24.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 332/2009 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 2009
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai fini della classificazione di taluni prodotti della voce 1905 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, occorre distinguere fra i prodotti della sottovoce 1905 90 20, da un lato, e le preparazioni classificate nella sottovoce 1905 90 90 dall'altro. |
(2) |
In base alle note esplicative del Sistema armonizzato relative alla voce 1905, titolo (B), tale voce comprende un certo numero di prodotti a base di pasta di farina o di fecola per lo più cotti, che si presentano generalmente in forma di dischi o fogli. |
(3) |
La dicitura «prodotti simili» contenuta nella sottovoce 1905 90 20 non è oggetto di definizione. |
(4) |
Sono sorte difficoltà relative alla classificazione delle cosiddette «sfoglie di pasta» poiché non sono stati definiti criteri chiari per distinguere fra i prodotti delle due sottovoci 1905 90 20 e 1905 90 90. |
(5) |
È pertanto opportuno integrare una nota complementare al capitolo 19 che specifichi che la voce 1905 90 20 riguarda soltanto i prodotti secchi e friabili. |
(6) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al capitolo 19 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è integrata la nota complementare che segue:
«3. |
La sottovoce 1905 90 20 riguarda soltanto i prodotti secchi e friabili.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.