13.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/29 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2008
relativa alla conformità della norma EN 1273:2005 sui girelli all’obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale
[notificata con il numero C(2008) 8616]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/18/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, primo comma,
sentito il parere del comitato permanente istituito a norma dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (2),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE i produttori sono tenuti a immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri. |
(2) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva. |
(3) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati della Commissione. La Commissione pubblica i riferimenti di tali norme. |
(4) |
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva stabilisce una procedura per la pubblicazione dei riferimenti delle norme adottate dagli organismi europei di normalizzazione anteriormente all’entrata in vigore della direttiva. Qualora tali norme soddisfino l’obbligo generale di sicurezza, la Commissione decide di pubblicarne gli estremi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In tal caso la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decide, secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva, in merito all’adeguatezza della norma in questione rispetto all’obbligo generale di sicurezza. La Commissione decide la pubblicazione dei riferimenti della norma previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE. La Commissione informa gli Stati membri della propria decisione. |
(5) |
I girelli sono dispositivi che aiutano i bambini che ancora non camminano a spostarsi in maniera autonoma. Tuttavia, i dati provenienti negli ultimi venti anni dai servizi di pronto soccorso degli ospedali europei e statunitensi mostrano regolarmente che i girelli espongono al rischio di caduta dal momento che aumentano la mobilità e la velocità dei bambini che non sono ancora in grado di stare in piedi o di camminare in maniera autonoma. |
(6) |
Gli incidenti con i girelli sono dovuti principalmente a cadute dalle scale o a capovolgimenti, soprattutto quando i bambini cercano di passare sopra superfici irregolari come soglie di porte o bordi di tappeti. Le lesioni provocate da tali incidenti sono assai gravi in quanto, nella maggior parte dei casi, il bambino viene colpito alla testa. |
(7) |
Nel settembre 1997 la Commissione ha conferito un mandato (3) al CEN (Comitato europeo di normazione) affinché i rischi specifici per la sicurezza dovuti all’aumento della mobilità e della velocità che i girelli consentono ai bambini che ancora non camminano fossero presi in considerazione nella norma pertinente che il CEN stava allora elaborando. |
(8) |
La Commissione non ha considerato soddisfacente la prima versione della norma EN 1273 adottata dal CEN nel 2001 in quanto in essa non si teneva conto dei rischi specifici descritti nel mandato. |
(9) |
La versione riveduta della norma EN 1273 del maggio 2005 prevede tuttavia prove di stabilità e prescrizioni di progettazione intese a ridurre le lesioni causate dalle cadute dalle scale o dai capovolgimenti, come richiesto nel mandato della Commissione. |
(10) |
La norma EN 1273:2005 è ampiamente utilizzata dalle autorità di sorveglianza del mercato degli Stati membri, come confermano numerose notifiche RAPEX in cui vi si fa riferimento. Alcuni Stati membri fanno inoltre riferimento a tale norma nella loro legislazione in materia di articoli per puericultura (4). |
(11) |
La migliore sicurezza contro i pericoli di caduta dalle scale e di capovolgimento offerta dalla norma EN 1273:2005 aumenta la prevenzione passiva degli incidenti derivanti dall’uso dei girelli. |
(12) |
La Commissione ritiene che la norma EN 1273:2005 soddisfi l’obbligo generale di sicurezza. Poiché la norma è stata adottata in base a un mandato conferito prima dell’entrata in vigore della direttiva 2001/95/CE, il riferimento alla norma EN 1273:2005 deve essere pubblicato conformemente alla procedura prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo comma. |
(13) |
La presente decisione sulla conformità della norma EN 1273:2005 all’obbligo generale di sicurezza è adottata su iniziativa della Commissione. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La norma EN 1273:2005 «Articoli per puericultura — Girelli — Requisiti di sicurezza e metodi di prova» soddisfa l’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE per i rischi da essa coperti.
Articolo 2
I riferimenti della norma EN 1273:2005 sono pubblicati nella parte C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.
Per la Commissione
Meglena KUNEVA
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
(3) Mandato M/253 del 14 settembre 1997.
(4) Francia: Avis relatif à l’application du décret n. 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des articles de puériculture (GU dell’8 aprile 2008).
Austria: Kinderlaufhilfenverordnung 2007, Gazzetta ufficiale austriaca, 7 agosto 2008.