28.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1109/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2007

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2007/2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), sono considerati «prezzi rappresentativi» i prezzi cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio. Tali prezzi si intendono fissati per le qualità tipo definite rispettivamente all'allegato I, punti II e III, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(2)

Per la fissazione di tali prezzi rappresentativi occorre tener conto di tutte le informazioni previste all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 951/2006, salvo nei casi di cui all'articolo 24 dello stesso regolamento.

(3)

Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, per lo zucchero bianco occorre applicare alle offerte accolte le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 951/2006. Per lo zucchero greggio, occorre invece applicare il metodo dei coefficienti correttori definito alla lettera b), paragrafo 1, dello stesso articolo 5.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite del prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(5)

Occorre fissare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti considerati, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2006/2007 sono fissati i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2007

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

20,08

6,26

1701 11 90 (1)

20,08

11,89

1701 12 10 (1)

20,08

6,07

1701 12 90 (1)

20,08

11,37

1701 91 00 (2)

19,69

16,62

1701 99 10 (2)

19,69

11,18

1701 99 90 (2)

19,69

11,18

1702 90 99 (3)

0,20

0,44


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


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