15.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 328/42 |
DECISIONE QUADRO 2009/948/GAI DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2009
sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, lettere c) e d), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l’iniziativa della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca e del Regno di Svezia,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
L’Unione europea si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. |
(2) |
Il programma dell’Aia (1) per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea, che è stato approvato dal Consiglio europeo riunitosi il 4 e 5 novembre 2004, prevede che gli Stati membri prendano in considerazione la possibilità di legiferare in materia di conflitti di giurisdizione per aumentare l’efficacia dell’azione penale, garantendo al contempo la corretta amministrazione della giustizia, in modo da completare il programma globale di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali. |
(3) |
Le misure previste dalla presente decisione quadro dovrebbero mirare a evitare situazioni in cui la stessa persona è oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi, che potrebbero dar luogo a una pronuncia definitiva in due o più Stati membri. La decisione quadro intende pertanto prevenire la violazione del principio «ne bis in idem», quale enunciato all’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2) e quale interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. |
(4) |
Dovrebbero aver luogo consultazioni dirette tra le autorità competenti degli Stati membri allo scopo di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli ed evitare perdite di tempo e risorse delle autorità competenti interessate. Tale soluzione potrebbe segnatamente consistere nella concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro, ad esempio mediante il trasferimento del procedimento penale. Potrebbe altresì consistere in qualsiasi altra azione che consenta un’efficiente e ragionevole gestione di tali procedimenti, anche per quanto riguarda la loro tempestiva gestione, ad esempio mediante rinvio del caso a Eurojust quando le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un consenso. Al riguardo, dovrebbe essere rivolta particolare attenzione alla questione della raccolta di elementi di prova, sulla quale può influire lo svolgimento di due procedimenti paralleli. |
(5) |
L’autorità competente di uno Stato membro, qualora abbia fondati motivi di ritenere che si stia conducendo un procedimento penale parallelo in un altro Stato membro per gli stessi fatti in cui sono implicate la stessa persona e che potrebbe dar luogo a una pronuncia definitiva in due o più Stati membri, dovrebbe prendere contatto con l’autorità competente dell’altro Stato membro. La questione dell’eventuale sussistenza di fondati motivi dovrebbe essere esaminata unicamente dall’autorità contattante. Fondati motivi potrebbero tra l’altro includere i casi in cui l’indagato o l’imputato adduca, fornendo dettagli, di essere oggetto, in relazione agli stessi fatti, di un procedimento penale parallelo in un altro Stato membro o una pertinente richiesta di assistenza giudiziaria reciproca da parte di un’autorità competente di un altro Stato membro riveli la possibile esistenza di siffatto procedimento penale parallelo ovvero l’autorità di polizia fornisca informazioni in tal senso. |
(6) |
Il processo di scambio di informazioni tra le autorità competenti dovrebbe basarsi sullo scambio obbligatorio di una serie specifica minima di informazioni, che dovrebbero essere sempre fornite. Le informazioni in questione dovrebbero segnatamente facilitare il processo destinato a garantire la corretta identificazione delle persone interessate e della natura e fase dei rispettivi procedimenti paralleli. |
(7) |
L’autorità competente che sia stata contattata da un’autorità competente di un altro Stato membro dovrebbe avere l’obbligo generale di rispondere alla richiesta presentata. L’autorità contattante è incoraggiata a stabilire un termine entro il quale l’autorità contattata dovrebbe rispondere, se possibile. La specifica situazione di una persona privata della libertà dovrebbe essere presa pienamente in considerazione dalle autorità competenti nel corso dell’intera procedura di presa di contatto. |
(8) |
Il contatto diretto tra le autorità competenti dovrebbe essere il principio informatore della cooperazione istituita dalla presente decisione quadro. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere quali autorità siano competenti ad agire in virtù della presente decisione quadro, in ottemperanza al principio dell’autonomia procedurale nazionale, purché tali autorità abbiano la competenza per intervenire e decidere in conformità alle disposizioni della stessa decisione quadro. |
(9) |
Nel tentare di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti paralleli condotti in due o più Stati membri, le autorità competenti dovrebbero tenere presente che ciascun caso ha un carattere specifico e prendere in considerazione tutti i fatti e il merito di ciascun caso. Al fine di raggiungere un consenso, le autorità competenti dovrebbero considerare criteri adeguati, che possono comprendere quelli che figurano negli orientamenti pubblicati nella relazione annuale 2003 di Eurojust ed elaborati a uso degli operatori del settore, e tenere in conto, per esempio, il luogo in cui si è verificato prevalentemente il fatto costituente reato, il luogo in cui si è subita la maggior parte dei danni, il luogo in cui si trova l’indagato o l’imputato e la possibilità di assicurare la sua consegna o estradizione in altre giurisdizioni, la cittadinanza o la residenza dell’indagato o dell’imputato, gli interessi rilevanti dell’indagato o dell’imputato, gli interessi rilevanti delle vittime e dei testimoni, l’ammissibilità degli elementi probatori o possibili ritardi. |
(10) |
L’obbligo per le autorità competenti di procedere a consultazioni dirette al fine di raggiungere un consenso nel contesto della presente decisione quadro non dovrebbe escludere la possibilità che tali consultazioni dirette si svolgano con l’assistenza di Eurojust. |
(11) |
Nessuno Stato membro dovrebbe essere obbligato a rinunciare o a esercitare la competenza giurisdizionale contro la sua volontà. Finché non sia raggiunto un consenso sulla concentrazione dei procedimenti penali, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter proseguire un procedimento penale per qualsiasi reato che rientri nella loro giurisdizione nazionale. |
(12) |
Poiché l’obiettivo stesso della presente decisione quadro è quello di prevenire procedimenti penali paralleli superflui che potrebbero risultare in una violazione del principio «ne bis in idem», la sua applicazione non dovrebbe dar luogo ad un conflitto nell’esercizio della giurisdizione che altrimenti non si verificherebbe. Nello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia il principio di obbligatorietà dell’azione penale, che informa il diritto processuale in vari Stati membri, dovrebbe essere inteso e applicato in modo da ritenerlo soddisfatto quando ogni Stato membro garantisce l’azione penale in relazione ad un determinato reato. |
(13) |
In caso di raggiungimento di un consenso sulla concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro, le autorità competenti dell’altro Stato membro dovrebbero agire in modo compatibile con tale consenso. |
(14) |
Poiché Eurojust è particolarmente adatta a fornire assistenza nella risoluzione dei conflitti di giurisdizione, sottoporre un caso ad Eurojust dovrebbe essere una misura abituale quando non sia stato possibile raggiungere un consenso. Occorre notare che, conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (3) («decisione Eurojust»), modificata da ultimo dalla decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell’Eurojust (4), Eurojust deve essere informata di ogni caso in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione e che un caso può essere sottoposto ad Eurojust in qualsiasi momento se almeno un’autorità competente coinvolta nelle consultazioni dirette lo ritiene opportuno. |
(15) |
La presente decisione quadro non pregiudica i procedimenti ai sensi della Convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali firmata a Strasburgo il 15 maggio 1972, nonché eventuali altri accordi riguardanti il trasferimento dei procedimenti penali tra gli Stati membri. |
(16) |
La presente decisione quadro non dovrebbe comportare un inutile onere amministrativo laddove siano già disponibili opzioni più adatte ai problemi da essa trattati. Nel caso in cui vi siano tra gli Stati membri strumenti o accordi più flessibili, questi ultimi dovrebbero quindi prevalere sulla presente decisione quadro. |
(17) |
La presente decisione quadro si limita a stabilire disposizioni sullo scambio di informazioni e sulle consultazioni dirette tra le autorità competenti degli Stati membri e pertanto lascia impregiudicato il diritto delle persone di sostenere che l’azione penale nei loro confronti debba essere esercitata nella propria o in un’altra giurisdizione, qualora tale diritto sia contemplato dalla legislazione nazionale. |
(18) |
La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (5), dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali scambiati a norma della presente decisione quadro. |
(19) |
Nell’effettuare una dichiarazione concernente il regime linguistico, gli Stati membri sono incoraggiati a includervi almeno una lingua comunemente utilizzata nell’Unione europea diversa dalla loro lingua ufficiale. |
(20) |
La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
CAPO 1
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
1. L’obiettivo della presente decisione quadro è promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità competenti di due o più Stati membri che conducono un procedimento penale ai fini di una più efficiente e corretta amministrazione della giustizia.
2. Tale più stretta cooperazione è volta a:
a) |
prevenire situazioni in cui la stessa persona sia oggetto, in relazione agli stessi fatti, di procedimenti penali paralleli in Stati membri diversi, che potrebbero dar luogo a una decisione definitiva in due o più Stati membri e costituire in tal modo una violazione del principio «ne bis in idem»; e |
b) |
raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli. |
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai fini del conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 1, la presente decisione quadro stabilisce un quadro concernente:
a) |
una procedura per stabilire contatti tra le autorità competenti degli Stati membri al fine di confermare l’esistenza di procedimenti penali paralleli in relazione agli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona; |
b) |
lo scambio d’informazioni, attraverso consultazioni dirette, tra le autorità competenti di due o più Stati membri che conducono procedimenti penali paralleli in relazione agli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona, qualora esse siano già a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali paralleli, al fine di raggiungere un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli. |
2. La presente decisione quadro non si applica ai procedimenti contemplati dagli articoli 5 e 13 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (6).
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente decisione quadro si intende per:
a) |
«procedimenti paralleli» procedimenti penali, compresa sia la fase preprocessuale che quella processuale, condotti in due o più Stati membri per gli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona; |
b) |
«autorità competente» l’autorità giudiziaria o altra autorità che è competente in forza della legislazione del suo Stato membro a svolgere gli atti di cui all’articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione quadro; |
c) |
«autorità contattante» l’autorità competente di uno Stato membro che contatta l’autorità competente di un altro Stato membro per confermare l’esistenza di procedimenti paralleli; |
d) |
«autorità contattata» l’autorità competente cui l’autorità contattante chiede di confermare l’esistenza di procedimenti penali paralleli. |
Articolo 4
Determinazione delle autorità competenti
1. Gli Stati membri determinano le autorità competenti in modo da promuovere il principio del contatto diretto tra autorità.
2. In conformità del paragrafo 1, ciascuno Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio le autorità che, a norma del proprio diritto nazionale, sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, ciascuno Stato membro può designare, se necessario a motivo dell’organizzazione del proprio sistema interno, una o più autorità centrali incaricate della trasmissione e della ricezione amministrative delle richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 5 e/o di coadiuvare le autorità competenti nel processo di consultazione. Gli Stati membri che intendano avvalersi della possibilità di designare una o più autorità centrali ne informano il segretariato generale del Consiglio.
4. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione degli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
CAPO 2
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Articolo 5
Obbligo di prendere contatto
1. L’autorità competente di uno Stato membro che abbia fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro Stato membro prende contatto con l’autorità competente dell’altro Stato membro per confermare l’esistenza di un siffatto procedimento parallelo al fine di avviare consultazioni dirette secondo quanto previsto all’articolo 10.
2. Se non conosce l’identità dell’autorità competente da contattare, l’autorità contattante compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere gli estremi di tale autorità competente.
3. La procedura di contatto non si applica qualora le autorità competenti che conducono procedimenti paralleli siano già state informate dell’esistenza di tali procedimenti mediante qualsiasi altro mezzo.
Articolo 6
Obbligo di rispondere
1. L’autorità contattata risponde alla richiesta presentata in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, entro un termine ragionevole indicato dall’autorità contattante o, se non è stato indicato alcun termine, senza indebito ritardo, e comunica all’autorità contattante se siano in corso procedimenti paralleli nel suo Stato membro. Nei casi in cui l’autorità contattante abbia informato l’autorità contattata che l’indagato o imputato è sottoposto ad una misura detentiva preventiva o custodia cautelare, quest’ultima autorità tratta la richiesta con urgenza.
2. Se non può fornire una risposta entro il termine stabilito dall’autorità contattante, l’autorità contattata informa prontamente l’autorità contattante delle relative ragioni, indicando il termine entro il quale fornirà le informazioni richieste.
3. Se l’autorità che è stata contattata dall’autorità contattante non è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 4, essa trasmette senza indebito ritardo la richiesta di informazione all’autorità competente e ne informa l’autorità contattante.
Articolo 7
Mezzi di comunicazione
Le autorità contattante e contattata comunicano con mezzi che consentano di conservare una traccia scritta.
Articolo 8
Informazioni minime da fornire nella richiesta
1. Nel presentare una richiesta a norma dell’articolo 5, l’autorità contattante fornisce le seguenti informazioni:
a) |
gli estremi dell’autorità competente; |
b) |
una descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto del procedimento penale in questione; |
c) |
tutti gli elementi rilevanti in merito all’identità dell’indagato o imputato e, se del caso, in merito alle vittime; |
d) |
la fase in cui si trova il procedimento penale; e |
e) |
se del caso, informazioni in merito alla pena detentiva preventiva o custodia cautelare cui è sottoposto l’indagato o imputato. |
2. L’autorità contattante può fornire ulteriori informazioni pertinenti in relazione al procedimento penale in corso nel suo Stato membro, per esempio su eventuali difficoltà incontrate in tale Stato.
Articolo 9
Informazioni minime da fornire nella risposta
1. La risposta dell’autorità contattata ai sensi dell’articolo 6 contiene le seguenti informazioni:
a) |
se è in corso o si è svolto un procedimento penale per alcuni o tutti i medesimi fatti oggetto del procedimento penale di cui alla richiesta di informazioni presentata dall’autorità contattante e se è implicata la stessa persona; in caso di risposta affermativa alla lettera a): |
b) |
gli estremi dell’autorità competente; e |
c) |
la fase in cui si trova il procedimento o, ove sia stata adottata una decisione finale, la natura di tale decisione finale. |
2. L’autorità contattata può fornire ulteriori informazioni pertinenti sul procedimento penale in corso o svoltosi nel suo Stato membro, in particolare su eventuali fatti connessi oggetto del procedimento penale in detto Stato.
CAPO 3
CONSULTAZIONI DIRETTE
Articolo 10
Obbligo di procedere a consultazioni dirette
1. Quando è accertata l’esistenza di procedimenti paralleli, le autorità competenti degli Stati membri interessati avviano consultazioni dirette al fine di pervenire ad un consenso su una soluzione efficace volta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli, che possono eventualmente comportare la concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro.
2. Durante il periodo delle consultazioni dirette, le autorità competenti interessate si scambiano informazioni sui provvedimenti procedurali importanti che hanno adottato nei procedimenti.
3. Nel corso delle consultazioni dirette, le autorità competenti che vi partecipano rispondono ogniqualvolta sia ragionevolmente possibile alle richieste di informazioni formulate da altre autorità competenti partecipanti. Tuttavia, un’autorità competente che riceva la richiesta da parte di un’altra autorità competente di fornire informazioni specifiche che potrebbero arrecare pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza ovvero compromettere la sicurezza di una persona non è tenuta a fornire dette informazioni.
Articolo 11
Procedura per raggiungere un consenso
Quando procedono a consultazioni dirette su un caso al fine di raggiungere un consenso ai sensi dell’articolo 10, le autorità competenti degli Stati membri esaminano i fatti e il merito del caso e tutti i fattori che ritengono pertinenti.
Articolo 12
Cooperazione con Eurojust
1. La presente decisione quadro è complementare e non pregiudica la decisione Eurojust.
2. Se non è stato possibile raggiungere un consenso ai sensi dell’articolo 10, la questione è, se del caso, sottoposta a Eurojust da qualsiasi autorità competente degli Stati membri interessati qualora Eurojust sia competente in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione Eurojust.
Articolo 13
Informazioni sui risultati del procedimento
Se nel corso delle consultazioni dirette in conformità dell’articolo 10 è stato raggiunto un consenso sulla concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro, l’autorità competente di tale Stato membro informa la rispettiva autorità competente o le rispettive autorità competenti dell’altro Stato membro o degli altri Stati membri dei risultati del procedimento.
CAPO 4
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 14
Lingue
1. Ciascuno Stato membro indica in una dichiarazione da depositare presso il segretariato generale del Consiglio quali lingue, tra le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, possono essere usate nel corso della procedura di presa di contatto in conformità del capo 2.
2. Le autorità competenti possono convenire di usare qualunque lingua nell’ambito delle loro consultazioni dirette in conformità dell’articolo 10.
Articolo 15
Relazione con altri strumenti giuridici e altre intese
1. Qualora altri strumenti giuridici o intese consentano di estendere gli obiettivi della presente decisione quadro o contribuiscano a semplificare o agevolare la procedura in base alla quale le autorità nazionali si scambiano informazioni sui rispettivi procedimenti penali, avviano consultazioni dirette e cercano di raggiungere un consenso su eventuali soluzioni efficaci miranti ad evitare le conseguenze negative derivanti da procedimenti penali paralleli, gli Stati membri possono:
a) |
continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente decisione quadro, |
b) |
concludere accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali successivamente all’entrata in vigore della presente decisione quadro. |
2. Gli accordi e le intese di cui al paragrafo 1 non pregiudicano in alcun caso le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.
Articolo 16
Attuazione
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 15 giugno 2012.
Entro il 15 giugno 2012 gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.
Articolo 17
Relazione
Entro il 15 dicembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro, eventualmente accompagnata da proposte legislative.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
B. ASK
(1) GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
(2) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
(3) GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.
(4) GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14.
(5) GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.
(6) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.