30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 232/5


REGOLAMENTO (CE) N. 854/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2008

recante misure eccezionali relative ai titoli di esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine (2), i titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo.

(2)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), il titolo d'importazione o d'esportazione autorizza e obbliga, rispettivamente, a importare o a esportare in forza del titolo stesso e, salvo casi di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo di prodotto o merce ivi indicato.

(3)

A norma dell'articolo 31 e dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, in caso di inadempimento dell'obbligo di importare o di esportare, la cauzione viene incamerata nella misura di un importo pari alla differenza tra il 95 % del quantitativo indicato nel titolo e il quantitativo effettivamente importato o esportato.

(4)

A partire dal 25 aprile 2008 le autorità veterinarie russe hanno comunicato alla Commissione di aver preso misure sanitarie con riguardo alle esportazioni di prodotti provenienti da talune aziende di lavorazione delle carni nella Comunità. Dette misure sanitarie sono state introdotte a seguito del rilevamento di residui di antibiotici in prodotti a base di carne che, secondo le autorità russe competenti, non sono ammissibili.

(5)

Le misure sanitarie in questione hanno avuto effetti negativi sulle possibilità di esportazione di carni suine a norma del regolamento (CE) n. 1518/2003 ed hanno quindi gravemente colpito l'attività degli esportatori interessati, rendendo loro molto difficile adempiere in tempo utile agli obblighi che loro incombono in forza delle norme comunitarie.

(6)

Pertanto, al fine di limitare gli effetti negativi subiti dagli esportatori, occorre prevedere che a determinate condizioni sia possibile derogare al regolamento (CE) n. 1518/2003, che la validità dei titoli di esportazione sia prorogata di 120 giorni e che, su richiesta delle parti interessate e in conformità dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 376/2008, gli Stati membri possano procedere caso per caso allo svincolo della cauzione.

(7)

È opportuno che le misure eccezionali proposte nel presente regolamento si applichino solo ai titoli di esportazione validi almeno in uno dei giorni compresi tra il 25 aprile 2008 e il 7 maggio 2008. Al 2 maggio 2008 tutti gli esportatori di carni suine avrebbero dovuto essere a conoscenza delle difficoltà pratiche cui erano esposte le esportazioni in Russia.

(8)

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento una parte dei titoli che erano validi almeno in uno dei giorni compresi fra il 25 aprile 2008 e il 7 maggio 2008 sarà già scaduta. Per garantire la parità di trattamento delle parti interessate, occorre prevedere che le misure previste si applichino retroattivamente a tutti i titoli che erano validi durante il suddetto periodo.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per i titoli di esportazione rilasciati a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, che erano validi almeno in uno dei giorni compresi tra il 25 aprile 2008 e il 7 maggio 2008:

a)

in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1518/2003, la validità dei titoli è prorogata di 120 giorni;

b)

in conformità dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 376/2008, su richiesta delle parti interessate fatta entro il 30 novembre 2008, le autorità competenti degli Stati membri annullano i titoli di esportazione e svincolano le cauzioni in misura proporzionale.

2.   La misura di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica solo se l'esportatore invoca norme imposte da un paese terzo che secondo le autorità competenti dello Stato membro costituiscono un caso di forza maggiore ai sensi degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 376/2008. L'esportatore dimostra, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti, che non è stato in grado di esportare a causa delle misure sanitarie introdotte dalla Russia e che un operatore economico ragionevolmente prudente non avrebbe potuto prevedere l'introduzione di dette misure al momento di chiedere il titolo di esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

(2)  GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(3)  GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).


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