21.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1156/2008 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2008

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici CN indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti che sono state fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Apparecchio per la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione di immagini statiche (comunemente detto «cornice foto digitale») con dimensioni di 17 (lunghezza.) × 12,9 (larghezza) × 12,3 (altezza) cm, comprendente i seguenti componenti principali in un unico alloggiamento:

un monitor a colori a cristalli liquidi (LCD) con uno schermo avente una diagonale di 13 cm (5,1 pollici) e una risoluzione di 320 × 240 pixel,

un lettore per carta SIM (Subscriber Identity Module),

un’interfaccia a infrarossi,

una memoria interna, e

pulsanti di controllo.

Le immagini sono trasferite alla memoria interna dell’apparecchio da un apparecchio compatibile (quale un telefono cellulare, una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o una macchina fotografica digitale) mediante un segnale a infrarossi o mediante una carta SIM tramite MMS (Multimedia Messaging Service).

Le immagini possono inoltre essere trasferite dall’apparecchio a un apparecchio compatibile mediante segnale a infrarossi.

L’apparecchio supporta i formati JPEG e GIF con una risoluzione massima di 1 024 × 728 pixel.

Le immagini possono essere mostrate come immagini singole o sequenza di diapositive.

La memoria interna dell’apparecchio può contenere fino a 50 immagini.

8528 59 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 90.

Poiché l’apparecchio di cui trattasi è un apparecchio multifunzionale conformemente alla nota 3 della sezione XVI, deve essere classificato sulla base della funzione principale che caratterizza l’insieme.

Data la sua capacità di mostrare immagini, la funzione principale dell’apparecchio è considerata quella di un monitor, ovvero una funzione individuale specificata alla voce 8528.

Il fatto che i segnali non siano mostrati direttamente a partire da sorgenti esterne non esclude la classificazione dell’apparecchio alla voce 8528 in quanto i monitor ripresi in tale voce sono capaci di ricevere una varietà di segnali da sorgenti differenti (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 8528, terzo paragrafo).

L’apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 90 come monitor a colori.

2.

Apparecchio per la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione di immagini statiche e video, nonché per la registrazione e la riproduzione di suoni (comunemente detto «cornice foto digitale») con dimensioni di 33 (larghezza) × 24,1 (altezza) × 4,1 (profondità) cm, comprendente i seguenti componenti principali in un unico alloggiamento:

un monitor a colori a cristalli liquidi (LCD) con uno schermo avente una diagonale di 25,4 cm (10 pollici) e una risoluzione di 800 × 480 pixel,

una memoria interna con una capacità di 128 MB,

slot di espansione di memoria,

altoparlanti incorporati,

due interfacce USB, e

pulsanti di controllo.

L’apparecchio supporta i seguenti formati:

audio: MP3,

immagini statiche: JPEG, GIF,

video: MPEG1, MPEG4, MOV, AVI.

Negli slot della scheda memoria possono essere inseriti tipi differenti di dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori.

Le immagini possono essere mostrate come immagini singole, in sequenza di diapositive o di miniature (thumbnails).

L’apparecchio può essere collegato a un apparecchio compatibile, ad esempio una macchina fotografica digitale, una stampante o una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.

8528 59 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 90.

Poiché l’apparecchio di cui trattasi è un apparecchio multifunzionale conformemente alla nota 3 della sezione XVI, deve essere classificato sulla base della funzione principale che caratterizza l’insieme.

Data la progettazione e la concezione dell’apparecchio, lo scopo di quest’ultimo è fornire immagini statiche e video. La registrazione di immagini statiche e video deve essere considerata una funzione secondaria dell’apparecchio. La sua funzione principale è pertanto considerata quella di un monitor, ovvero una funzione individuale specificata alla voce 8528.

Il fatto che i segnali non siano mostrati direttamente a partire da sorgenti esterne non esclude la classificazione dell’apparecchio alla voce 8528 in quanto i monitor ripresi in tale voce sono capaci di ricevere una varietà di segnali da sorgenti differenti (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 8528, terzo paragrafo).

L’apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 90 come monitor a colori.


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