lasciato gli Stati Uniti prima che fossero disponibili i risultati analitici delle prove ed è stata segnalata dall'importatore prima dell'arrivo della nave in Irlanda. L'immissione sul mercato dei prodotti contaminati ha così potuto essere evitata.

(9)

A prescindere da questo caso specifico, gli Stati membri non hanno comunicato alcuna presenza di «Bt10» rilevata mediante i controlli effettuati dalle autorità nazionali competenti.

(10)

In base a queste informazioni è possibile concludere che non è più necessario mantenere l'obbligo di certificazione. Occorre pertanto abrogare la decisione 2005/317/CE.

(11)

È opportuno tuttavia che gli Stati membri continuino a verificare per un periodo di altri sei mesi, con una serie adeguata di controlli casuali, se sono ancora presenti sul mercato prodotti a base di mais contaminati con «Bt10». Qualsiasi risultato positivo (sfavorevole) deve essere comunicato urgentemente tramite il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi, nel qual caso la Commissione valuterà se è necessario un ulteriore intervento.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/317/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri procedono, per un periodo di altri sei mesi, a una serie appropriata di controlli casuali al fine di verificare l'assenza di mais geneticamente modificato «Bt10» nei seguenti prodotti provenienti dagli Stati Uniti d'America:

mangimi a base di glutine di mais contenenti o costituiti da mais geneticamente modificato di cui al codice NC 2309 90 20,

trebbie di birra contenenti o costituite da mais geneticamente modificato di cui al codice NC 2303 30 00.

I risultati positivi (sfavorevoli) sono comunicati urgentemente tramite il sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).

(3)  GU L 101 del 21.4.2005, pag. 14.


  翻译: