3.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 91/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 271/2009 DELLA COMMISSIONE
del 2 aprile 2009
relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e anatre da ingrasso (titolare dell’autorizzazione BASF SE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato del presente regolamento. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e anatre da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
Dal parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») del 3 dicembre 2008 e del 9 dicembre 2008 (2) risulta che il preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404), nella forma prodotta dal richiedente BASF SE, non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente ed è efficace nell’aumentare i parametri produttivi di suinetti e polli da ingrasso e nel migliorare la conversione dei mangimi nei tacchini da ingrasso e nelle galline ovaiole. In base ai dati forniti per i polli da ingrasso è stato ritenuto efficace anche per le anatre da ingrasso. È stato inoltre concluso che il prodotto è un potenziale sensibilizzante cutaneo e allergene respiratorio. L’Autorità non ritiene necessarie particolari prescrizioni in merito ad un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza si può autorizzare l’impiego del preparato descritto nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) The EFSA Journal (2008) 914, pag. 1.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categorie animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell’autorizzazione |
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Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione. |
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4a7 |
BASF SE |
Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 |
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Suinetti (svezzati) |
— |
560 TXT 250 TGU |
— |
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22 aprile 2019 |
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Polli da ingrasso |
280 TXT 125 TGU |
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Galline ovaiole |
560 TXT 250 TGU |
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Tacchini da ingrasso |
560 TXT 250 TGU |
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Anatre da ingrasso |
280 TXT 125 TGU |
(1) 1 TXU è la quantità di enzima che libera 5 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire dall’arabinoxilano del frumento, al minuto, con pH 3,5 e a 40 °C.
(2) 1 TGU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) a partire dal beta-glucano d’orzo, al minuto, con pH 3,5 e a 40 °C.
(3) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives