1.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 171/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 622/2008 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo,
visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), in particolare l'articolo 33,
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),
previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (3) fissa le regole concernenti la partecipazione a detti procedimenti delle parti interessate. |
(2) |
Le parti del procedimento possono essere disposte a riconoscere la loro partecipazione a un cartello in violazione dell'articolo 81 del trattato e la loro responsabilità rispetto a detta partecipazione se possono ragionevolmente anticipare le previste conclusioni della Commissione quanto alla loro partecipazione all'infrazione e al livello delle ammende applicabili e condividere dette conclusioni. È opportuno che la Commissione possa rivelare alle parti, se del caso, gli addebiti che intende muovere nei loro confronti in base agli elementi di prova contenuti nel fascicolo e le ammende che rischiano di vedersi infliggere. Siffatta comunicazione nella fase iniziale dovrebbe permettere alle parti interessate di esprimere il proprio punto di vista sugli addebiti che la Commissione intende muovere nei loro confronti, nonché sulla loro potenziale responsabilità. |
(3) |
Quando la Commissione, nella comunicazione degli addebiti, rispecchia le proposte di transazione delle parti e le risposte di queste ultime confermano che la comunicazione degli addebiti corrisponde al contenuto delle loro proposte di transazione, la Commissione deve allora poter procedere all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento. |
(4) |
È quindi opportuno che sia istituita una procedura di transazione per permettere alla Commissione di trattare con maggiore rapidità ed efficacia i casi di cartelli. La Commissione gode di un ampio margine di discrezionalità per stabilire quali casi possano essere adatti per sondare l'interesse delle parti a partecipare a discussioni in vista di una transazione, nonché per decidere di avviare dette discussioni o di porvi fine o di giungere a una soluzione definitiva del caso. Pertanto la Commissione può decidere in qualsiasi momento durante la procedura di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione nel caso di specie oppure rispetto a una o più parti specifiche. A tale riguardo è opportuno prendere in considerazione la probabilità di giungere, entro un termine ragionevole, ad un'intesa comune con le parti interessate per quanto riguarda la portata degli eventuali addebiti, tenuto conto di fattori quali il numero di parti in causa, le prevedibili contrastanti posizioni in merito all'imputazione della responsabilità, il livello di contestazione dei fatti. Si valuterà la prospettiva di conseguire una maggiore efficacia della procedura, sulla base dei progressi compiuti, inclusi ritardi irragionevoli causati dall'ammontare di risorse necessarie per fornire l'accesso a versioni non riservate di documenti contenuti nel fascicolo. Possono intervenire anche altri fattori, come l'eventuale determinazione di un precedente. |
(5) |
I denuncianti saranno strettamente associati al procedimento di transazione e debitamente informati per iscritto della natura e dell'oggetto della procedura in modo che possano esprimere il loro punto di vista al riguardo e quindi cooperare all'indagine della Commissione. Tuttavia, nel particolare contesto dei procedimenti di transazione, il fatto di fornire una versione non riservata della comunicazione degli addebiti ai denuncianti non contribuirebbe all'obiettivo di permettere ai denuncianti di collaborare all'indagine della Commissione e può scoraggiare le parti del procedimento dal cooperare con la Commissione. A tal fine è opportuno che la Commissione non sia tenuta a fornire una versione non riservata della comunicazione degli addebiti ai denuncianti. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 773/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 773/2004 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente: «1. La Commissione può decidere di avviare il procedimento per l'adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 in qualsiasi momento, ma non dopo la data in cui ha espresso la valutazione preliminare di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, ha emesso la comunicazione degli addebiti o ha richiesto alle parti di manifestare il proprio interesse ad avviare discussioni in vista della transazione né, se è anteriore, dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso.»; |
2) |
all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente: «1. Qualora emetta una comunicazione degli addebiti relativa a una questione in merito alla quale ha ricevuto una denuncia, la Commissione fornisce al denunciante una copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti, salvo si applichi la procedura di transazione nel qual caso informa per iscritto il denunciante della natura e dell'oggetto della procedura. La Commissione fissa anche un termine entro il quale il denunciante può rendere noto per iscritto il suo punto di vista.»; |
3) |
all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal paragrafo seguente: «1. La Commissione informa le parti interessate degli addebiti mossi nei loro confronti. La comunicazione degli addebiti è notificata per iscritto a ciascuna delle parti nei cui confronti sono mossi gli addebiti.»; |
4) |
è inserito il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis Procedura di transazione nei casi di cartelli 1. Dopo l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione. La Commissione non è tenuta a tener conto delle risposte ricevute dopo la scadenza del termine suddetto. Se due o più parti nell'ambito della stessa impresa manifestano la disponibilità a partecipare a siffatte discussioni ai sensi del primo comma, designano rappresentanti comuni che parteciperanno in loro nome e per loro conto alle discussioni con la Commissione. Quando fissa il termine di cui al primo comma, la Commissione indica alle parti in questione che sono individuate nell'ambito della stessa impresa unicamente al fine di permettere loro di ottemperare a detta disposizione. 2. La Commissione può informare le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:
Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che la Commissione ne abbia esplicitamente autorizzata la divulgazione. In caso di progressi delle discussioni verso una transazione, la Commissione può fissare un termine entro il quale le parti possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte di transazione che rispecchino i risultati delle discussioni svolte e in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione all'articolo 81 del trattato nonché la rispettiva responsabilità. Prima che la Commissione fissi un termine per la presentazione delle proposte di transazione, le parti interessate hanno il diritto a che sia loro divulgata, su richiesta presentata a tempo debito, l'informazione specificata di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, primo comma. La Commissione non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine suddetto. 3. Quando la comunicazione degli addebiti notificata alle parti rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione, le parti interessate, nella risposta scritta a detta comunicazione degli addebiti confermano, entro il termine fissato dalla Commissione, che la comunicazione degli addebiti loro indirizzata rispecchia il contenuto delle loro proposte di transazione. La Commissione può allora procedere all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento n. 1/2003 previa consultazione del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento. 4. La Commissione può decidere in qualsiasi momento, durante la procedura, di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione nel caso di specie oppure rispetto a una o più parti specifiche qualora ritenga che sia verosimilmente compromessa l'efficacia della procedura.»; |
5) |
l'articolo 11, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. La Commissione accorda alle parti cui invia la comunicazione degli addebiti la possibilità di essere sentite prima di consultare il Comitato consultivo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.»; |
6) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 1. La Commissione accorda alle parti cui è inviata la comunicazione degli addebiti la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un'audizione orale, qualora lo richiedano nella loro proposta scritta. 2. Tuttavia, nel presentare le loro proposte di transazione, le parti confermano alla Commissione che chiederanno di avere la possibilità di sviluppare i propri argomenti nel corso di un'audizione orale unicamente qualora la comunicazione degli addebiti non rispecchi il contenuto delle loro proposte di transazione.»; |
7) |
all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis. Dopo l'avvio del procedimento a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, e per permettere alle parti che intendono presentare proposta di transazione di procedere in tal senso, la Commissione divulga loro, su richiesta, gli elementi probatori e i documenti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, subordinatamente alle condizioni fissate nei pertinenti commi. In quest'ottica, quando presentano le loro proposte di transazione, le parti confermano alla Commissione che chiederanno l'accesso al fascicolo unicamente dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti qualora detta comunicazione non rispecchi il contenuto delle loro proposte di transazione.»; |
8) |
l'articolo 17 è modificato come segue:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2008.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).
(2) GU C 50 del 27.10.2007, pag. 48.
(3) GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).