6.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 211/1


REGOLAMENTO (CE) n. 732/2008 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2008

relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1971 la Comunità ha concesso preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nell’ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate.

(2)

La politica commerciale comune della Comunità deve essere coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo e deve consolidarli, specie per quanto riguarda l’eliminazione della povertà, la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. Tale politica deve soddisfare i requisiti dell'OMC, in particolare la clausola di abilitazione GATT del 1979 in base alla quale i membri dell’OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.

(3)

La comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 7 luglio 2004, intitolata «Paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006-2015», espone gli orientamenti per l’applicazione del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nel decennio 2006-2015.

(4)

Il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio (2), applica il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fino al 31 dicembre 2008. Dopo tale data, conformemente agli orientamenti, il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate dovrebbe continuare ad essere applicato fino al 31 dicembre 2011.

(5)

Il sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (di seguito «il sistema») dovrebbe consistere in un regime generale concesso a tutti i paesi e territori beneficiari e in due regimi speciali orientati alle diverse esigenze in materia di sviluppo dei paesi in situazioni economiche analoghe.

(6)

Il regime generale dovrebbe essere concesso a tutti i paesi beneficiari classificati dalla Banca mondiale fra i paesi a reddito non elevato e con esportazioni insufficientemente diversificate.

(7)

Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo si basa sul concetto integrale di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell’OIL riguardante i principi e i diritti fondamentali del lavoro (1998), la dichiarazione delle Nazioni Unite per il millennio (2000) e la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002).

(8)

È pertanto opportuno concedere preferenze tariffarie supplementari ai paesi in via di sviluppo che, a causa dell’assenza di diversificazione e della scarsa integrazione nel sistema commerciale internazionale, sono particolarmente vulnerabili e per i quali la ratifica e l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali di base sui diritti dell’uomo e del lavoro, sulla tutela dell’ambiente e sul buon governo comportano particolari oneri e responsabilità.

(9)

Tali preferenze dovrebbero promuovere la crescita economica in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Questo regime prevede la sospensione dei dazi ad valorem a favore dei paesi beneficiari interessati, nonché dei dazi specifici, a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem.

(10)

I paesi in via di sviluppo che soddisfano i criteri di ammissibilità al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero poter beneficiare di preferenze tariffarie supplementari qualora, dopo aver esaminato le loro richieste, la Commissione ne confermi l’ammissibilità entro il 15 dicembre 2008. I paesi che già beneficiano del regime speciale per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero rinnovare le proprie domande.

(11)

La Commissione dovrebbe verificare l’effettiva applicazione delle convenzioni internazionali conformemente ai rispettivi meccanismi e valutare il nesso esistente tra preferenze tariffarie supplementari e promozione dello sviluppo sostenibile.

(12)

Il regime speciale per i paesi meno sviluppati dovrebbe continuare a garantire l’accesso in esenzione dai dazi al mercato comunitario per i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, individuati e classificati dalle Nazioni Unite. Qualora un paese non sia più classificato dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato, si dovrebbe fissare un periodo transitorio per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito di questo regime.

(13)

Per garantire la coerenza con le disposizioni di accesso al mercato per lo zucchero negli accordi di partenariato economico, la franchigia doganale per lo zucchero dovrebbe applicarsi dal 1o ottobre 2009 e il contingente tariffario per i prodotti della sottovoce 1701 11 10, come istituito nell’ambito del regime speciale per i paesi meno sviluppati, dovrebbe essere prorogato fino al 30 settembre 2009 con un aumento pro rata in volume. Inoltre per il periodo tra il 1o ottobre 2009 e il 30 settembre 2012 l’importatore dei prodotti di cui alla voce 1701 si dovrebbe impegnare ad acquistare tali prodotti ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo stabilito.

(14)

Per il regime generale le preferenze dovrebbero essere differenziate anche in futuro a seconda della natura «sensibile» o «non sensibile» dei prodotti in modo da tener conto della situazione dei settori che producono gli stessi prodotti all’interno della Comunità.

(15)

La sospensione dei dazi tariffari sui prodotti non sensibili dovrebbe essere mantenuta, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie comunitarie corrispondenti.

(16)

Tale riduzione tariffaria dovrebbe essere sufficientemente allettante da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dal sistema. Per quanto riguarda i dazi ad valorem, quindi, la riduzione generale dovrebbe essere operata secondo un tasso fisso pari al 3,5 % dell’aliquota del dazio della nazione più favorita, mentre tali dazi per i tessili e i prodotti tessili dovrebbero essere ridotti del 20 %. I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Ove sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato.

(17)

Ove le aliquote di dazio preferenziale, calcolate conformemente al regolamento (CE) n. 980/2005, comportino una maggiore riduzione tariffaria, tali aliquote dovrebbero continuare ad essere applicate.

(18)

I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi nei casi in cui il trattamento preferenziale per una singola dichiarazione d’importazione porti ad un dazio ad valorem pari o inferiore all’1 % o ad un dazio specifico pari o inferiore a 2 EUR, poiché la riscossione di tali dazi potrebbe risultare più onerosa delle entrate che comporta.

(19)

Per motivi di coerenza della politica commerciale comunitaria, i paesi beneficiari non dovrebbero usufruire al tempo stesso del sistema e di un accordo commerciale preferenziale se questo copre già almeno tutte le preferenze previste a loro favore dal sistema attuale.

(20)

La graduazione dovrebbe basarsi su criteri connessi alle sezioni della tariffa doganale comune. La graduazione di una sezione per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando la sezione soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi, al fine di migliorare la prevedibilità e l’equità della graduazione eliminando l’incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni.

(21)

Le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), dovrebbero essere applicati alle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento, affinché beneficino del sistema solo i paesi a cui il sistema è effettivamente destinato.

(22)

La revoca temporanea dovrebbe essere giustificata, tra l’altro, da una violazione grave e sistematica dei principi sanciti dalle convenzioni internazionali relative ai diritti umani fondamentali, ai diritti del lavoro, all’ambiente o al buon governo onde promuovere gli obiettivi delle convenzioni stesse ed evitare che i beneficiari ricevano vantaggi indebiti attraverso la ripetuta violazione di tali convenzioni.

(23)

Vista la situazione politica del Myanmar e della Bielorussia, la revoca temporanea di tutte le preferenze tariffarie nei confronti delle importazioni di prodotti originari di questi paesi dovrebbe rimanere in vigore.

(24)

All’occorrenza i riferimenti contenuti in altre normative comunitarie dovrebbero essere aggiornati per riferirsi al presente regolamento. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio, del 24 marzo 1997, che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all’Unione di Myanmar (4), il regolamento (CE) n. 1933/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che revoca temporaneamente l’accesso della Repubblica di Bielorussia alle preferenze tariffarie generalizzate (5), il regolamento (CE) n. 1100/2006 della Commissione, del 17 luglio 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati (6), e il regolamento (CE) n. 964/2007 della Commissione, del 14 agosto 2007, recante modalità di apertura e di gestione dei contingenti tariffari applicabili al riso originario dei paesi meno avanzati, per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009 (7).

(25)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.   Il sistema comunitario delle preferenze tariffarie generalizzate (di seguito «il sistema») si applica conformemente al presente regolamento.

2.   Il presente regolamento prevede le seguenti preferenze tariffarie:

a)

un regime generale;

b)

un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo; e

c)

un regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a)

«dazi della tariffa doganale comune» i dazi specificati nella parte seconda dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (9), ad eccezione dei dazi fissati nel quadro di contingenti tariffari;

b)

«sezione» una qualsiasi sezione della tariffa doganale comune di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. Esclusivamente ai fini del presente regolamento la sezione XI è trattata come due sezioni distinte: la sezione XI(a) comprendente i capitoli da 50 a 60 della tariffa doganale comune e la sezione XI(b) comprendente i capitoli da 61 a 63 della tariffa doganale comune;

c)

«paesi e territori beneficiari» i paesi e i territori di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

1.   Un paese beneficiario viene escluso dal sistema quando la Banca mondiale l’abbia classificato come paese ad alto reddito per tre anni consecutivi e quando il valore delle importazioni per le cinque sezioni principali delle sue importazioni coperte dal sistema delle preferenze tariffarie generalizzate nella Comunità rappresenti meno del 75 % di tutte le sue importazioni coperte dall’SPG nella Comunità.

2.   Se un paese beneficiario è firmatario di un accordo commerciale preferenziale con la Comunità che copra almeno tutte le preferenze a suo favore previste dall’attuale sistema, esso viene escluso dall’elenco di paesi beneficiari.

La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 27 in merito alle preferenze previste dall’accordo commerciale preferenziale di cui al primo comma.

3.   La Commissione notifica al paese beneficiario interessato la sua esclusione dall’elenco di paesi beneficiari.

Articolo 4

I prodotti inclusi nei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), sono elencati nell’allegato II.

Articolo 5

1.   Le preferenze tariffarie si applicano alle importazioni dei prodotti inclusi nel regime di cui usufruisce il paese beneficiario del quale tali importazioni sono originarie.

2.   Ai fini dei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, le norme di origine relative alla definizione della nozione di prodotti originari, le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa sono quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2454/93.

3.   Il cumulo regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica parimenti ove un prodotto sottoposto ad ulteriore lavorazione in un paese membro di un gruppo regionale sia originario di un altro paese del gruppo che non beneficia del regime applicabile al prodotto finale, sempreché entrambi i paesi usufruiscano del cumulo regionale per quel gruppo.

CAPO II

REGIMI E PREFERENZE TARIFFARIE

SEZIONE 1

Regime generale

Articolo 6

1.   I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II in quanto prodotti non sensibili sono sospesi completamente, ad eccezione dei componenti agricoli.

2.   I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni XI (a) e XI (b) la riduzione è del 20 %.

3.   Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 980/2005 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il 25 agosto 2008 si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.   I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %.

5.   Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato II come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non vengono ridotti.

6.   Se per i dazi ridotti a norma dei paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non viene ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non viene applicato.

7.   Le preferenze tariffarie di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai prodotti delle sezioni per le quali dette preferenze sono state abolite, per il paese di origine interessato, ai sensi dell’articolo 13, dell’articolo 20, paragrafo 8, e dell’allegato I, colonna C.

SEZIONE 2

Regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo

Articolo 7

1.   Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati nell’allegato II originari di un paese incluso nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

2.   Sono sospesi completamente i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne quelli sui prodotti a cui si applicano dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti del codice NC 1704 10 90 è limitato al 16 % del valore in dogana.

3.   Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo non comprende i prodotti delle sezioni per le quali, ai sensi dell’allegato I, colonna C, dette preferenze tariffarie sono state revocate per il paese beneficiario in questione.

Articolo 8

1.   Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo può essere concesso ai paesi che:

a)

abbiano ratificato ed effettivamente applicato le convenzioni di cui all’allegato III;

b)

si impegnino a mantenere la ratifica delle convenzioni e delle relative leggi/misure di attuazione e accettino che l’applicazione sia periodicamente soggetta a verifica e riesame a norma delle disposizioni di attuazione delle convenzioni che hanno ratificato; e

c)

siano considerati paesi vulnerabili ai sensi del paragrafo 2.

2.   Ai fini della presente sezione per paese vulnerabile s’intende un paese:

a)

che la Banca mondiale non abbia classificato per tre anni consecutivi come paese a reddito elevato e le cui cinque sezioni principali delle importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino più del 75 % in valore di tutte le sue importazioni coperte dall’SPG; e

b)

le cui importazioni coperte dall’SPG nella Comunità rappresentino meno dell’1 % in valore di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità.

I dati da utilizzare sono:

a)

ai fini dell’articolo 9, lettera a), punto i): quelli disponibili al 1o settembre 2007 come media annuale su tre anni consecutivi;

b)

ai fini dell’articolo 9, lettera a), punto ii): quelli disponibili al 1o settembre 2009 come media annuale su tre anni consecutivi.

3.   La Commissione verifica lo stato di ratifica e l’applicazione effettiva delle convenzioni di cui all’allegato III, esaminando le informazioni messe a disposizione dagli organi di controllo competenti. La Commissione informa il Consiglio se da tali informazioni risulta che un paese beneficiario si sia discostato dall’applicazione effettiva di una convenzione.

In tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sintetica sullo stato di ratifica insieme alle raccomandazioni disponibili dei competenti organi di controllo.

Articolo 9

1.   Senza pregiudizio del paragrafo 3, il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è concesso a condizione che:

a)

un paese o territorio tra quelli elencati nell’allegato I abbia presentato una richiesta in tal senso:

i)

entro il 31 ottobre 2008, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o gennaio 2009;

oppure

ii)

entro il 30 aprile 2010, per beneficiare del regime speciale di incentivazione a decorrere dal 1o luglio 2010;

e

b)

dall’esame della richiesta risulti che il paese o territorio richiedente soddisfa le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2.

2.   Il paese richiedente presenta una domanda scritta alla Commissione e fornisce esaurienti informazioni riguardo alla ratifica delle convenzioni di cui all’allegato III, nonché alla legislazione e alle misure finalizzate all’effettiva attuazione delle disposizioni delle convenzioni e al suo impegno di accettare e rispettare pienamente il meccanismo di verifica e di riesame previsto nelle convenzioni e negli strumenti connessi.

3.   I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo a norma del regolamento (CE) n. 980/2005 devono parimenti presentare una domanda ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. I paesi che beneficiano del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in base a una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto i), non sono tenuti a presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), punto ii).

Articolo 10

1.   La Commissione esamina la domanda accompagnata dalle informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Nell’esame della domanda la Commissione tiene conto delle conclusioni delle pertinenti organizzazioni e agenzie internazionali. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente.

2.   Dopo aver esaminato la domanda la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, se concedere al paese richiedente il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

3.   La Commissione notifica al paese richiedente la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2. Il paese cui è concesso il regime speciale di incentivazione viene informato della data di entrata in vigore della relativa decisione. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo:

a)

entro il 15 dicembre 2008 per una domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i); oppure

b)

entro il 15 giugno 2010 per una domanda ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

4.   Un paese richiedente al quale non sia concesso il regime speciale di incentivazione può chiedere e ottenere che la Commissione giustifichi la sua decisione.

5.   La Commissione gestisce tutti i contatti con il paese richiedente per quanto concerne la domanda secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4.

6.   Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 980/2005 continua ad essere concesso dal 1o gennaio 2009 a qualsiasi paese ancora sottoposto a un’inchiesta avviata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento, fino alla data di conclusione di tale inchiesta ai sensi del presente regolamento.

SEZIONE 3

Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati

Articolo 11

1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, sono totalmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune su tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad eccezione di quelli del capitolo 93, originari di un paese che, ai sensi dell’allegato I, benefici del regime speciale per i paesi meno sviluppati.

2.   I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1006 sono ridotti dell’80 % fino al 31 agosto 2009 e sospesi totalmente a decorrere dal 1o settembre 2009.

3.   I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti della voce tariffaria 1701 sono ridotti dell’80 % fino al 30 settembre 2009 e sospesi totalmente a decorrere dal 1o ottobre 2009.

4.   Per il periodo dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2012 l’importatore di prodotti della voce tariffaria 1701 si impegna ad acquistare tali prodotti ad un prezzo minimo non inferiore al 90 % del prezzo di riferimento cif di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (10), per la corrispondente campagna di commercializzazione.

5.   Fino a quando i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti delle voci tariffarie 1006 e 1701 non saranno totalmente sospesi a norma dei paragrafi 2 e 3, un contingente tariffario globale a dazio zero sarà aperto per ogni campagna di commercializzazione rispettivamente per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e alla sottovoce 1701 11 10, originari dei paesi che beneficiano di questo regime speciale. I contingenti tariffari per la campagna di commercializzazione 2008/2009 saranno pari a 6 694 tonnellate, in equivalente riso semigreggio, per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 e pari a 204 735 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per i prodotti di cui alla sottovoce 1701 11 10.

6.   Per il periodo dal 1o ottobre 2009 al 30 settembre 2015 le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 richiedono una licenza di importazione.

7.   La Commissione adotta norme dettagliate per l’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo conformemente alla procedura di cui all’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (11).

8.   I paesi che le Nazioni Unite escludono dall’elenco dei paesi meno sviluppati vengono esclusi dall’elenco dei beneficiari del presente regime. L’esclusione di un paese dal regime e la fissazione di un periodo transitorio di almeno tre anni sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4.

Articolo 12

L’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 11, paragrafo 5, che riguardano i prodotti della sottovoce tariffaria 1701 11 10 non si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari delle preferenze di cui alla presente sezione, che sono immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d’oltremare.

SEZIONE 4

Disposizioni comuni

Articolo 13

1.   Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 6 e 7 sono abolite per i prodotti appartenenti a una determinata sezione, originari di un paese beneficiario, se il valore medio delle importazioni comunitarie dei prodotti appartenenti alla sezione in questione, originari di tale paese beneficiario e coperti dal regime di cui gode il paese suddetto, supera, in base ai dati più recenti disponibili al 1o settembre 2007, per tre anni consecutivi il 15 % del valore delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti da tutti i paesi e territori beneficiari. La soglia fissata per ciascuna delle sezioni XI(a) e XI(b) è del 12,5 %.

2.   Le sezioni escluse a norma del paragrafo 1 sono elencate nell’allegato I, colonna C. Esse rimangono escluse per tutto il periodo di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 32, paragrafo 2.

3.   La Commissione informa il paese beneficiario dell’esclusione di una sezione.

4.   Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari per le sezioni che rappresentano oltre il 50 %, in valore, di tutte le importazioni coperte dall’SPG nella Comunità originarie di tali paesi.

5.   Le statistiche del commercio estero di Eurostat costituiscono la fonte statistica utilizzata ai fini del presente articolo.

Articolo 14

1.   Se l’aliquota di un dazio ad valorem per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi del presente capo, è pari o inferiore all’1 %, il dazio è totalmente sospeso.

2.   Se l’aliquota di un dazio specifico per una singola dichiarazione d’importazione, ridotta ai sensi delle disposizioni del presente capo, è pari o inferiore a 2 EUR per ogni singolo importo in euro, il dazio è totalmente sospeso.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, l’aliquota finale del dazio preferenziale calcolata a norma del presente regolamento viene arrotondata per difetto al primo decimale.

CAPO III

REVOCA TEMPORANEA E DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA

SEZIONE 1

Revoca temporanea

Articolo 15

1.   I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

a)

violazione grave e sistematica di principi contenuti nelle convenzioni di cui all’allegato III, parte A, sulla base delle conclusioni dei competenti organi di controllo;

b)

esportazione di prodotti realizzati nelle carceri;

c)

gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) o inosservanza delle convenzioni internazionali in materia di riciclaggio del denaro;

d)

pratiche commerciali sleali, gravi e sistematiche, che hanno ripercussioni negative per l’industria comunitaria e che non sono state affrontate dal paese beneficiario. Per le pratiche commerciali sleali che sono vietate o passibili di azione legale ai sensi degli accordi OMC l’applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell’organo competente dell’OMC;

e)

violazione grave e sistematica degli obiettivi delle organizzazioni o delle intese regionali in materia di pesca di cui la Comunità fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione della pesca.

2.   Senza pregiudizio del paragrafo 1, il regime speciale di incentivazione di cui al capo II, sezione 2, può essere revocato temporaneamente per tutti o per alcuni prodotti inseriti nel presente regime e originari di un paese beneficiario, in particolare se la legislazione nazionale non ingloba più le convenzioni di cui all’allegato III che sono state ratificate in ottemperanza delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, o se tale legislazione non è effettivamente applicata.

3.   I regimi preferenziali di cui al presente regolamento non sono revocati ai sensi del paragrafo 1, lettera d), nei riguardi di prodotti oggetto di misure antidumping o compensative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 384/96 (12) o (CE) n. 2026/97 (13) per i motivi che giustificano tali misure.

Articolo 16

1.   I regimi preferenziali di cui al presente regolamento possono essere temporaneamente revocati nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in caso di frodi, irregolarità o sistematica inosservanza delle norme sull’origine dei prodotti e relative procedure o in mancanza di controlli sistematici sull’osservanza delle stesse, nonché in caso di indisponibilità a fornire la cooperazione amministrativa richiesta per l’attuazione e il controllo del rispetto dei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2.   La cooperazione amministrativa di cui al paragrafo 1 implica, tra l’altro, che un paese beneficiario:

a)

comunichi alla Commissione, e tenga aggiornate, le informazioni necessarie per l’attuazione delle norme sull’origine e per il controllo del rispetto di tali norme;

b)

assista la Comunità effettuando, su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri, controlli a posteriori dell’origine dei prodotti e comunicandone tempestivamente i risultati;

c)

assista la Comunità consentendo alla Commissione, in stretta collaborazione e coordinamento con le competenti autorità degli Stati membri, di svolgere missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e investigativa in detto paese volte a verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni utili per l’inclusione nei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2;

d)

svolga o faccia svolgere adeguate inchieste volte a individuare e a prevenire le violazioni delle norme sull’origine;

e)

rispetti o faccia rispettare le norme sull’origine relative al cumulo regionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2454/93, qualora il paese usufruisca di tali norme;

f)

assista la Comunità nella verifica di comportamenti che costituiscono presumibilmente una frode connessa all’origine. Si può presumere che esista la frode qualora le importazioni di prodotti che beneficiano di regimi preferenziali previsti ai sensi del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario.

3.   La Commissione può sospendere i regimi preferenziali previsti dal presente regolamento per tutti o alcuni prodotti originari di un determinato paese beneficiario qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti a giustificare una revoca temporanea per i motivi di cui ai paragrafi 1 e 2, purché abbia anteriormente:

a)

informato il comitato di cui all’articolo 27;

b)

chiesto agli Stati membri di adottare le misure cautelari necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità e/o garantire che il paese beneficiario rispetti i suoi obblighi; e

c)

pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all’applicazione dei regimi preferenziali e/o all’osservanza dei suoi obblighi da parte del paese beneficiario, tali da rimettere in discussione il suo diritto di continuare a godere dei vantaggi concessi dal presente regolamento.

La Commissione informa il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi del presente paragrafo prima che questa diventi efficace. La Commissione ne informa anche il comitato di cui all’articolo 27.

4.   Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi del paragrafo 3. Entro un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa.

5.   Il periodo di sospensione non deve superare i sei mesi. Al termine del periodo la Commissione decide se mettere fine alla sospensione, dopo aver informato il comitato di cui all’articolo 27, o prorogare il periodo di sospensione secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le pertinenti informazioni che possono giustificare una sospensione delle preferenze o la proroga delle stesse.

Articolo 17

1.   Se la Commissione o uno Stato membro riceve informazioni tali da giustificare una revoca temporanea e se la Commissione o uno Stato membro ritiene che vi siano motivi sufficienti per avviare un’inchiesta, ne informa il comitato di cui all’articolo 27 e chiede di avviare consultazioni, che devono avvenire entro un mese.

2.   Dopo le consultazioni la Commissione può decidere, entro un mese e secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5, di avviare un’inchiesta.

Articolo 18

1.   Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l’apertura e ne informa il paese beneficiario interessato. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine, che non può superare i quattro mesi dalla data della pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.

2.   La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni opportunità di collaborare all’inchiesta.

3.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, incluse le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili dei pertinenti organi di controllo delle Nazioni Unite, dell’OIL e delle altre organizzazioni internazionali competenti. Queste servono come punto di partenza per l’inchiesta volta a stabilire se sia giustificata la revoca temporanea per i motivi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a). La Commissione può verificare, all’occorrenza con gli operatori economici e il paese beneficiario interessati, le informazioni ricevute.

4.   La Commissione può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.

5.   Qualora le informazioni richieste dalla Commissione non siano fornite entro il termine specificato nell’avviso che annuncia l’inchiesta o qualora l’inchiesta venga ostacolata in maniera significativa, si possono trarre conclusioni in base ai dati disponibili.

6.   L’inchiesta è completata entro un anno. La Commissione può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5.

Articolo 19

1.   La Commissione presenta al comitato di cui all’articolo 27 una relazione sui risultati dell’inchiesta.

2.   Se ritiene che i risultati non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione decide di chiudere l’inchiesta secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5. In tal caso la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciando la chiusura dell’inchiesta e presentando le proprie conclusioni principali.

3.   Se ritiene che i risultati giustifichino la revoca temporanea per i motivi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5, di controllare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi. La Commissione comunica al paese beneficiario interessato detta decisione e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, annunciando la sua intenzione di sottoporre al Consiglio una proposta di revoca temporanea, a meno che, prima della fine del suddetto periodo, il paese beneficiario interessato non si sia impegnato a adottare le misure necessarie per conformarsi, entro un termine ragionevole, alle convenzioni di cui all’allegato III, parte A.

4.   Ove ritenga che sia necessaria una revoca temporanea, la Commissione presenta un’adeguata proposta al Consiglio, il quale delibera entro due mesi a maggioranza qualificata. Nei casi di cui al paragrafo 3 la Commissione presenta una proposta alla fine del periodo di cui a detto paragrafo.

5.   L’eventuale decisione del Consiglio di prevedere una revoca temporanea entra in vigore sei mesi dopo la data dell’adozione, a meno che il Consiglio, sulla base di un’adeguata proposta della Commissione, non stabilisca nel frattempo che i motivi che la giustificano non sussistono più.

SEZIONE 2

Clausola di salvaguardia

Articolo 20

1.   Qualora un prodotto originario di un paese beneficiario sia importato a condizioni tali da causare o da minacciare di causare gravi difficoltà a un produttore comunitario di prodotti simili o direttamente concorrenti, i normali dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento per detto prodotto, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione.

2.   La Commissione adotta una decisione formale di avviare un’inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea annunciandone l’apertura. L’avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L’avviso fissa inoltre il termine, che non può superare i quattro mesi dalla data della pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.

3.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con il paese beneficiario interessato e con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.

4.   Nel considerare l’eventuale esistenza di gravi difficoltà la Commissione tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi, nella misura in cui siano disponibili, sui produttori comunitari:

a)

quota di mercato;

b)

produzione;

c)

scorte;

d)

capacità di produzione;

e)

fallimenti;

f)

redditività;

g)

utilizzazione degli impianti;

h)

occupazione;

i)

importazioni;

j)

prezzi.

5.   L’inchiesta è completata entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali e previa consultazione del comitato di cui all’articolo 27, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5.

6.   La Commissione adotta una decisione entro un mese, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

7.   Qualora circostanze eccezionali che richiedono un’azione immediata rendano impossibile l’inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato di cui all’articolo 27, può applicare tutte le misure preventive strettamente necessarie.

8.   Il 1o gennaio di ogni anno durante il periodo di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 32, paragrafo 2, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro e dopo averne informato il comitato di cui all’articolo 27, abolisce le preferenze di cui agli articoli 6 e 7 riguardo ai prodotti della sezione XI(b) qualora le importazioni di tali prodotti, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, originari di un paese beneficiario:.

a)

aumentino di almeno il 20 % in quantità (in volume) rispetto al precedente anno di civile; oppure

b)

superino il 12,5 % del valore delle importazioni comunitarie di prodotti della sezione XI(b) provenienti da tutti i paesi e territori elencati nell’allegato I durante un qualsiasi periodo di dodici mesi.

Tale disposizione non si applica ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all’articolo 11 e ai paesi la cui quota di importazioni nella Comunità, come stabilito nell’articolo 13, paragrafo 1, non superi l’8 %. L’abolizione delle preferenze ha effetto due mesi dopo la data di pubblicazione della decisione in tal senso della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 21

Quando le importazioni di prodotti inclusi nell’allegato I del trattato causano o minacciano di causare gravi perturbazioni nei mercati della Comunità, in particolare in una o più delle regioni periferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione può sospendere i regimi preferenziali nei confronti dei prodotti in questione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore interessato.

Articolo 22

1.   La Commissione informa al più presto il paese beneficiario interessato di qualunque decisione adottata ai sensi dell’articolo 20 o 21 prima che questa diventi efficace. La Commissione informa anche il Consiglio e gli Stati membri.

2.   Qualunque Stato membro può deferire entro un mese al Consiglio una decisione adottata ai sensi dell’articolo 20 o 21. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese.

SEZIONE 3

Misure di sorveglianza nel settore agricolo

Articolo 23

1.   Senza pregiudizio dell’articolo 20, i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni del mercato comunitario. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide quali siano i prodotti cui applicare tale meccanismo di sorveglianza.

2.   Qualora sia d’applicazione l’articolo 20 ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di paesi beneficiari, i periodi indicati all’articolo 20, paragrafi 2 e 5, sono ridotti a due mesi nei casi seguenti:

a)

quando il paese beneficiario interessato non garantisce l’ottemperanza alle norme di origine o non fornisce la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 16; oppure

b)

quando le importazioni di prodotti dei capitoli da 1 a 24 che beneficiano di regimi preferenziali concessi ai sensi del presente regolamento superano in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato.

SEZIONE 4

Disposizioni comuni

Articolo 24

Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l’applicazione delle clausole di salvaguardia adottate in applicazione della politica agricola comune a norma dell’articolo 37 del trattato, di quelle adottate in applicazione della politica commerciale comune a norma dell’articolo 133 del trattato o di tutte le altre clausole di salvaguardia che potrebbero essere applicate.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 25

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 5, le modifiche degli allegati del presente regolamento rese necessarie:

a)

da modifiche della nomenclatura combinata;

b)

da cambiamenti della posizione o della classificazione internazionale di paesi o territori;

c)

dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2;

d)

dal fatto che un paese abbia raggiunto la soglia di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

e)

dall’esigenza di compilare l’elenco dei paesi beneficiari ai sensi dell’articolo 10.

Articolo 26

1.   Entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono all’Eurostat i propri dati statistici relativi ai prodotti immessi in libera pratica durante il trimestre di riferimento con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (14) e del regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione (15). Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata e, se del caso, per numero di codice TARIC, devono specificare, per ogni paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni del regolamento (CE) n. 1172/95 e del regolamento (CE) n. 1917/2000.

2.   A norma dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, precisazioni sui quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nei mesi precedenti con il beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati includono i prodotti di cui al paragrafo 3.

3.   La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri, il controllo delle importazioni dei prodotti dei codici NC 0603, 0803 00 19, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98 e 6403 onde stabilire se sussistano le condizioni di cui agli articoli 20 e 21.

Articolo 27

1.   Senza pregiudizio dell’articolo 11, paragrafo 7, nell’attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita dal comitato delle preferenze generalizzate (di seguito «il comitato»).

2.   Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

3.   Il comitato esamina gli effetti del sistema sulla base di una relazione della Commissione che copre il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2006. La relazione riguarda tutti i regimi preferenziali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ed è presentata in tempo per le discussioni circa il prossimo regolamento.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

CAPO V

MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 552/97, (CE) N. 1933/2006, (CE) N. 1100/2006 E (CE) N. 964/2007

Articolo 28

Il regolamento (CE) n. 552/97 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1 le parole «regolamento (CE) n. 3281/94 e regolamento (CE) n. 1256/96» sono sostituite dalle parole «regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (16).

2)

all’articolo 2 le parole «articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 3281/94 e articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1256/96» sono sostituite dalle parole «articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 732/2008».

Articolo 29

Nel regolamento (CE) n. 1933/2006, all’articolo 1 le parole «regolamento (CE) n. 980/2005» sostituite dalle parole «regolamento (CE) 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (17).

Articolo 30

Il regolamento (CE) n. 1100/2006 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, primo trattino, le parole «articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (18)

2)

all’articolo 1, secondo trattino, le parole «articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 732/2008»;

3)

all’articolo 3, paragrafo 1, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «Per le importazioni di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10 originario di paesi che, secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008, beneficiano del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, vanno aperti i seguenti contingenti tariffari globali a dazio zero espressi in equivalente zucchero bianco:

178 030,75 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

204 735 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1o ottobre 2008 e il 30 settembre 2009.

I contingenti recano i numeri d’ordine 09.4361 e 09.4362, rispettivamente.»;

4)

l’articolo 3, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Per le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, i dazi della tariffa doganale comune (TDC) nonché i dazi aggiuntivi di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 318/2006, fatto salvo l’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, sono ridotti in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008 del 50 % al 1o luglio 2007, dell’80 % al 1o luglio 2008 e sono totalmente sospesi a decorrere dal 1o ottobre 2009.»;

b)

alla lettera c) del terzo comma la parola «giugno» è sostituita dalla parola «settembre»;

c)

la lettera d) del terzo comma è soppressa;

5)

all’articolo 5, paragrafo 7, lettera d), le parole «l’operatore riconosciuto si impegna» sono sostituite dalle parole «il richiedente si impegna»;

6)

all’articolo 5, paragrafo 8, lettera a), le parole «allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008»;

7)

all’articolo 5, paragrafo 8, lettera c), primo trattino, le parole «articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 732/2008»;

8)

all’articolo 5, paragrafo 8, lettera c), secondo trattino, le parole «articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008»;

9)

all’articolo 10, paragrafo 2, le parole «articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008».

Articolo 31

Il regolamento (CE) n. 964/2007 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, le parole «articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 (19).

2)

all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, le parole «allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005» sono sostituite dalle parole «allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008».

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Tuttavia, tale termine finale non si applica al regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, né ad altre disposizioni del presente regolamento nella misura in cui esse siano applicate congiuntamente a tale regime.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  Parere emesso il 5 giugno 2008 a seguito di consultazione non obbligatoria (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2008 (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).

(4)  GU L 85 del 27.3.1997, pag. 8.

(5)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 35; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 14.

(6)  GU L 196 del 18.7.2006, pag. 3.

(7)  GU L 213 del 15.8.2007, pag. 26.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(9)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 360/2008 della Commissione (GU L 111 del 23.4.2008, pag. 9).

(10)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

(11)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(12)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(13)  Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio del 6 ottobre 1997 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(14)  Regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 10).

(16)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.»;

(17)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.».

(18)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.»;

(19)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.»;


ALLEGATO I

Paesi (1) e territori beneficiari del sistema comunitario delle preferenze generalizzate

Colonna A:

codice alfabetico secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità

Colonna B:

nome del paese o del territorio

Colonna C:

sezioni nei confronti delle quali, per il paese beneficiario interessato, le preferenze tariffarie sono state revocate (articolo 13)

Colonna D:

paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (articolo 11)

Colonna E:

paesi inclusi nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 7)


A

B

C

D

E

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

AF

Afghanistan

 

X

 

AG

Antigua e Barbuda

 

 

 

AI

Anguilla

 

 

 

AM

Armenia

 

 

 

AN

Antille olandesi

 

 

 

AO

Angola

 

X

 

AQ

Antartide

 

 

 

AR

Argentina

 

 

 

AS

Samoa americane

 

 

 

AW

Aruba

 

 

 

AZ

Azerbaigian

 

 

 

BB

Barbados

 

 

 

BD

Bangladesh

 

X

 

BF

Burkina-Faso

 

X

 

BH

Bahrein

 

 

 

BI

Burundi

 

X

 

BJ

Benin

 

X

 

BM

Bermuda

 

 

 

BN

Brunei Darussalam

 

 

 

BO

Bolivia

 

 

 

BR

Brasile

S-IV

Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

 

 

S-IX

Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

BS

Bahamas

 

 

 

BT

Bhutan

 

X

 

BV

Isola di Bouvet

 

 

 

BW

Botswana

 

 

 

BY

Bielorussia

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

CC

Isole Cocos (Keeling)

 

 

 

CD

Congo, Repubblica democratica del

 

X

 

CF

Repubblica Centrafricana

 

X

 

CG

Congo

 

 

 

CI

Costa d’Avorio

 

 

 

CK

Isole Cook

 

 

 

CM

Camerun

 

 

 

CN

Repubblica popolare cinese

S-VI

Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

 

 

S-VII

Materie plastiche e articoli di materia plastica; gomma e articoli di gomma

S-VIII

Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e articoli di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; articoli di budella

S-IX

Legno e articoli di legno; carbone di legna; sughero e articoli di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio; lavori da panieraio o da stuoiaio

S-XI(a)

Prodotti tessili; S-XI(b) Manufatti tessili

S-XII

Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

S-XIII

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, eccetto: prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

S-XIV

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

S-XV

Metalli comuni e loro lavori

S-XVI

Macchine ed apparecchi meccanici, materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi

S-XVII

Materiale da trasporto

S-XVIII

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

S-XX

Lavori diversi

CO

Colombia

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

CV

Capo Verde

 

X

 

CX

Isola Christmas

 

 

 

DJ

Gibuti

 

X

 

DM

Dominica

 

 

 

DO

Repubblica dominicana

 

 

 

DZ

Algeria

 

 

 

EC

Ecuador

 

 

 

EG

Egitto

 

 

 

ER

Eritrea

 

X

 

ET

Etiopia

 

X

 

FJ

Figi

 

 

 

FK

Isole Falkland

 

 

 

FM

Stati federati di Micronesia

 

 

 

GA

Gabon

 

 

 

GD

Grenada

 

 

 

GE

Georgia

 

 

 

GH

Ghana

 

 

 

GI

Gibilterra

 

 

 

GL

Groenlandia

 

 

 

GM

Gambia

 

X

 

GN

Guinea

 

X

 

GQ

Guinea equatoriale

 

X

 

GS

Isole Georgia del Sud e Sandwich del Sud

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

GU

Guam

 

 

 

GW

Guinea-Bissau

 

X

 

GY

Guyana

 

 

 

HM

Isola Heard e Isole McDonald

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

HT

Haiti

 

X

 

ID

Indonesia

S-III

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

 

 

IN

India

S-XI(a)

Prodotti tessili

 

 

IO

Territorio britannico dell’Oceano indiano

 

 

 

IQ

Iraq

 

 

 

IR

Iran

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

 

JO

Giordania

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

KG

Kirghizistan

 

 

 

KH

Cambogia

 

X

 

KI

Kiribati

 

X

 

KM

Comore

 

X

 

KN

Saint Kitts e Nevis

 

 

 

KW

Kuwait

 

 

 

KY

Isole Cayman

 

 

 

KZ

Kazakstan

 

 

 

LA

Repubblica democratica popolare del Laos

 

X

 

LB

Libano

 

 

 

LC

Saint Lucia

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

LR

Liberia

 

X

 

LS

Lesotho

 

X

 

LY

Gran Giamahiria araba libica popolare socialista

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

MG

Madagascar

 

X

 

MH

Isole Marshall

 

 

 

ML

Mali

 

X

 

MM

Myanmar

 

X

 

MN

Mongolia

 

 

 

MO

Macao

 

 

 

MP

Marianne settentrionali

 

 

 

MR

Mauritania

 

X

 

MS

Montserrat

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

MV

Maldive

 

X

 

MW

Malawi

 

X

 

MX

Messico

 

 

 

MY

Malaysia

S-III

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

 

 

MZ

Mozambico

 

X

 

NA

Namibia

 

 

 

NC

Nuova Caledonia

 

 

 

NE

Niger

 

X

 

NF

Isola Norfolk

 

 

 

NG

Nigeria

 

 

 

NI

Nicaragua

 

 

 

NP

Nepal

 

X

 

NR

Nauru

 

 

 

NU

Niue

 

 

 

OM

Oman

 

 

 

PA

Panama

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

PF

Polinesia francese

 

 

 

PG

Papua Nuova Guinea

 

 

 

PH

Filippine

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

PM

Saint-Pierre e Miquelon

 

 

 

PN

Isole Pitcairn

 

 

 

PW

Palau

 

 

 

PY

Paraguay

 

 

 

QA

Qatar

 

 

 

RU

Federazione russa

 

 

 

RW

Ruanda

 

X

 

SA

Arabia Saudita

 

 

 

SB

Isole Salomone

 

X

 

SC

Seychelles

 

 

 

SD

Sudan

 

X

 

SH

Sant’Elena

 

 

 

SL

Sierra Leone

 

X

 

SN

Senegal

 

X

 

SO

Somalia

 

X

 

SR

Suriname

 

 

 

ST

São Tomé e Príncipe

 

X

 

SV

El Salvador

 

 

 

SY

Repubblica araba siriana

 

 

 

SZ

Swaziland

 

 

 

TC

Turks e Caicos

 

 

 

TD

Ciad

 

X

 

TF

Territori australi francesi

 

 

 

TG

Togo

 

X

 

TH

Tailandia

S-XIV

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

 

 

TJ

Tagikistan

 

 

 

TK

Tokelau

 

 

 

TL

Timor orientale

 

X

 

TM

Turkmenistan

 

 

 

TN

Tunisia

 

 

 

TO

Tonga

 

 

 

TT

Trinidad e Tobago

 

 

 

TV

Tuvalu

 

X

 

TZ

Tanzania

 

X

 

UA

Ucraina

 

 

 

UG

Uganda

 

X

 

UM

Isole minori lontane degli Stati Uniti

 

 

 

UY

Uruguay

 

 

 

UZ

Uzbekistan

 

 

 

VC

Saint Vincent e Grenadine

 

 

 

VE

Venezuela

 

 

 

VG

Isole Vergini britanniche

 

 

 

VI

Isole Vergini americane

 

 

 

VN

Vietnam

S-XII

Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

 

 

VU

Vanuatu

 

X

 

WF

Wallis e Futuna

 

 

 

WS

Samoa

 

X

 

YE

Yemen

 

X

 

YT

Mayotte

 

 

 

ZA

Sud Africa

 

 

 

ZM

Zambia

 

X

 

ZW

Zimbabwe

 

 

 


(1)  L’elenco include paesi che sono temporaneamente sospesi dall’SPG comunitario o che non hanno rispettato le prescrizioni di cooperazione amministrativa (condizione indispensabile per la concessione del beneficio delle preferenze tariffarie alle merci). La Commissione o le competenti autorità del paese interessato forniranno un elenco aggiornato.


ALLEGATO II

Elenco dei prodotti inclusi nei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)

Fatte salve le norme d’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

I prodotti il cui codice NC reca un asterisco sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

La colonna «Sensibile/non sensibile» si riferisce ai prodotti inclusi nel regime generale (articolo 6) e nel regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (articolo 7). Tali prodotti sono elencati con la menzione NS (prodotto non sensibile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1) o S (prodotto sensibile ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2).

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi nei quali possono rientrare i prodotti esenti dai dazi della tariffa doganale comune o per i quali detti dazi sono sospesi.

Codice NC

Designazione delle merci

Sensibile/non sensibile

0101 10 90

Asini e altri, vivi, riproduttori di razza pura

S

0101 90 19

Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione

S

0101 90 30

Asini vivi, diversi dai riproduttori di razza pura

S

0101 90 90

Muli e bardotti vivi

S

0104 20 10 *

Riproduttori di razza pura della specie caprina

S

0106 19 10

Conigli domestici vivi

S

0106 39 10

Piccioni vivi

S

0205 00

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

S

0206 80 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

S

0206 90 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

S

0207 14 91

Fegati di galli o di galline, congelati

S

0207 27 91

Fegati di tacchine e di tacchini, congelati

S

0207 36 89

Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche

S

ex 0208 (1)

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce 0208 90 55 (esclusi i prodotti della sottovoce 0208 90 70 per i quali non si applica la nota)

S

0208 90 70

Cosce di rane

NS

0210 99 10

Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

S

0210 99 59

Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai pezzi detti «onglets» e «hampes»

S

0210 99 60

Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

S

0210 99 80

Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina

S

ex capitolo 3 (2)

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, esclusi i prodotti della sottovoce 0301 10 90

S

0301 10 90

Pesci ornamentali di mare, vivi

NS

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

S

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

S

0405 20 10

0405 20 30

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 %

S

0407 00 90

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile

S

0409 00 00 (3)

Miele naturale

S

0410 00 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

S

0511 99 39

Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge

S

ex capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale, esclusi i prodotti della sottovoce 0604 91 40

S

0604 91 40

Rami di conifere, freschi

NS

0701

Patate, fresche o refrigerate

S

0703 10

Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati

S

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

S

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

S

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.) fresche o refrigerate

S

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

S

ex 0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 16 maggio al 31 ottobre

S

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

S

0709 20 00

Asparagi, freschi o refrigerati

S

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate

S

0709 40 00

Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati

S

0709 51 00

0709 59

Funghi, freschi o refrigerati, esclusi i prodotti della sottovoce 0709 59 50

S

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

S

0709 60 99

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi da quelli destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

S

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

S

0709 90 10

Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

S

0709 90 20

Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati

S

0709 90 31 *

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

S

0709 90 40

Capperi, freschi o refrigerati

S

0709 90 50

Finocchi, freschi o refrigerati

S

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

S

ex 0709 90 80

Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1o luglio al 31 ottobre

S

0709 90 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

S

ex 0710

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 80 85

S

0710 80 85 (3)

Asparagi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

S

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti della sottovoce 0711 20 90

S

ex 0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19

S

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

S

0714 20 10 *

Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano

NS

0714 20 90

Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano

S

0714 90 90

Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

NS

0802 11 90

0802 12 90

Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare

S

0802 21 00

0802 22 00

Nocciole (Corylus spp.) fresche o secche, con guscio o sgusciate

S

0802 31 00

0802 32 00

Noci comuni, fresche o secche, con guscio o sgusciate

S

0802 40 00

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

S

0802 50 00

Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

NS

0802 60 00

Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

NS

0802 90 50

Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

NS

0802 90 85

Altri frutti a guscio, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

NS

0803 00 11

Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche

S

0803 00 90

Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate

S

0804 10 00

Datteri, freschi o secchi

S

0804 20 10

0804 20 90

Fichi, freschi o secchi

S

0804 30 00

Ananassi, freschi o secchi

S

0804 40 00

Avocadi freschi o secchi

S

ex 0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1o marzo al 31 ottobre

S

0805 40 00

Pompelmi e pomeli, freschi o secchi

NS

0805 50 90

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche

S

0805 90 00

Altri agrumi, freschi o secchi

S

ex 0806 10 10

Uve da tavola, fresche, dal 1o gennaio al 20 luglio e dal 21 novembre al 31 dicembre, escluse quelle della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o al 31 dicembre

S

0806 10 90

Altre uve, fresche

S

ex 0806 20

Uve secche, esclusi i prodotti della sottovoce ex 0806 20 30, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg

S

0807 11 00

0807 19 00

Meloni (compresi i cocomeri), freschi

S

0808 10 10

Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

S

0808 20 10

Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

S

ex 0808 20 50

Altre pere, fresche, dal 1o maggio al 30 giugno

S

0808 20 90

Cotogne, fresche

S

ex 0809 10 00

Albicocche, fresche, dal 1o gennaio al 31 maggio e dal 1o agosto al 31 dicembre

S

0809 20 05

Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche

S

ex 0809 20 95

Ciliege, fresche, dal 1o gennaio al 20 maggio e dall’11 agosto al 31 dicembre, diverse da quelle acide (Prunus cerasus)

S

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

S

ex 0809 40 05

Prugne, fresche, dal 1o gennaio al 10 giugno e dal 1o ottobre al 31 dicembre

S

0809 40 90

Prugnole, fresche

S

ex 0810 10 00

Fragole, fresche, dal 1o gennaio al 30 aprile e dal 1o agosto al 31 dicembre

S

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi

S

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi

S

0810 40 50

Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi

S

0810 40 90

Altri frutti del genere Vaccinium, freschi

S

0810 50 00

Kiwi, freschi

S

0810 60 00

Durian, freschi

S

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, freschi

S

0810 90 95

Altri frutti freschi

S

ex 0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i prodotti delle sottovoci 0811 10 e 0811 20

S

0811 10 (3) e

0811 20 (3)

Fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

S

ex 0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate, esclusi i prodotti della voce 0812 90 30

S

0812 90 30

Papaie

NS

0813 10 00

Albicocche, secche

S

0813 20 00

Prugne

S

0813 30 00

Mele, secche

S

0813 40 10

Pesche, comprese le pesche noci, secche

S

0813 40 30

Pere, secche

S

0813 40 50

Papaie, secche

NS

0813 40 95

Altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806

NS

0813 50 12

Miscugli di frutta secca (diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne

S

0813 50 15

Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), non contenente prugne

S

0813 50 19

Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806), con prugne

S

0813 50 31

Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802

S

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802, diversi da quelli di noci tropicali

S

0813 50 91

Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi

S

0813 50 99

Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8

S

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

NS

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie, esclusi i prodotti delle sottovoci 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 e 0904 20 10, delle voci 0905 00 00 e 0907 00 00 e delle sottovoci 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 e 0910 99 99

NS

0901 12 00

Caffè non torrefatto, decaffeinizzato

S

0901 21 00

Caffè torrefatto, non decaffeinizzato

S

0901 22 00

Caffè torrefatto, decaffeinizzato

S

0901 90 90

Succedanei del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione

S

0904 20 10

Peperoni, essiccati, non tritati né polverizzati

S

0905 00 00

Vaniglia

S

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

S

0910 91 90

Miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910, tritati o polverizzati

S

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Timo; foglie di alloro

S

0910 99 99

Altre spezie, tritate o polverizzate, diverse dai miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse delle voci da 0904 a 0910

S

ex 1008 90 90

Quinoa

S

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

S

1106 10 00

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713

S

1106 30

Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8

S

1108 20 00

Inulina

S

ex capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi, esclusi i prodotti delle sottovoci 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 e 1209 99 91; piante industriali o medicinali, esclusi i prodotti della voce 1210 e della sottovoce 1211 90 30 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 1212 91 e 1212 99 20; paglie e foraggi

S

1209 21 00

Semi di erba medica, da sementa

NS

1209 23 80

Altri semi di festuca, da sementa

NS

1209 29 50

Semi di lupini, da sementa

NS

1209 29 80

Altri semi da foraggio, da sementa

NS

1209 30 00

Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa

NS

1209 91 10

1209 91 90

Altri semi di ortaggi, da sementa

NS

1209 99 91

Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, da sementa, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 00

NS

1210 (1)

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

S

1211 90 30

Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate

NS

ex capitolo 13

Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali, esclusi i prodotti della sottovoce 1302 12 00

S

1302 12 00

Succhi ed estratti vegetali di liquirizia

NS

1501 00 90

Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

S

1502 00 90

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

S

1503 00 19

Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali

S

1503 00 90

Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall’olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

S

1504

Grassi e oli, e relative frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1505 00 10

Grasso di lana greggio

S

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1511 10 90

Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana

S

1511 90

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall’olio greggio

S

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

S

ex 1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 1516 20 10

S

1516 20 10

Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

NS

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

S

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove

S

1521 90 99

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge

S

1522 00 10

Degras

S

1522 00 91

Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio d’oliva

S

1601 00 10

Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato

S

1602 20 10

Preparazioni o conserve di fegato d’oca o di anatra

S

1602 41 90

Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S

1602 42 90

Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S

1602 49 90

Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

S

1602 50 31 (3),

1602 50 95 (3)

Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie della specie bovina, cotte, anche in recipienti ermeticamente chiusi

S

1602 90 31

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio

S

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 99

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina

S

1603 00 10

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

S

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

S

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

S

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

S

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

S

1704 (4)

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

S

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

S

ex capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria, esclusi i prodotti delle sottovoci 1901 20 00 e 1901 90 91

S

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

NS

1901 90 91

Altri, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

NS

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi i prodotti della voce 2002 e delle sottovoci 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 ed ex 2008 70

S

2002 (1)

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

S

2005 80 00 (3)

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell’aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006

S

2008 20 19

2008 20 39

Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con aggiunta di alcole, non nominati né compresi altrove

NS

ex 2008 40 (3)

Pere, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove (esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 e 2008 40 39, per i quali non si applica la nota)

S

ex 2008 70 (3)

Pesche, comprese le pesche noci, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove (esclusi i prodotti delle sottovoci 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 e 2008 70 59, per i quali non si applica la nota)

S

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2101 20 e 2102 20 19, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 e 2106 90 59

S

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate

NS

2102 20 19

Altri lieviti morti

NS

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti della voce 2207, ed esclusi i prodotti delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 e della sottovoce 2208 40

S

2207 (1)

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

S

2302 50 00

Residui e cascami di tipo analogo, anche agglomerati in forma di pellets, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi

S

2307 00 19

Altre fecce di vino

S

2308 00 19

Altri tipi di vinacce

S

2308 00 90

Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

NS

2309 10 90

Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 50 a 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

S

2309 90 10

Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

NS

2309 90 91

Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

S

2309 90 95

2309 90 99

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico

S

Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

S

2519 90 10

Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

NS

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825

NS

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati

NS

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

NS

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

NS

2802 00 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

NS

ex 2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00

NS

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

NS

2807 00

Acido solforico; oleum

NS

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

NS

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico; acidi polifosforici, anche definiti chimicamente

NS

2810 00 90

Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici

NS

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

NS

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

NS

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

NS

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

S

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

S

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

NS

2817 00 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

S

2818 10

Corindone artificiale, anche definito chimicamente

S

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

S

2820

Ossidi di manganese

S

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

NS

2822 00 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

NS

2823 00 00

Ossidi di titanio

S

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

NS

ex 2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2825 10 00 e 2825 80 00

NS

2825 10 00

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

S

2825 80 00

Ossidi di antimonio

S

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

NS

ex 2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri, esclusi i prodotti delle sottovoci 2827 10 00 e 2827 32 00; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

NS

2827 10 00

Cloruro di ammonio

S

2827 32 00

Cloruro di alluminio

S

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

NS

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

NS

ex 2830

Solfuri, esclusi i prodotti della sottovoce 2830 10 00; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

NS

2830 10 00

Solfuri di sodio

S

2831

Ditioniti e solfossilati

NS

2832

Solfiti; tiosolfati

NS

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

NS

2834 10 00

Nitriti

S

2834 21 00

2834 29

Nitrati

NS

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

S

ex 2836

Carbonati, esclusi i prodotti delle sottovoci 2836 20 00, 2836 40 00 e 2836 60 00; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

NS

2836 20 00

Carbonato di disodio

S

2836 40 00

Carbonati di potassio

S

2836 60 00

Carbonato di bario

S

2837

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

NS

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

NS

2840

Borati; perossoborati (perborati)

NS

ex 2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici, escluso il prodotto della sottovoce 2841 61 00

NS

2841 61 00

Permanganato di potassio

S

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

NS

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

NS

ex 2844 30 11

Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi

NS

ex 2844 30 51

Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi

NS

2845 90 90

Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall’idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti

NS

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

NS

2847 00 00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

NS

2848 00 00

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

NS

ex 2849

Carburi, di costituzione chimica definita o no, esclusi i prodotti delle sottovoci 2849 20 00 e 2849 90 30

NS

2849 20 00

Carburo di silicio, di costituzione chimica definita o no

S

2849 90 30

Carburi di tungsteno, di costituzione chimica definita o no

S

ex 2850 00

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849, esclusi i prodotti della sottovoce 2850 00 70

NS

2850 00 70

Siliciuri, di costituzione chimica definita o no

S

2852 00 00

Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami

NS

2853 00

Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

NS

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

S

ex 2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati, esclusi i prodotti della sottovoce 2904 20 00

NS

2904 20 00

Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

S

ex 2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, escluso il prodotto della sottovoce 2905 45 00 ed esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

S

2905 45 00

Glicerolo (glicerina)

NS

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

ex 2907

Fenoli, esclusi i prodotti delle sottovoci 2907 15 90 ed ex 2907 22 00; fenoli-alcoli

NS

2907 15 90

Naftoli e loro sali diversi dall’1-naftolo

S

ex 2907 22 00

Idrochinone

S

2908

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli

NS

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

S

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

2911 00 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

ex 2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide, escluso il prodotto della sottovoce 2912 41 00

NS

2912 41 00

Vanillina (aldeide metilprotocatechica)

S

2913 00 00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

NS

ex 2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2914 11 00, 2914 21 00 e 2914 22 00

NS

2914 11 00

Acetone

S

2914 21 00

Canfora

S

2914 22 00

Cicloesanone e metilcicloesanoni

S

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

S

ex 2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci ex 2916 11 00, 2916 12 e 2916 14

NS

ex 2916 11 00

Acido acrilico

S

2916 12

Esteri dell’acido acrilico

S

2916 14

Esteri dell’acido metacrilico

S

ex 2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 e 2917 36 00

NS

2917 11 00

Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

S

2917 12 10

Acido adipico e suoi sali

S

2917 14 00

Anidride maleica

S

2917 32 00

Ortoftalati di diottile

S

2917 35 00

Anidride ftalica

S

2917 36 00

Acido tereftalico e suoi sali

S

ex 2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 e 2918 29 10

NS

2918 14 00

Acido citrico

S

2918 15 00

Sali ed esteri dell’acido citrico

S

2918 21 00

Acido salicilico e suoi sali

S

2918 22 00

Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

S

2918 29 10

Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici; loro sali e loro esteri

S

2919

Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

NS

2921

Composti a funzione ammina

S

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

S

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

NS

ex 2924

Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell’acido carbonico, esclusi i prodotti della sottovoce 2924 23 00

S

2924 23 00

Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

NS

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

NS

ex 2926

Composti a funzione nitrile, escluso il prodotto della sottovoce 2926 10 00

NS

2926 10 00

Acrilonitrile

S

2927 00 00

Composti a funzione diazo, azo o azossi

S

2928 00 90

Altri derivati organici dell’idrazina o dell’idrossilammina

NS

2929 10

Isocianati

S

2929 90 00

Altri composti ad altre funzioni azotate

NS

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

NS

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO) e altri tiocomposti organici diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

S

2931 00

Altri composti organo-inorganici

NS

ex 2932

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, esclusi i prodotti delle sottovoci 2932 12 00, 2932 13 00 e 2932 21 00

NS

2932 12 00

2-Furaldeide (furfurale)

S

2932 13 00

Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico

S

2932 21 00

Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine

S

ex 2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, escluso il prodotto della sottovoce 2933 61 00

NS

2933 61 00

Melamina

S

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

NS

2935 00 90

Altri solfonammidi

S

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

NS

ex 2940 00 00

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) ed esclusi il ramnosio, il raffinosio e il mannosio; eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939

S

ex 2940 00 00

Ramnosio, raffinosio, mannosio

NS

2941 20 30

Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati

NS

2942 00 00

Altri composti organici

NS

3102 (1)

Concimi minerali o chimici azotati

S

3103 10

Perfosfati

S

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti del capitolo 31 presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

S

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; eccetto i prodotti delle voci 3204 e 3206, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirobalano) ed ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)

NS

3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 del capitolo 32; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

S

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 del capitolo 32, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

S

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche

NS

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso

NS

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

S

3502 90 90

Albuminati ed altri derivati delle albumine

NS

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

NS

3504 00 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

NS

3505 10 50

Amidi e fecole esterificati o eterificati

NS

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

NS

3507

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

S

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

NS

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

NS

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle voci 3802 e 3817 00, delle sottovoci 3823 12 00 e 3823 70 00, e della voce 3825, ed esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60

NS

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

S

3817 00

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

S

3823 12 00

Acido oleico

S

3823 70 00

Alcoli grassi industriali

S

3825

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del capitolo 38

S

ex capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie, esclusi i prodotti delle voci 3901, 3902, 3903 e 3904, delle sottovoci 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 e 3907 99, delle voci 3908 e 3920, e delle sottovoci 3921 90 19 e 3923 21 00

NS

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

S

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

S

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

S

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

S

3906 10 00

Poli(metacrilato di metile)

S

3907 10 00

Poliacetali

S

3907 60

Poli(etilene tereftalato)

S

3907 99

Altri poliesteri, diversi da quelli non saturi

S

3908

Poliammidi, in forme primarie

S

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

S

3921 90 19

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di poliesteri, diversi dai prodotti alveolari e diversi dai fogli e dalle lastre ondulati

S

3923 21 00

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene

S

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi i prodotti della voce 4010

NS

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

S

ex 4104

Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19

S

ex 4106 31

4106 32

Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti della sottovoce 4106 31 10

NS

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

S

4112 00 00

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

S

ex 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114, esclusi i prodotti della sottovoce 4113 10 00

NS

4113 10 00

Di caprini

S

4114

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

S

4115 10 00

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

S

ex capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella; esclusi i prodotti delle voci 4202 e 4203

NS

4202

Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

S

4203

Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

S

Capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

NS

ex capitolo 44

Legno e lavori di legno, esclusi i prodotti delle voci 4410, 4411, 4412, delle sottovoci 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 e 4420 90 91; carbone di legna

NS

4410

Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

S

4411

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

S

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

S

4418 10

Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, di legno

S

4418 20 10

Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44

S

4418 71 00

Pannelli assemblati per pavimenti a mosaico, di legno

S

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44; legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94, di legno tropicale definito nella nota complementare 2 del capitolo 44

S

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero, esclusi i prodotti della voce 4503

NS

4503

Lavori di sughero naturale

S

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

S

Capitolo 50

Seta

S

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105; filati e tessuti di crine

S

Capitolo 52

Cotone

S

Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

S

Capitolo 54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

S

Capitolo 55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

S

Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia

S

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

S

Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

S

Capitolo 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

S

Capitolo 60

Stoffe a maglia

S

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

S

Capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

S

Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci

S

Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti

S

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

NS

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

S

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

NS

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

NS

Capitolo 69

Prodotti ceramici

S

Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

S

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi i prodotti della voce 7117

NS

7117

Minuterie di fantasia

S

7202

Ferro-leghe

S

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

NS

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

S

7505 12 00

Barre, profilati e fili, di leghe di nichel

NS

7505 22 00

Fili, di leghe di nichel

NS

7506 20 00

Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel

NS

7507 20 00

Accessori per tubi, di nichel

NS

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti della voce 7601

S

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti della voce 7801

S

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903

S

ex capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 e 8113 00 20

S

Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

S

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

S

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, parti di queste macchine o apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8401 10 00 e 8407 21 10

NS

8401 10 00

Reattori nucleari

S

8407 21 10

Motori per la propulsione di navi di tipo fuoribordo, di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3

S

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi i prodotti delle sottovoci 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 a 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 a 8519 89 19, delle voci 8521, 8525 e 8527, delle sottovoci 8528 49, 8528 59 e 8528 69 a 8528 72, della voce 8529 e delle sottovoci 8540 11 e 8540 12

NS

8516 50 00

Forni a microonde

S

8517 69 39

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia, diversi dagli apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d’allarme o di ricerca di persone

S

8517 70 15

8517 70 19

Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo, diversi dalle antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti

S

8519 20

8519 30

Apparecchi azionati tramite l’introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento; piatti giradischi

S

da 8519 81 11 a

8519 81 45

Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

S

8519 81 85

Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici, diversi dai tipi a cassette

S

da 8519 89 11 a

8519 89 19

Altri apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

S

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

S

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

S

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

S

8528 49

8528 59

da 8528 69 a

8528 72

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, diversi dai tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

S

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

S

8540 11

8540 12 00

Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor, a colori, o in bianco e nero o in altre monocromie

S

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi

NS

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle voci 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 e 8714

NS

8702

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

S

8703

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

S

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

S

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

S

8706 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

S

8707

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

S

8708

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

S

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

S

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (««side-car»)

S

8712 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

S

8714

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

S

Capitolo 88

Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti

NS

Capitolo 89

Navi, battelli ed altri natanti

NS

Capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

S

Capitolo 91

Orologeria

S

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

NS

ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi i prodotti della voce 9405

NS

9405

Apparecchi per l’illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

S

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; esclusi i prodotti delle sottovoci da 9503 00 30 a 9503 00 99

NS

da 9503 00 30 a

9503 00 99

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

S

Capitolo 96

Lavori diversi

NS


(1)  Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non si applica ai prodotti di questa voce.

(2)  Per i prodotti della sottovoce 0306 13, il dazio è del 3,6 % in applicazione del regime di cui alla sezione 2 del capitolo II.

(3)  Il regime di cui alla sezione 1 del capitolo II non è applicabile al prodotto di questa sottovoce.

(4)  Per i prodotti della sottovoce 1704 10 90 il dazio specifico si limita al 16 % del valore in dogana, in applicazione del regime di cui alla sezione 2 del capitolo II.


ALLEGATO III

CONVENZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 8

PARTE A

Convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro

1.

Convenzione internazionale sui diritti civili e politici

2.

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

3.

Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale

4.

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne

5.

Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

6.

Convenzione sui diritti del fanciullo

7.

Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio

8.

Convenzione concernente l’età minima per l’ammissione al lavoro (n. 138)

9.

Convenzione concernente il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182)

10.

Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato (n. 105)

11.

Convenzione concernente il lavoro forzato (n. 29)

12.

Convenzione concernente l’uguaglianza di remunerazione tra la manodopera maschile e la manodopera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100)

13.

Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e professioni (n. 111)

14.

Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87)

15.

Convenzione concernente l’applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98)

16.

Convenzione internazionale sulla lotta e la repressione dell’apartheid

PARTE B

Convenzioni relative ai principi ambientali e di buon governo

17.

Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

18.

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

19.

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

20.

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione

21.

Convenzione sulla diversità biologica

22.

Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica

23.

Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico

24.

Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti (1961)

25.

Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (1971)

26.

Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (1988)

27.

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Messico)


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