18.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1023/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concessa agli operatori del settore alimentare che importano olio di pesce destinato al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 fissa norme specifiche per l’igiene degli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Detto regolamento prescrive che gli operatori del settore alimentare che producono olio di pesce destinato al consumo umano debbano conformarsi alle pertinenti disposizioni figuranti nell'allegato III.

(2)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Esso si applica alle attività e alle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 853/2004.

(3)

L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (3) prevede una deroga alle disposizioni dell'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004, che consente agli operatori del settore alimentare di continuare ad importare, fino al 31 ottobre 2008, olio di pesce proveniente da stabilimenti di paesi terzi che sono stati riconosciuti a tale scopo prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione (4).

(4)

Inoltre, l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2076/2005 prevede una deroga all'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (5), in forza della quale l'olio di pesce per il quale sia stato rilasciato un certificato conforme alle norme nazionali applicabili prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2074/2005, debitamente compilato e firmato prima del 31 ottobre 2008, può essere importato nella Comunità fino al 31 dicembre 2008.

(5)

Le disposizioni relative alla produzione di olio di pesce destinato al consumo umano del regolamento (CE) n. 853/2004 della Commissione sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1020/2008 (6) per fare fronte alle difficoltà pratiche che incontrano i paesi terzi per adattare le condizioni di lavorazione negli stabilimenti di produzione di olio di pesce.

(6)

Per evitare inutili perturbazioni degli scambi commerciali causate dalle procedure amministrative relative al riconoscimento e all'elenco degli stabilimenti cui si applicano le norme modificate, è opportuno prorogare fino al 30 aprile 2009 la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2076/2005.

(7)

La deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2076/2005 riguardante l'importazione nella Comunità di olio di pesce per il quale sia stato rilasciato un certificato conforme alle norme nazionali deve anch'essa essere prorogata fino al 30 giugno 2009; il certificato deve essere debitamente compilato e firmato entro il 30 aprile 2009.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2076/2005.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2076/2005 è così modificato:

1)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga all'allegato III, sezione VIII, capitolo IV, parte B, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 30 aprile 2009 a importare olio di pesce proveniente da stabilimenti di paesi terzi che sono stati riconosciuti a tale scopo prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1020/2008 della Commissione [SANCO/43/2008] (7)

2)

nel paragrafo 4, la lettera b) è così modificata:

i)

la data «31 ottobre 2008» è sostituita dalla data «30 aprile 2009»;

ii)

la data «31 dicembre 2008» è sostituita dalla data «30 giugno 2009».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

(3)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

(4)  GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13.

(5)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

(6)  Cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 277 del 18.10.2008, pag. 8.»;


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