18.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1017/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2008 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame.

(2)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2008 per il sottoperiodo dal al 1o gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste.

(3)

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di ottobre 2008 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantità inferiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare le quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere alla quantità fissata per il sottoperiodo contingentale successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2009 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

2.   Le quantità per le quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2009, sono fissate nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.


ALLEGATO

N. del gruppo

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.1.2009-31.3.2009

(%)

Quantità per le quali non sono state presentate domande, da aggiungere al sottoperiodo dal 1.4.2009-30.6.2009

(kg)

2

09.4212

 (1)

74 088 000

5

09.4215

21,124188

6

09.4216

 (2)

3 757 020

8

09.4218

 (1)

9 126 800


(1)  Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

(2)  Non pertinente: le domande riguardano quantità inferiori alle quantità disponibili.


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