18.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1064/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

che modifica, per quanto riguarda l'avilamicina, l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 2,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

L'Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto una domanda per determinare i limiti massimi di residui per l'avilamicina, un antibiotico del gruppo delle ortosomicine. Sulla base della raccomandazione del comitato per medicinali veterinari tale sostanza va inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i suini (in rapporto a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene), per i conigli (in rapporto a muscolo, grasso, fegato e rene) e per il pollame (in rapporto a muscolo, pelle e grasso, fegato e rene) sempre che per quest'ultimo la sostanza avilamicina non sia utilizzata per i volatili le cui uova sono destinate al consumo umano.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(4)

Prima di applicare il presente regolamento occorre concedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche, eventualmente necessarie in base al regolamento stesso, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari interessati rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), in modo da tener conto delle disposizioni del presente regolamento.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 18 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 703/2007 della Commissione (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 28).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui):

1.   Agenti antinfettivi

1.2.   Antibiotici

1.2.15.   Ortosomicine

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Avilamicina

Acido dicloro iso everninico

Suini

50 μg/kg

Muscolo

100 μg/kg

Grasso (1)

300 μg/kg

Fegato

200 μg/kg

Rene

Conigli

50 μg/kg

Muscolo

100 μg/kg

Grasso

300 μg/kg

Fegato

200 μg/kg

Rene

Volatili (2)

50 μg/kg

Muscolo

100 μg/kg

Grasso (3)

300 μg/kg

Fegato

200 μg/kg

Rene


(1)  Per i suini e il pollame questo LMR riguarda pelle e grasso in proporzioni naturali.

(2)  Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano.

(3)  Per i suini e il pollame questo LMR riguarda pelle e grasso in proporzioni naturali.


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