17.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2008

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive benthiavalicarb, proquinazid e tiosolfato di argento

[notificata con il numero C(2008) 9]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/56/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE nell’aprile 2002 il Belgio ha ricevuto una richiesta dalla Kumiai Chemicals Industry Co. Ltd relativa all’iscrizione della sostanza attiva benthiavalicarb nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/35/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(2)

Nel gennaio 2004 il Regno Unito ha ricevuto una richiesta dalla società DuPont (UK) Ltd relativa al proquinazid. La decisione 2004/686/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3)

Nel gennaio 2003 i Paesi Bassi hanno ricevuto una richiesta dalla società Enhold BV relativa al tiosolfato di argento. La decisione 2003/850/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(4)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.

(5)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i progetti di relazione di valutazione rispettivamente il 10 maggio 2004 (benthiavalicarb), il 9 giugno 2006 (proquinazid) e il 9 novembre 2005 (tiosolfato di argento).

(6)

In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni, che gli Stati membri relatori devono esaminare presentando una loro valutazione. L’esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(7)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame dei fascicoli. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all’eventuale iscrizione del benthiavalicarb, del proquinazid e del tiosolfato di argento nell’allegato I.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti benthiavalicarb, proquinazid e tiosolfato di argento per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2008.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/76/CE della Commissione (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 100).

(2)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 52.

(3)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 21.

(4)  GU L 322 del 9.12.2003, pag. 28.


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