16.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/92 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’8 dicembre 2008
recante modifica del suo regolamento interno
(2008/945/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 121, paragrafo 3,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,
visto l’allegato III, articolo 2, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento interno del Consiglio (di seguito «regolamento interno») prevede che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione europea calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno. |
(2) |
L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione dei voti nel Consiglio prevede che, con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti, conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico delle Comunità europee dispone al 30 settembre dell’anno precedente, le cifre di cui all’articolo 1 di detto allegato. |
(3) |
È pertanto opportuno effettuare tale adeguamento del regolamento interno per il 2009, |
DECIDE:
Articolo 1
All’allegato III del regolamento interno, l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Per l’applicazione dell’articolo 205, paragrafo 4, del trattato CE e dell’articolo 118, paragrafo 4, del trattato Euratom, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 34, paragrafo 3, del trattato UE, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009, è la seguente:
Stato membro |
Popolazione (× 1 000) |
Germania |
82 217,8 |
Francia |
63 753,1 |
Regno Unito |
61 224,1 |
Italia |
59 619,3 |
Spagna |
45 283,3 |
Polonia |
38 115,6 |
Romania |
21 528,6 |
Paesi Bassi |
16 405,4 |
Grecia |
11 213,8 |
Belgio |
10 666,9 |
Portogallo |
10 617,6 |
Repubblica ceca |
10 381,1 |
Ungheria |
10 045,4 |
Svezia |
9 182,9 |
Austria |
8 331,9 |
Bulgaria |
7 640,2 |
Danimarca |
5 475,8 |
Slovacchia |
5 401,0 |
Finlandia |
5 300,5 |
Irlanda |
4 401,3 |
Lituania |
3 366,4 |
Lettonia |
2 270,9 |
Slovenia |
2 025,9 |
Estonia |
1 340,9 |
Cipro |
789,3 |
Lussemburgo |
483,8 |
Malta |
410,3 |
Totale |
497 493,1 |
soglia (62 %) |
308 445,7». |
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1o gennaio 2009.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47).