22.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1354/2007 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2007

che adegua il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), a seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 56,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 56 dell’atto di adesione del 2005, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all’adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell’adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell’atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio adotta gli atti a tal fine necessari a meno che la Commissione non abbia adottato l’atto iniziale.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n.1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), è stato adottato anteriormente all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea e deve essere adeguato in conseguenza di tale adesione.

(3)

È pertanto opportuno modificare la definizione di sostanza soggetta a un regime transitorio al fine di sottoporre le sostanze fabbricate o commercializzate in Bulgaria e in Romania prima dell’adesione all’Unione europea alle stesse condizioni delle sostanze fabbricate o commercializzate negli altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 3, paragrafo 20, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente:

«b)

è stata fabbricata nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2007, ma non immessa sul mercato dal fabbricante o dall’importatore, almeno una volta nei quindici anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;

c)

è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2007 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dal fabbricante o dall’importatore, ed è stata considerata notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2007.

Per il Consiglio

La presidente

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.


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