11.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/12 |
REGOLAMENTO (CE) n. 490/2009 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2009
recante centosettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 27 maggio 2009, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo una persona fisica all'elenco sulla base delle informazioni relative al suo collegamento con Al-Qaeda. Il comitato per le sanzioni ha comunicato la motivazione di questa decisione di inserimento nell’elenco. |
(3) |
Occorre modificare opportunamente l’allegato I. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate. |
(5) |
Poiché l'elenco dell'ONU non contiene l'indirizzo attuale della persona fisica interessata, occorre pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale affinché la persona interessata possa mettersi in contatto con la Commissione e la Commissione possa successivamente informare la persona fisica interessata dei motivi su cui si basa il presente regolamento, darle la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminare il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2009.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:
«Bekkay Harrach (alias (a) Abu Talha al Maghrabi, (b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche (“al Hafidh Abu Talha il tedesco”)). Data di nascita: 4.9.1977. Luogo di nascita: Berkane, Marocco. Nazionalità: tedesca. Passaporto n.: 5208116575 (passaporto tedesco rilasciato a Bonn, Germania, valido fino al 7.9.2013). N. di identificazione nazionale: (a) 5209243072 (Bundespersonalausweis (carta d'identità nazionale) tedesca), rilasciata a Bonn, Germania, valida fino al 7.9.2013, (b) J17001W6Z12 (patente tedesca, rilasciata a Bonn, Germania). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.5.2009. Altre informazioni: si ritiene che si trovi nella zona di frontiera Afghanistan/Pakistan dall’aprile 2009.»