20.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/45 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2007
che individua una serie di azioni per l’esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
[notificata con il numero C(2007) 2551]
(2007/425/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,
considerando quanto segue:
(1) |
Il commercio illegale di esemplari delle specie contemplate dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), che attua la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito «CITES»), causa gravi danni alle popolazioni di specie selvatiche, riduce l’efficacia dei programmi di gestione relativi, indebolisce il commercio legale e sostenibile e minaccia lo sviluppo sostenibile, in particolare nelle economie in via di sviluppo di molti paesi produttori. |
(2) |
Affrontare alle radici le cause del commercio illegale di specie selvatiche è importante per sostenere gli sforzi per l’esecuzione della normativa. |
(3) |
A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri adottano le iniziative appropriate per assicurare l’osservanza e l’esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 e, se del caso, per esperire azioni giudiziarie. |
(4) |
A norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 338/97, gli Stati membri e la Commissione devono adottare tutte le misure necessarie per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della CITES e del regolamento. |
(5) |
A norma dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 338/97 gli Stati membri devono adottare provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni per le infrazioni commesse, adeguate alla natura e alla gravità delle stesse. |
(6) |
Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, spetta agli Stati membri far sì che le sanzioni irrogate in caso di infrazione siano efficaci, dissuasive e proporzionate. |
(7) |
In conformità all’articolo 10 del trattato CE, per garantire l’efficace esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 sono essenziali il coordinamento e la cooperazione fra gli Stati membri e le autorità nazionali. |
(8) |
L’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 richiede una cooperazione internazionale, fondamentale anche ai fini degli obiettivi della CITES. |
(9) |
Lo studio della Commissione sull’esecuzione della normativa comunitaria sul commercio delle specie di flora e fauna selvatiche nell’UE-25, pubblicato nel novembre 2006, riconosce la necessità di individuare settori prioritari per un’azione coordinata e di definire una serie di linee direttrici comuni per agevolare l’esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97. |
(10) |
Nelle sue conclusioni del dicembre 2006 sulla necessità di arrestare la perdita di biodiversità (2), il Consiglio invita gli Stati membri a potenziare gli sforzi per combattere il commercio illegale di specie contemplate dalla convenzione CITES ed esorta gli Stati membri e la Commissione a rafforzare le loro strategie e le loro azioni coordinate per l’applicazione di detta convenzione. |
(11) |
Le azioni definite nella presente raccomandazione riflettono le discussioni svoltesi in seno al gruppo «Esecuzione», istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 338/97, e al comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche, istituito a norma dell’articolo 18 del medesimo regolamento, |
RACCOMANDA:
I. |
Le azioni definite nella presente raccomandazione sono attuate dagli Stati membri per agevolare l’esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97. |
II. |
Per rafforzare la loro capacità di esecuzione, gli Stati membri prendono le seguenti misure:
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III. |
Per rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni, gli Stati membri adottano le seguenti misure:
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IV. |
Le informazioni riguardanti le misure adottate in base alla presente raccomandazione sono comunicate alla Commissione contemporaneamente alle informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 338/97. |
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).
(2) 2773esima riunione del Consiglio Ambiente, del 18 dicembre 2006.
(3) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Verso una strategia dell’UE in materia di aiuti al commercio — il contributo della Commissione [COM(2007) 163].