5.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2008

che deroga alle decisioni 2003/858/CE e 2006/656/CE e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni pesci vivi e di alcuni prodotti dell'acquacoltura

[notificata con il numero C(2008) 3849]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/641/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (2) detta le norme che disciplinano le importazioni nella Comunità da paesi terzi di animali e prodotti dell'acquacoltura. Essa dispone che le importazioni di animali e prodotti dell'acquacoltura debbano soddisfare alcune condizioni in essa stabilite e provenire da paesi terzi o loro parti compresi in un elenco elaborato conformemente alla direttiva medesima.

(2)

La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (3) stabilisce norme armonizzate di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità di alcuni pesci vivi, loro uova e gameti e di alcuni pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti. La decisione elenca inoltre i territori dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di talune specie di pesci vivi, loro uova e gameti.

(3)

La decisione 2006/656/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali (4) stabilisce norme armonizzate di polizia sanitaria per le importazioni di pesci ornamentali nella Comunità. La medesima decisione elenca i territori dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di pesci ornamentali.

(4)

Nella decisione 2003/858/CE la Malaysia è elencata quale paese terzo da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità di pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi (Cyprinidae), loro uova e gameti a fini d'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura della stessa famiglia, loro uova e gameti, destinati al ripopolamento di peschiere.

(5)

La decisione 2006/656/CE autorizza le importazioni nella Comunità dalla Malaysia di alcuni tipi di pesci ornamentali. I pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi rientrano nel campo di applicazione di tale decisione.

(6)

Dall'ultima visita di ispezione comunitaria in Malaysia sono emerse gravi carenze riguardanti la registrazione delle aziende di acquacoltura, la notifica delle malattie e i controlli ufficiali di polizia sanitaria nell'intero ciclo produttivo degli animali di acquacoltura e dei pesci ornamentali. Tali carenze rischiano di determinare la diffusione di malattie, il che costituirebbe quindi una grave minaccia per la salute degli animali nella Comunità. L'ispezione ha rivelato l'assenza di adeguati controlli di polizia sanitaria da parte dell'autorità competente della Malaysia — assenza che rischia di aggravare tale minaccia.

(7)

È quindi necessario sospendere le importazioni dalla Malaysia di pesci vivi appartenenti alla famiglia dei ciprinidi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, di pesci vivi di acquacoltura della stessa famiglia, loro uova e gameti, destinati al ripopolamento di peschiere, nonché di alcuni pesci ornamentali appartenenti alla stessa famiglia. Dato che tutti gli altri pesci ornamentali tropicali importati dalla Malaysia non sono soggetti alla necrosi ematopoietica epizootica, all'anemia infettiva dei salmoni, alla setticemia emorragica virale, alla necrosi ematopoietica infettiva, alla viremia primaverile della carpa, alla nefrobatteriosi, alla necrosi pancreatica infettiva, alla malattia da virus erpetico e all'infezione da Gyrodactylus salaris, non occorre sospendere le importazioni dei pesci ornamentali tropicali.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione 2003/858/CE e agli articoli 3 e 4 della decisione 2006/656/CE, gli Stati membri sospendono le importazioni dalla Malaysia nel loro territorio delle seguenti partite di pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi (Cyprinidae), di loro uova e loro gameti:

a)

partite di pesci vivi destinati all'allevamento;

b)

partite di pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere;

c)

partite di pesci ornamentali appartenenti unicamente alle specie Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius e Tinca tinca della famiglia dei ciprinidi.

Articolo 2

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico del destinatario o del suo rappresentante.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(3)  GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/158/CE (GU L 68 dell'8.3.2007, pag. 10).

(4)  GU L 271 del 30.9.2006, pag. 71. Decisione modificata dalla decisione 2007/592/CE (GU L 224 del 29.8.2007, pag. 5).


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