11.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 325/62 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2009
che autorizza il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ad applicare una misura di deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2009/938/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Regno di Svezia («la Svezia») e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») sono stati autorizzati con decisione 2007/133/CE del Consiglio (2), in deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, a rinviare l’insorgenza del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi che si avvalgono di un regime facoltativo secondo il quale, conformemente all’articolo 66, lettera b), della direttiva suddetta, l’IVA sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo (regime detto della contabilità di cassa). Per beneficiare di tale regime il loro volume d’affari annuo non deve essere superiore a 3 000 000 SEK per quanto riguarda la Svezia e a 1 350 000 GBP per quanto riguarda il Regno Unito. |
(2) |
La Svezia e il Regno Unito hanno chiesto l’autorizzazione a prorogare tale misura speciale di deroga con lettere protocollate presso il segretariato generale della Commissione il 3 marzo 2009 per la Svezia e il 15 gennaio 2009 per il Regno Unito. Il Regno Unito ha chiesto inoltre di poter aumentare a 1 500 000 GBP il massimale del volume d’affari annuo di tale regime. |
(3) |
In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 9 luglio 2009 la Commissione ha trasmesso le domande della Svezia e del Regno Unito agli altri Stati membri. Con lettere del 13 luglio 2009 la Commissione ha comunicato alla Svezia e al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. |
(4) |
Il regime della contabilità di cassa è un regime semplificato e facoltativo destinato alle piccole imprese che non beneficiano della franchigia d’imposta. Esso consente a tali soggetti passivi di applicare una semplice regola, basata sulla data di pagamento delle loro spese a monte e delle loro operazioni a valle, per determinare in quale momento sono tenuti, rispettivamente, ad esercitare il diritto a detrazione dell’IVA e a versare l’imposta all’erario. Per questi soggetti passivi il regime costituisce pertanto una misura di semplificazione che, in più, può loro procurare un vantaggio in termini di flusso di cassa. |
(5) |
Il 28 gennaio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione e che consente agli Stati membri di rinviare l’insorgenza del diritto a detrazione dell’IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi aventi un volume d’affari annuo non superiore a un massimale che può essere fissato dagli Stati membri fino a 2 000 000 EUR e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in base al quale l’IVA gravante sulle loro operazioni diviene esigibile solo al momento dell’incasso del prezzo. |
(6) |
La misura speciale di deroga chiesta non influisce sull’importo delle entrate IVA percepite dalla Svezia e dal Regno Unito allo stadio del consumo finale e non ha alcuna incidenza sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, la Svezia e il Regno Unito sono autorizzati a rinviare l’insorgenza del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i soggetti passivi di cui al secondo comma fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi.
I soggetti passivi interessati devono aver scelto un regime in applicazione del quale l’IVA dovuta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo. In base a tale regime, il loro volume d’affari annuo non deve essere superiore a 3 000 000 SEK per quanto riguarda la Svezia e a 1 500 000 GBP per quanto riguarda il Regno Unito.
Articolo 2
La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al giorno dell’entrata in vigore di una direttiva che autorizza gli Stati membri a rinviare l’insorgenza del diritto a detrazione dell’IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera un determinato massimale e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in applicazione del quale l’imposta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo. In ogni caso la presente decisione è applicabile non oltre il 31 dicembre 2012.
Articolo 3
Il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 57 del 24.2.2007, pag. 12.