21.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1156/2008 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2008
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici CN indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti che sono state fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2008.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8528 59 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 90. Poiché l’apparecchio di cui trattasi è un apparecchio multifunzionale conformemente alla nota 3 della sezione XVI, deve essere classificato sulla base della funzione principale che caratterizza l’insieme. Data la sua capacità di mostrare immagini, la funzione principale dell’apparecchio è considerata quella di un monitor, ovvero una funzione individuale specificata alla voce 8528. Il fatto che i segnali non siano mostrati direttamente a partire da sorgenti esterne non esclude la classificazione dell’apparecchio alla voce 8528 in quanto i monitor ripresi in tale voce sono capaci di ricevere una varietà di segnali da sorgenti differenti (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 8528, terzo paragrafo). L’apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 90 come monitor a colori. |
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8528 59 90 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 90. Poiché l’apparecchio di cui trattasi è un apparecchio multifunzionale conformemente alla nota 3 della sezione XVI, deve essere classificato sulla base della funzione principale che caratterizza l’insieme. Data la progettazione e la concezione dell’apparecchio, lo scopo di quest’ultimo è fornire immagini statiche e video. La registrazione di immagini statiche e video deve essere considerata una funzione secondaria dell’apparecchio. La sua funzione principale è pertanto considerata quella di un monitor, ovvero una funzione individuale specificata alla voce 8528. Il fatto che i segnali non siano mostrati direttamente a partire da sorgenti esterne non esclude la classificazione dell’apparecchio alla voce 8528 in quanto i monitor ripresi in tale voce sono capaci di ricevere una varietà di segnali da sorgenti differenti (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 8528, terzo paragrafo). L’apparecchio deve essere pertanto classificato nel codice NC 8528 59 90 come monitor a colori. |