10.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/26


REGOLAMENTO (CE) N. 599/2009 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2009

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure provvisorie

(1)

Con il regolamento (CE) n. 193/2009 (2) («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America («USA» o «paese interessato»).

(2)

Nel parallelo procedimento antisovvenzioni la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 194/2009 (3), un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America.

1.2.   Fase successiva del procedimento

(3)

Successivamente alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure antidumping provvisorie («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte relative alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.

(4)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni di biodiesel originario degli USA e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio («divulgazione delle conclusioni definitive»). È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni.

(5)

Il governo degli Stati Uniti («governo degli USA») e altre parti interessate hanno espresso il loro rammarico per la decisione di concedere solo sedici giorni per la presentazione di osservazioni sulle conclusioni provvisorie nonché per la decisione di respingere le richieste avanzate da alcune parti per una proroga significativa di tale termine.

(6)

L'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base dispone che le parti interessate possono essere informate degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. A tal riguardo, la prassi prevede che, al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un regolamento che istituisce le misure provvisorie, la Commissione informi tutte le parti interessate da un procedimento e fissi un termine entro il quale le parti possono presentare le loro osservazioni. Tale prassi è stata osservata nel presente procedimento. Per quanto riguarda il termine riconosciuto alle parti per la presentazione delle loro osservazioni, il regolamento di base non specifica la durata del termine da concedere. Nel presente procedimento è stato deciso di concedere un periodo di sedici giorni (in seguito portato a diciassette giorni) in considerazione della complessità del procedimento stesso e della necessità di rispettare quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, che stabilisce che l'inchiesta deve essere conclusa entro tredici mesi dall'inizio.

(7)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie nel parallelo procedimento antisovvenzioni, il governo degli USA ha formulato osservazioni sull'aliquota del dazio stabilita per «tutte le altre società». Per quanto riguarda l'aliquota del dazio fissata per le società statunitensi che non si sono manifestate e non hanno collaborato all'inchiesta, l'aliquota del dazio provvisorio è stata fissata al livello più basso tra il margine di sovvenzione più elevato e il margine di pregiudizio più elevato constatati per i produttori esportatori del campione che hanno collaborato. Lo stesso metodo è stato applicato anche nel procedimento antidumping. L'aliquota del dazio antidumping così calcolata è quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento provvisorio (aliquota relativa a «tutte le altre società»: 182,4 EUR la tonnellata). Il governo degli USA ritiene che si tratti di un'aliquota calcolata in modo non corretto in base ai dati disponibili. È del parere che, per basarsi sui dati disponibili secondo quanto disposto dall'articolo 18 del regolamento di base, occorre prima di tutto stabilire che una parte interessata ha rifiutato di fornire o non ha comunicato le «informazioni necessarie» (4). Il governo degli USA ritiene che si debba applicare invece l'aliquota media ponderata calcolata per le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione.

(8)

In risposta a tale osservazione va detto che, all'atto dell'apertura del procedimento, la Commissione ha inviato il modulo per il campionamento, la denuncia e l'avviso di apertura alle società elencate nella denuncia (oltre 150). Una copia del modulo per il campionamento è stata allegata anche alla nota verbale inviata contemporaneamente alla missione degli Stati Uniti d'America presso le Comunità europee, con preghiera di trasmissione ai produttori esportatori negli USA. Inoltre il National Biodiesel Board (NBB, associazione dei produttori degli Stati Uniti), che è parte interessata fin dall'apertura del presente procedimento, rappresenta numerose società del settore del biodiesel negli USA.

(9)

Nell'avviso di apertura, come pure nella lettera di accompagnamento allegata al modulo per il campionamento, è stata richiamata l'attenzione sulle conseguenze dell'omessa collaborazione. Come illustrato al considerando 8 del regolamento provvisorio, oltre 50 società si sono manifestate nel contesto dell'operazione di campionamento e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine prescritto di quindici giorni. Tali società rappresentavano oltre l'80 % del totale delle importazioni di biodiesel dagli USA.

(10)

Successivamente all'istituzione delle misure provvisorie, è stato chiesto alle autorità degli USA di fornire ulteriori informazioni. In particolare è stato loro chiesto che invitassero a manifestarsi gli eventuali altri produttori esportatori di biodiesel degli USA, diversi da quelli elencati all'articolo 1 e nell'allegato del regolamento provvisorio, che non erano conosciuti all'atto dell'apertura del procedimento e che non avevano in precedenza rifiutato di collaborare (5).

(11)

Le autorità degli USA hanno fornito un elenco contenente i nomi di oltre 100 altre società (produttori esportatori) degli USA. È stato verificato se nell'elenco vi fossero società che erano già state invitate a collaborare nella fase di apertura del procedimento. Dall'inchiesta è risultato che numerose società comprese nell'elenco erano già state invitate a collaborare durante il campionamento, ma all'epoca avevano scelto di non farlo. In altre parole, queste società conoscevano le conseguenze dell'omessa collaborazione a norma dell'articolo 18 del regolamento base.

(12)

Tuttavia per quanto riguarda le società (oltre 40) dell'elenco che non erano note alla Commissione all'atto dell'apertura del presente procedimento, è stato osservato che la richiesta con la quale le autorità USA venivano invitate a fornire informazioni su quelle società era stata avanzata successivamente all'istituzione delle misure provvisorie. È stato pertanto deciso di aggiungere tali società all'allegato del presente regolamento e di applicare loro la stessa aliquota del dazio applicata alle società che avevano esplicitamente collaborato ma non erano state inserite nel campione. Queste società sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva procedere all'istituzione delle misure definitive e sono state invitate a trasmettere le loro osservazioni in merito alla proposta di inserire i loro nomi nell'allegato del presente regolamento.

(13)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il governo degli USA ha espresso il proprio apprezzamento per la proposta di applicare il dazio medio ponderato a un numero aggiuntivo di società. Tuttavia secondo il governo degli USA mancava una spiegazione del perché ad altre società fosse applicata l'aliquota del dazio relativa a «tutte le altre società». Per quanto concerne le società che sono state invitate a collaborare durante il campionamento, si rimanda alle spiegazioni fornite sopra. Quanto ai possibili produttori esportatori statunitensi che non sono stati informati singolarmente dell'inchiesta o che non figurano nell'elenco di cui al considerando 11, si osserva in primo luogo che all'apertura del procedimento ci si è ampiamente adoperati per contattare le società degli USA potenzialmente interessate dal presente procedimento (cfr. considerando 8 e 10). Inoltre, successivamente all'istituzione delle misure provvisorie sono stati compiuti ulteriori sforzi, come illustrato al considerando 10, per individuare altre società: ciò ha portato all'aggiunta di oltre 40 società nell'elenco delle società alle quali applicare il dazio medio ponderato. Si ritiene che grazie a questi ampi sforzi sia stata data alle società statunitensi del settore del biodiesel ogni possibilità di manifestarsi. Si fa altresì rilevare che l'associazione industriale del settore è stata coinvolta nel procedimento sin dalla sua apertura. Si ritiene pertanto che alle società che non si sono manifestate debba applicarsi l'aliquota del dazio relativa a «tutte le altre società».

(14)

Una società che aveva risposto al modulo per il campionamento ed era quindi stata inserita nell'allegato del regolamento provvisorio ha chiesto che la società madre venisse aggiunta all'elenco di società di cui all'allegato del presente regolamento. La stessa società ha chiesto anche di modificare, nell'allegato, la città indicata a fianco del nome delle due società, in modo da avere una corrispondenza esatta con l'indirizzo di fatturazione delle società in questione.

(15)

Dopo aver esaminato la richiesta di questa società si è deciso di aggiungere la società madre nell'allegato del presente regolamento, dato che figurava nella risposta al modulo di campionamento come l'unica società collegata ad essere attiva nel settore del biodiesel. È stata modificata anche la città indicata a fianco delle due società.

(16)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il mese di gennaio del 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

1.3.   Campionamento dei produttori comunitari e dei produttori esportatori degli USA

(17)

In assenza di osservazioni in merito al campionamento dei produttori esportatori degli USA, si confermano i considerando da 5 a 10 del regolamento provvisorio.

(18)

Alcune parti hanno espresso osservazioni in merito alla rappresentatività del campione dei produttori comunitari. Tali osservazioni sono riprese nei considerando da 74 a 78.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(19)

Si ricorda che nell'avviso di apertura il prodotto che secondo la denuncia sarebbe stato oggetto di dumping è stato definito come costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (comunemente noto come «biodiesel»), in forma pura o in miscela.

(20)

La denuncia conteneva elementi di prova «prima facie» del fatto che la situazione economica dei produttori comunitari di biodiesel era stata influenzata dal biodiesel e da tutte le miscele di biodiesel contenenti diesel di origine minerale prodotti negli USA ed esportati nella Comunità a prezzi di dumping. In linea con le caratteristiche dei produttori di biodiesel statunitensi interessati e del mercato interno degli USA, nella definizione del prodotto in esame si voleva comprendere il biodiesel anche quando incluso nelle miscele di biodiesel. Si è tuttavia ritenuto che la definizione del prodotto in esame che figura nell'avviso di apertura e al considerando 19 potesse risultare problematica sotto il profilo dei produttori e dei tipi di prodotti destinati ad essere oggetto dell'inchiesta o ad essere esclusi dalla stessa.

(21)

D'altra parte, ai fini dell'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio, in particolare per stabilire i margini di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio, è risultato necessario individuare chiaramente i tipi di prodotto oggetto dell'inchiesta.

(22)

In linea con le caratteristiche del mercato statunitense, il prodotto in esame è stato definito in via provvisoria come segue: esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (comunemente noti come «biodiesel»), in forma pura o in miscele superiori a B20. Di conseguenza il prodotto in esame comprendeva il biodiesel puro (B100) e tutte le miscele contenenti oltre il 20 % di biodiesel («prodotto in esame»). Si è ritenuto che questa soglia fosse idonea per distinguere chiaramente tra i vari tipi di miscele destinate ad essere ulteriormente miscelate, da un lato, e quelle destinate al consumo diretto sul mercato statunitense, dall'altro.

(23)

L'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi di biodiesel e il biodiesel contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti.

(24)

Le parti interessate hanno fatto pervenire obiezioni sulle definizioni del prodotto in esame e del prodotto simile, contestandole entrambe contemporaneamente con le stesse argomentazioni, senza distinguere affatto tra il concetto di prodotto in esame e prodotto simile nel quadro del procedimento.

(25)

Si ricorda che al concetto di prodotto in esame si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di base, mentre l'articolo 1, paragrafo 4, del medesimo regolamento precisa che cosa si intende per «prodotto simile». Di conseguenza, le obiezioni avanzate verranno analizzate separatamente.

(26)

Una parte ha espresso dubbi sul fatto che miscele con un basso tenore di biodiesel (ad esempio, il B21) possano continuare a essere considerate biodiesel al pari del biodiesel puro (B100) o di miscele analoghe, composte principalmente di biodiesel con un più basso tenore di diesel minerale (ad esempio, B99). Secondo quanto da essa sostenuto, l'inchiesta ha riguardato in pratica il B100 e il B99 e tutti i calcoli del dumping e del pregiudizio sarebbero stati effettuati in rapporto a questi due tipi di prodotto. A suo avviso, la fissazione di una soglia appena superiore alla miscela B20, che è la miscela a basso tenore di biodiesel venduta direttamente ai consumatori statunitensi, determina una definizione artificiosa del prodotto in esame.

(27)

La stessa parte ha espresso dubbi sul fatto che una miscela con un tenore di biodiesel del 20 % possa ancora essere definita come carburante biodiesel e non come diesel minerale, il quale non rientra nella definizione del prodotto in esame. A suo dire, l'UE sarebbe favorevole alla creazione di una nuova voce doganale (6) per il biodiesel nel sistema armonizzato (SA). La Commissione avrebbe, a suo parere, esteso la definizione del prodotto nel presente procedimento e avrebbe fatto dilatare il numero di tipi di prodotto interessati dall'istituzione delle misure.

(28)

La parte ha sostenuto inoltre che all'epoca dell'inchiesta non esisteva una soglia specifica per stabilire che cosa andasse inteso per biodiesel classificabile con il codice 3824 90 91 della nomenclatura combinata (NC), specificamente creato per il biodiesel dall'UE a decorrere dal 1o gennaio 2008. Alla luce della regola 3 b) delle regole generali per l'interpretazione della NC (7), la parte ha espresso dubbi sulla possibilità di considerare biodiesel una miscela contenente meno del 50 % di biodiesel. Ha inoltre ricordato che gli esempi di miscele citati nel questionario della Commissione avevano un elevato tenore di biodiesel e lasciavano quindi intendere che il prodotto in esame fosse costituito soltanto dal biodiesel e dalle miscele con un tenore di biodiesel molto elevato.

(29)

La parte ha sostenuto inoltre che l'UE non può modificare la definizione del prodotto in esame a fronte di un «prodotto simile» diverso. Essa ha ricordato le conclusioni provvisorie comunicate ai produttori statunitensi di biodiesel inseriti nel campione, che dimostrano che tali produttori vendevano miscele costituite esclusivamente da vari tipi di biodiesel. Di conseguenza, il prodotto in esame dovrebbe essere circoscritto ai prodotti contenenti il 100 % di biodiesel (B100), anche se derivato da varie materie prime agricole, o alle miscele contenenti il 99 % di biodiesel (B99).

(30)

La parte ha citato una recente sentenza della Corte di giustizia (8) relativa alle importazioni di nitrato di ammonio e ha concluso che la ratio di tale sentenza si applica anche al presente procedimento e che il biodiesel non contenuto in miscele con un tenore molto elevato di biodiesel non può essere oggetto dell'inchiesta e delle misure, giacché non si tratta del prodotto simile, ossia quello contenente solo biodiesel (B100) o il 99 % di biodiesel (B99), per il quale sono state formulate le conclusioni sul dumping e sul pregiudizio.

(31)

Le parti non hanno prodotto prove o riferimenti giuridici atti a dimostrare la non corretta definizione del prodotto in esame nella presente inchiesta. Il disposto dell'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di base fornisce orientamenti in merito alla definizione del prodotto in esame. L'articolo 1, paragrafo 1, recita: «Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio. »

(32)

Come enunciato al considerando 20, la denuncia conteneva elementi di prova «prima facie» del fatto che la situazione economica dei produttori comunitari di biodiesel era stata influenzata dal biodiesel e da tutte le miscele di biodiesel contenenti diesel di origine minerale prodotti negli USA ed esportati nella Comunità a prezzi di dumping. I margini di dumping e di pregiudizio sono stati stabiliti per ogni singolo produttore inserito nel campione in base ai tipi di prodotto da essi venduti sul mercato comunitario.

(33)

Le parti non hanno presentato prove idonee a dimostrare l'artificiosità della soglia fissata nel regolamento provvisorio per distinguere chiaramente il prodotto in esame da ciò che non vi rientra. Come enunciato ai considerando 24 e 26 del regolamento provvisorio, dall'inchiesta è emerso che la miscela B20 e potenzialmente le miscele con un più basso tenore di biodiesel erano vendute direttamente ai consumatori statunitensi. L'inchiesta ha rivelato anche che il mercato della miscelazione e il mercato dei prodotti di consumo sono mercati distinti con clienti diversi: esiste un mercato in cui il biodiesel e le sue miscele sono destinati a un'ulteriore miscelazione ad opera degli operatori commerciali e degli operatori che effettuano la miscelazione e un mercato in cui le miscele sono destinate alla rete di distribuzione e quindi ai consumatori. Quanto al prodotto in esame, fissare la soglia al di sopra della miscela B20 ha consentito di operare una distinzione netta, evitando confusioni tra i prodotti, i mercati e le varie parti negli Stati Uniti.

(34)

È comune, in ogni inchiesta antidumping, che le singole società oggetto dell'inchiesta non producano e vendano tutti i tipi di prodotto compresi nella definizione del prodotto in esame. Può accadere che alcune società producano una gamma molto ridotta di tipi di prodotto, a fronte di altre che ne producono una gamma più ampia. Ciò non incide però sulla definizione del prodotto in esame. Si ritiene pertanto infondata la tesi secondo cui il prodotto in esame dovrebbe comprendere solo i tipi di prodotto esportati dai produttori statunitensi e utilizzati ai fini del calcolo del dumping e del pregiudizio.

(35)

Come già enunciato nel regolamento provvisorio e al precedente considerando 19, l'inchiesta si è concentrata principalmente sul biodiesel in forma pura o in miscela. Le misure antidumping si applicheranno alle miscele in questione esportate sul mercato comunitario. Ne consegue che viene considerata non pertinente l'obiezione circa la possibilità di continuare a definire come carburante biodiesel e non come diesel minerale, il quale non rientra nella definizione del prodotto in esame, la miscela con un tenore di biodiesel del 20 %.

(36)

È opportuno chiarire che per ogni società oggetto dell'inchiesta le conclusioni in merito al dumping e al pregiudizio si sono basate esclusivamente sui tipi di prodotti pertinenti da esse fabbricati e venduti durante il PI. La tesi secondo cui la definizione del prodotto in esame con l'inclusione delle miscele superiori a B20 danneggerebbe eccessivamente i produttori statunitensi é infondata; non può peraltro far trarre la conclusione che il prodotto in esame debba essere circoscritto ai prodotti contenenti il 100 % di biodiesel (B100), anche se derivato da varie materie prime agricole, o alle miscele contenenti il 99 % di biodiesel (B99). L'inclusione delle miscele superiori a B20 nella definizione del prodotto in esame non ha avuto assolutamente alcuna incidenza sulle conclusioni relative alle società oggetto dell'inchiesta che non fabbricano questo tipo di prodotto.

(37)

È infondata anche la tesi della parte secondo la quale la ratio di una sentenza della Corte di giustizia (9) si applica anche al presente procedimento e il biodiesel non contenuto in miscele con un tenore molto elevato di biodiesel non può essere oggetto dell'inchiesta. In effetti, per ogni società oggetto dell'inchiesta gli eventuali margini di dumping e di pregiudizio corrisponderanno esattamente al prodotto in esame e al prodotto simile per i quali sono state elaborate le conclusioni sul dumping e sul pregiudizio: i tipi di prodotto pertinenti sono cioè quelli contenenti biodiesel, venduti sul mercato interno statunitense ed esportati nella Comunità da parte di tale società. Inoltre la sentenza invocata dall'operatore interessato riguardava misure antidumping in vigore il cui riesame aveva comportato la loro estensione a prodotti diversi dal prodotto in esame, ovvero una fattispecie diversa da quella oggetto della presente inchiesta.

(38)

Preso atto che gli esempi forniti nel questionario di rilevazione dei dati ai fini dell'inchiesta non possono servire per avanzare ipotesi sulla conclusione dell'inchiesta, va comunque osservato che la Commissione non può sapere in anticipo, ovvero prima di aver effettuato la visita in loco, quali tipi di prodotti siano fabbricati e venduti sul mercato nazionale e quali siano venduti all'esportazione dalle società interessate, al momento dell'elaborazione del questionario. Il prodotto oggetto delle inchieste antidumping può comprendere una gamma di tipi di prodotti diversi e il fatto che alcuni di essi non siano oggetto di pratiche di dumping non ne determina l'esclusione dalla definizione del prodotto in esame.

(39)

Alla luce dei fatti e delle considerazioni suesposti, si conferma che tutti i tipi di biodiesel e il biodiesel contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti.

2.2.   Prodotto simile

(40)

È stato stabilito, a titolo provvisorio, che i prodotti oggetto della presente inchiesta, fabbricati e venduti sul mercato interno degli USA, presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dagli USA verso il mercato comunitario. Analogamente, i prodotti fabbricati dall'industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dal paese interessato nella Comunità.

(41)

Tra i vari tipi del prodotto in esame e i prodotti comunitari simili venduti sul mercato comunitario non sono quindi state rilevate differenze che facciano concludere che i prodotti fabbricati e venduti sul mercato comunitario non siano un prodotto simile con caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili a quelle dei tipi del prodotto in esame fabbricati negli USA ed esportati nella Comunità. Si è pertanto concluso che tutti i tipi di biodiesel oggetto della presente inchiesta sono da considerarsi simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(42)

Una parte ha sostenuto che la definizione del prodotto simile è strettamente connessa all'identificazione del prodotto in esame e deve basarsi sulle caratteristiche fisiche e sull'uso finale del prodotto. Ha in pratica affermato che non è il B20 a essere consumato nell'UE, quanto piuttosto il B5, una miscela con un tenore di biodiesel ancora più basso: di conseguenza la definizione del prodotto simile non sarebbe corretta. La parte ha sostenuto inoltre che la definizione del prodotto in esame non può essere modificata a fronte di un «prodotto simile» diverso.

(43)

Come emerge chiaramente dai considerando da 29 a 35 del regolamento provvisorio, la definizione del prodotto simile è collegata all'identificazione del prodotto in esame ed è stata effettuata sulla base delle caratteristiche fisiche del prodotto. È stato considerato anche l'effettivo utilizzo finale e si è ritenuto di dover mantenere anche la soglia della miscela B20 per la definizione del prodotto simile. In questo caso, anche il numero dei tipi di prodotto inclusi nel prodotto simile è stato ridotto in modo da avere una corrispondenza con la definizione del prodotto in esame.

(44)

Sono state pertanto respinte le obiezioni delle parti secondo cui la definizione del prodotto simile non era corretta e ne è stata confermata la definizione provvisoria.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazione preliminare

(45)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, vari produttori esportatori e l'NBB hanno sostenuto la necessità di procedere a un adeguamento nei calcoli del dumping per eliminare l'incidenza delle sovvenzioni. A loro avviso, aver ignorato l'effetto delle sovvenzioni concesse per le vendite sia sul mercato interno sia all'esportazione ha determinato una sottovalutazione dei ricavi e ciò ha inciso sia sul valore normale del prodotto simile sia sulla determinazione del prezzo all'esportazione del prodotto in esame. Ne è risultato quindi condizionato il valore normale in quanto la verifica del carattere di «normali operazioni commerciali» è stata effettuata sulla base di prezzi di vendita che non tenevano conto dei ricavi derivanti dalle vendite del prodotto sovvenzionato, e anche il prezzo all'esportazione è stato sottovalutato per la stessa ragione e nella stessa misura. Le stesse parti hanno sostenuto anche che il mancato adeguamento per tener conto della sovvenzione costituiva un errore manifesto nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafi 4 e 10, del regolamento di base in quanto contribuiva al ricorso a valori normali costruiti, mentre la produzione e le vendite del prodotto in esame sarebbero in effetti risultate remunerative se si fosse tenuto conto delle sovvenzioni. Si ricorda che l'inchiesta ha concluso che le autorità statunitensi concedevano un credito d'imposta, noto come blenders' credit, di 1 USD per gallone di biodiesel puro presente in una miscela di biodiesel e diesel di origine minerale.

(46)

Di conseguenza l'NBB ha sostenuto che, per consentire un confronto equo e la simmetria funzionale tra il valore normale e il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, il blenders' credit dovesse essere aggiunto non solo al valore normale ma anche al prezzo all'esportazione.

(47)

Come chiarito al considerando 38 del regolamento provvisorio, l'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base stabilisce che nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione: esso prevede cioè esplicitamente le condizioni in cui una sovvenzione può dar luogo a un adeguamento, come quello richiesto dall'NBB, per evitare che uno stesso prodotto sia soggetto contemporaneamente alle misure conseguenti a un'indagine antisovvenzioni e a un'indagine antidumping condotte parallelamente. Tali condizioni non sussistono nel caso in esame. Il blender's credit è una sovvenzione concessa esattamente nello stesso modo e nella stessa misura sia per le vendite sul mercato interno sia per quelle all'esportazione e di conseguenza non si configura come la concessione di sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1. Quest'affermazione non è stata contestata dall'NBB. Ne consegue che la richiesta di «adeguamento» dei calcoli del dumping per tener conto del blender's credit è stata ritenuta infondata e quindi respinta.

(48)

In assenza di altre osservazioni tali da modificare le conclusioni provvisorie su questo punto, si confermano i considerando da 36 a 38 del regolamento provvisorio.

3.2.   Valore normale

(49)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un produttore esportatore ha segnalato un errore materiale nel calcolo del valore normale di un determinato tipo di prodotto in base al prezzo di vendita sul mercato interno. L'errore materiale in questione è stato rettificato.

(50)

Un altro produttore esportatore, per il quale non sono emerse vendite rappresentative sul mercato interno, ha contestato che nel calcolo del valore normale si fosse fatto ricorso alla media ponderata del margine di profitto che altri produttori esportatori oggetto dell'inchiesta avevano ottenuto sulla produzione e sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno. Ha sostenuto che, invece del margine di profitto medio dei due produttori integrati le cui vendite sul mercato interno erano risultate remunerative nel corso del PI, si sarebbe dovuto utilizzare il profitto medio dei produttori non integrati. La società, considerati gli acquisti della materia prima agricola da essa effettuati sul mercato aperto, ha sostenuto di non poter essere confrontata con i due produttori tra loro pienamente integrati i quali, a suo avviso, non erano rappresentativi delle condizioni di mercato in cui operavano tutti gli altri produttori esportatori inseriti nel campione.

(51)

La suddetta obiezione è stata ritenuta fondata, in quanto si può in effetti sostenere che la situazione dei due produttori tra loro integrati non sia direttamente confrontabile a quella degli altri produttori inseriti nel campione, in quanto i primi sono pienamente integrati e hanno accesso alle proprie materie prime agricole. Non è stato però possibile avvalersi della proposta di utilizzare il margine di profitto medio dei produttori non integrati, in quanto le vendite da essi effettuate sul mercato interno durante il PI non sono in alcun caso risultate remunerative. Così, in alternativa, si è ritenuto ragionevole, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, basare il profitto sulle vendite remunerative sul mercato interno di tutti i produttori esportatori inseriti nel campione che effettuavano vendite sul mercato interno. Questo profitto è stato poi utilizzato per costruire il valore normale del produttore esportatore in questione.

(52)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, un gruppo di produttori esportatori ha sostenuto che non era equo il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale dei tipi di prodotti che non erano stati venduti sul mercato interno durante il PI. A suo avviso, il valore normale avrebbe dovuto essere stabilito in base ai tipi di prodotto per i quali detto valore normale non era stato costruito, applicando un adeguamento per tener conto delle differenze fisiche, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base. Lo stesso gruppo di produttori esportatori ha anche sostenuto che gli adeguamenti applicati ai fini del calcolo dei margini di pregiudizio avrebbero dovuto essere applicati ai fini del calcolo del valore normale.

(53)

Si fa a questo proposito rilevare che la finalità degli adeguamenti citati all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base è quella di consentire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione e non quella di stabilire il valore normale. La finalità dell'adeguamento operato in sede di calcolo del pregiudizio era quella di rendere le importazioni di biodiesel statunitense confrontabili con il biodiesel prodotto e venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Come illustrato al considerando 46 del regolamento provvisorio, il profitto utilizzato per costruire il valore normale viene determinato secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. Ne consegue che la tesi non è stata considerata giustificata ed è stata respinta.

(54)

In assenza di altre osservazioni in merito al valore normale tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando da 39 a 48 del regolamento provvisorio.

3.3.   Prezzo all'esportazione

(55)

Un produttore esportatore ha contestato la determinazione del margine di profitto del suo importatore collegato nella Comunità, sostenendo che alcuni costi, quali il nolo marittimo e i costi di assicurazione, non erano inclusi nel costo delle merci vendute.

(56)

Questa tesi è stata considerata fondata e il costo delle merci vendute dall'importatore collegato è stato rettificato: al prezzo di acquisto FOB sono stati aggiunti tutti i costi connessi all'acquisizione del prodotto in esame, quali le commissioni, le spese di trasporto, di assicurazione, di movimentazione, e i dazi doganali.

(57)

Lo stesso produttore esportatore ha sostenuto che i risultati di alcune operazioni di copertura (hedging) saldate, relative allo stesso importatore collegato, erano stati indebitamente imputati al risultato operativo del prodotto in esame, mentre essi erano connessi alle operazioni di acquisto e vendita di un altro prodotto.

(58)

La società ha prodotto elementi di prova a dimostrazione del fatto che i risultati delle operazioni di copertura saldate si riferivano esclusivamente a singoli contratti di vendita di un prodotto diverso dal prodotto in esame e di conseguenza non incidevano sulle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) del prodotto in esame.

(59)

Stante quanto precede, essendo stato accertato che queste operazioni non erano connesse al prodotto in esame, si è deciso di non tener conto di questi risultati nel calcolo delle SGAV dell'importatore collegato.

(60)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, un gruppo di produttori esportatori ha contestato che dai calcoli fosse stata esclusa la quota delle sue esportazioni di biodiesel nella Comunità che era stata oggetto di ulteriore miscelazione con altro biodiesel non statunitense ed era stata rivenduta come miscela di due origini. Il gruppo ha sostenuto che né il regolamento di base né l'accordo antidumping dell'OMC riconoscevano alcun potere discrezionale che consentisse tale esclusione. A questo proposito il governo degli USA ha sostenuto che la Commissione non ha sufficientemente documentato e motivato le modifiche apportate tra la determinazione provvisoria e quella definitiva.

(61)

Alla luce delle osservazioni ricevute e del metodo alternativo proposto dal gruppo di produttori esportatori interessati per stabilire un prezzo all'esportazione affidabile a partire dalle miscele rivendute nella Comunità, la Commissione ha riesaminato la determinazione del prezzo all'esportazione. Non è stato possibile adottare il metodo proposto dal gruppo in quanto esso non consentiva di individuare separatamente il prezzo all'esportazione delle componenti di biodiesel importate contenute nella miscela successivamente rivenduta sul mercato comunitario. Tuttavia, conformemente al metodo applicato ai fini del calcolo del pregiudizio il prezzo di rivendita della miscela venduta sul mercato comunitario è stato espresso in materia prima (colza) equivalente e su tale base è stato costruito il prezzo all'esportazione franco fabbrica, detraendo tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, secondo quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(62)

In assenza di altre osservazioni sul prezzo all'esportazione tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando 49 e 50 del regolamento provvisorio.

3.4.   Confronto

(63)

Due produttori esportatori hanno contestato gli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base concernenti i costi di trasporto, movimentazione e magazzinaggio tra il luogo di produzione e il terminale dal quale il prodotto in esame è stato spedito per la vendita. Inoltre, uno dei produttori esportatori ha sostenuto che presso il terminale il prodotto perde la sua identità distintiva in quanto viene miscelato con altri materiali e che di conseguenza le spese suddette non dovrebbero essere considerate direttamente connesse alla vendita.

(64)

È opportuno sottolineare che ai fini del calcolo dei margini del dumping si è tenuto conto solo del biodiesel, in forma pura o in miscela, prodotto dai produttori esportatori oggetto dell'inchiesta. Non è pertanto considerata giustificata l'esclusione di alcuni costi intervenuti successivamente alla fabbricazione del prodotto di base, il B100. Occorre pertanto detrarre questi costi in modo che il prezzo all'esportazione praticato nei confronti di soggetti indipendenti per tutto il biodiesel di produzione propria, puro o in miscela, venga riportato al prezzo franco fabbrica. Il fatto che il biodiesel venga trasportato dalla fabbrica al terminale sito al di fuori della fabbrica non significa che alla parte di produzione propria della miscela finale non debbano applicarsi i costi di trasporto, movimentazione e magazzinaggio.

(65)

In assenza di altre osservazioni sul confronto tali da modificare le conclusioni provvisorie, si confermano i considerando da 51 a 53 del regolamento provvisorio.

3.5.   Margini di dumping

(66)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping definitivo

Archer Daniels Midland Company (ADM)

10,1 %

Cargill Inc.

minimo

Green Earth Fuels of Houston LLC

88,4 %

Imperium Renewables Inc.

29,5 %

Peter Cremer North America LP

39,2 %

World Energy Alternatives LLC

52,3 %

Società che hanno collaborato, non inserite nel campione

33,5 %

(67)

Viste le modifiche dei margini di dumping delle società inserite nel campione, la media ponderata del margine di dumping dei produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione è stata ricalcolata in base al metodo illustrato al considerando 56 del regolamento provvisorio. Come evidenziato nella tabella, esso è stato fissato al 33,5 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

(68)

Il metodo per la determinazione del margine di dumping unico per l'intero paese è stato descritto al considerando 57 del regolamento provvisorio. Su quelle stesse basi il margine di dumping unico per l'intero paese è stato fissato in via definitiva al 39,2 %.

4.   INDUSTRIA COMUNITARIA

4.1.   Produzione e posizione dell'industria comunitaria

(69)

Una parte interessata ha contestato che dalla valutazione della produzione comunitaria totale fosse stato escluso il gruppo di produttori collegati a un produttore esportatore degli Stati Uniti (v. considerando 60 del regolamento provvisorio), esclusione operata in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Secondo la parte, il denominatore corretto per stabilire il sostegno all'inchiesta va mantenuto a circa 5,4 milioni di tonnellate e non ridotto a 4,2 - 4,6 milioni di tonnellate, come avvenuto nella fase provvisoria del regolamento.

(70)

Le norme pertinenti per valutare la posizione dell'industria comunitaria o il sostegno all'inchiesta sono l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Per informazione, le norme pertinenti dell'accordo antidumping relative alla definizione dell'industria nazionale sono contenute nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Da tali disposizioni risulta chiaramente che la produzione nazionale, necessaria a stabilire la posizione dell'industria nazionale, va definita contestualmente all'industria nazionale e sulla base degli stessi criteri. In ogni caso la tesi addotta non è tale da modificare la conclusione che l'inchiesta è sostenuta da una «proporzione maggioritaria» della produzione comunitaria. Anche se il denominatore fosse stato mantenuto a 5,4 milioni di tonnellate, il sostegno all'inchiesta sarebbe stato superiore al 50 %, ovvero ampiamente superiore a quanto prescritto dal regolamento di base.

(71)

La stessa parte interessata ha sostenuto che, alla luce della definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, ossia il biodiesel in forma pura oppure in miscele contenenti più del 20 % di biodiesel (B20), l'industria comunitaria e la produzione comunitaria dovevano comprendere tutte le società comunitarie che producono biodiesel e miscele superiori al B20. La parte ha affermato che non vi sono prove del fatto che il denunciante o la Commissione si siano adoperati per includere tali società nella produzione totale o abbiano stabilito che tali produttori sostenevano la denuncia.

(72)

A tale proposito va osservato che il dato relativo alla produzione totale comunitaria di cui al considerando 60 del regolamento provvisorio tiene effettivamente conto del volume di produzione del biodiesel contenuto in miscele superiori al B20. È inoltre opportuno chiarire che, secondo le informazioni disponibili, la produzione comunitaria di miscele contenenti tra il 21 % (B21) e il 99 % (B99) di biodiesel è stata molto limitata durante il PI. L'unica produzione di miscele in tale fascia ha riguardato prevalentemente le miscele B30 e non ha superato 60 000 tonnellate in termini di contenuto di biodiesel. Inoltre la Commissione, dopo l'istituzione delle misure provvisorie, ha contattato i produttori noti di B30 e le risposte ricevute da due produttori indicano che essi sostengono la denuncia.

(73)

In assenza di ulteriori osservazioni vengono confermati i considerando da 59 a 61 del regolamento provvisorio riguardanti la definizione della produzione comunitaria, dell'industria comunitaria e della posizione dell'industria comunitaria.

4.2.   Campionamento

(74)

Una parte ha affermato che i risultati di un produttore comunitario del campione, che non ha collaborato all'inchiesta, erano ottimi e che se ne sarebbe dovuto tenere conto nella valutazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. È stato sostenuto che tale produttore non ha subito alcun pregiudizio durante il PI e che, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, vanno impiegati i migliori dati disponibili. In tale contesto la parte ha suggerito che ai fini dell'esame del pregiudizio causato all'industria comunitaria si utilizzassero per tale produttore i dati finanziari pubblicati per il 2007 e il 2008.

(75)

La prassi consolidata delle inchieste antidumping vuole che la Commissione escluda i produttori che non hanno collaborato alla valutazione del pregiudizio e non faccia uso delle informazioni disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. I dati relativi al pregiudizio riguardano un lungo periodo di quattro anni e basandosi su fonti pubbliche di dati non è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie a stabilire tutti gli indicatori del pregiudizio per l'intero periodo. Nel caso specifico, il suddetto produttore comunitario è stato escluso dall'inchiesta perché non aveva fornito dati significativi completi per gli anni dal 2004 al 2006 e aveva fornito solo informazioni parziali per il 2007 e per il PI. L'impiego delle informazioni pubblicamente disponibili per il 2007 e il 2008 sull'attività inerente al biodiesel di tale produttore non avrebbe consentito di ottenere i dati per tutti i fattori di pregiudizio e per tutti gli anni del periodo in esame. Ciò avrebbe distorto le tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio.

(76)

Inoltre se si fosse mantenuto il suddetto produttore nel campione non sarebbe stato possibile valutare la sottoquotazione relativa a tutte le vendite dei produttori del campione, dato che la suddetta società non ha fornito un elenco dettagliato delle vendite, per tipo di prodotto, da essa effettuate durante il PI. Va infine osservato che, contrariamente a quanto affermato dalla parte interessata, i risultati finanziari del suddetto produttore, in termini di redditività quale risulta dai suoi dati accessibili al pubblico, sono stati nettamente inferiori alla redditività media accertata per i produttori comunitari del campione che hanno collaborato, come mostra la tabella 7 del regolamento provvisorio. Per questi motivi la richiesta della parte è stata respinta.

(77)

La stessa parte ha obiettato che il campione dei produttori comunitari non era rappresentativo dell'industria comunitaria, dato che si basava unicamente su produttori di biodiesel puro (B100) e quindi non comprendeva i produttori di miscele comprese tra B99 e B20 né gli operatori che effettuano la miscelazione di B100.

(78)

Al riguardo, come già indicato al considerando 72, si ricorda che durante il PI la produzione comunitaria di miscele di biodiesel comprese tra B20 e B99 è stata molto limitata. Considerato che essa è stata pari a meno del 2 % della produzione comunitaria totale del prodotto simile durante il PI, si può concludere che la selezione del campione, basato prevalentemente sul maggior volume della produzione e delle vendite all'interno della Comunità, fosse rappresentativa. Per quanto riguarda gli operatori che effettuano la miscelazione di B100, tali società non possono essere considerate produttori del prodotto simile, in quanto trasformano un prodotto simile esistente effettuando una semplice operazione di miscelazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(79)

In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 62 a 64 del regolamento provvisorio.

5.   PREGIUDIZIO

(80)

Come si legge al considerando 16, l'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che nel 2004 l'industria comunitaria era in pratica in fase di avvio. È stato pertanto ritenuto più opportuno effettuare l'analisi circa il possibile pregiudizio e la situazione economica dell'industria comunitaria esaminando le tendenze relative al periodo compreso tra il 2005 e il PI («periodo analizzato»). Dato che nessuna parte ha formulato osservazioni su questa impostazione, si conferma il considerando 65 del regolamento provvisorio.

5.1.   Consumo comunitario

Tabella 1

Consumo comunitario

2004

2005

2006

2007

PI

Tonnellate

1 936 034

3 204 504

4 968 838

6 644 042

6 608 659

Indice: 2005 = 100

60

100

155

207

206

(81)

In assenza di osservazioni tali da giustificare una modifica dei dati del consumo comunitario quali risultano dalla precedente tabella, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 66 a 71 del regolamento provvisorio.

5.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(82)

La tabella che segue mostra il totale delle importazioni sul mercato comunitario effettuate dai produttori esportatori statunitensi nel corso del periodo in esame.

Tabella 2

Totale delle importazioni dagli USA

2004

2005

2006

2007

PI

Tonnellate

2 634

11 504

50 838

730 922

1 137 152

Indice: 2005 = 100

23

100

442

6 354

9 885

Quota di mercato

0,1 %

0,4 %

1,0 %

11,0 %

17,2 %

Indice: 2005 = 100

25

100

250

2 750

4 300

Fonte: statistiche statunitensi sulle esportazioni.

(83)

In sede di formulazione delle conclusioni definitive è emerso che un produttore esportatore statunitense non effettuava il dumping dei suoi prodotti sul mercato comunitario ed è stato perciò necessario procedere a una nuova valutazione del volume totale delle importazioni oggetto di dumping e del loro prezzo. Quando, come in questo caso, la Commissione ricorre al campionamento per stabilire il dumping, è sua prassi verificare poi se esistano prove che tutte le società non comprese nel campione abbiano effettivamente effettuato il dumping dei loro prodotti sul mercato della Comunità durante il PI.

(84)

A tal fine, i prezzi all'esportazione applicati dai produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione e i prezzi all'esportazione degli esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta sono stati esaminati sulla base delle statistiche statunitensi sulle esportazioni, delle risposte al questionario date dai produttori esportatori degli USA inseriti nel campione e delle risposte ai moduli per il campionamento fornite da tutte le società degli USA che hanno collaborato. Si è ritenuto di poter stabilire il livello dei prezzi all'esportazione non in dumping del prodotto in esame aggiungendo ai prezzi medi all'esportazione, determinati per i produttori esportatori del campione che praticavano il dumping, il margine di dumping medio rilevato per i produttori esportatori del campione.

(85)

Il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori non inseriti nel campione è stato stabilito in base alle statistiche statunitensi sulle esportazioni, una volta defalcati i dati delle esportazioni relativi ai produttori esportatori inseriti nel campione. Il prezzo così ottenuto è stato poi confrontato con il prezzo all'esportazione non in dumping.

(86)

Dal confronto tra i prezzi è emerso che tanto i) i produttori esportatori che hanno collaborato e non sono stati inseriti nel campione quanto ii) i produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta praticavano prezzi medi all'esportazione comunque inferiori ai prezzi medi non in dumping stabiliti per i produttori esportatori del campione. Ciò costituiva un'indicazione sufficiente del fatto che si potevano ritenere in dumping le importazioni di tutte le società non inserite nel campione, sia quelle che hanno collaborato sia quelle che non hanno collaborato.

(87)

Quanto alle società non inserite nel campione, dalle informazioni disponibili e dai dati presentati in merito al prezzo all'esportazione i loro prezzi non sono risultati superiori al prezzo non in dumping stabilito con il metodo descritto al considerando 84.

(88)

Come enunciato al considerando 83, nella fase definitiva del procedimento è emerso che un produttore esportatore statunitense inserito nel campione non effettuava il dumping dei suoi prodotti sul mercato comunitario. Le sue esportazioni sono state perciò escluse dall'analisi sull'andamento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario.

(89)

Per evitare il rischio di rivelare dati commerciali sensibili su tale produttore, per ragioni di riservatezza si è comunque ritenuto opportuno non presentare dati di dominio pubblico, come le statistiche statunitensi sulle esportazioni, omettendo i dati dell'esportatore che non ha praticato il dumping sul mercato comunitario.

(90)

La tabella che segue comprende pertanto, in forma indicizzata, tutte le importazioni di biodiesel originario degli USA per le quali sono state accertate pratiche di dumping sul mercato comunitario nel periodo in esame o che si ritiene siano state oggetto di tali pratiche.

Tabella 3

Importazioni in dumping dagli USA

2004

2005

2006

2007

PI

Volumi indicizzati: 2005 = 100

100

411

5 825

9 261

Quota di mercato indicizzata: 2005 = 100

100

265

2 810

4 490

Fonte: statistiche statunitensi sulle importazioni e risposte ai moduli per il campionamento fornite dalle società statunitensi che non praticavano il dumping.

(91)

I nuovi dati mostrano che il volume delle importazioni dagli USA è sensibilmente aumentato, passando da oltre 10 000 tonnellate nel 2005 a più di 1 000 000 di tonnellate durante il PI. Nel corso del periodo analizzato la quota del mercato comunitario detenuta dalle importazioni in dumping originarie degli USA è aumentata costantemente, passando dallo 0,3 % circa nel 2005 ad oltre il 15 % nel PI. Si constata pertanto che nell'arco di tale periodo si è registrato un aumento significativo delle importazioni in dumping, sia in termini assoluti sia in termini relativi rispetto al consumo comunitario.

(92)

Una parte interessata ha sostenuto che l'analisi relativa al pregiudizio e al nesso di causalità nel procedimento antidumping dovesse essere fatta su dati diversi rispetto a quelli utilizzati nel parallelo procedimento antisovvenzioni. Ha sostenuto che le conclusioni sul dumping, in particolare in merito alle vendite all'esportazione nella Comunità, riguardano unicamente il biodiesel di produzione propria dei produttori inseriti nel campione, mentre le conclusioni sulle sovvenzioni riguardano le seguenti categorie di biodiesel esportato nella Comunità: i) quello di produzione propria, ii) quello prodotto e miscelato e iii) quello acquistato e miscelato.

(93)

Questa tesi lascerebbe intendere che il procedimento antidumping debba basarsi sempre su dati più limitati rispetto a quelli impiegati nel procedimento antisovvenzioni. Tuttavia nella fase provvisoria del procedimento è stato accertato che tutte le esportazioni effettuate verso il mercato comunitario dalle società inserite nel campione di produttori statunitensi avvenivano a prezzi di dumping. Analoga conclusione è stata tratta nell'inchiesta antisovvenzioni. Di conseguenza, in entrambe le inchieste si è ritenuto che tutte le esportazioni dagli USA fossero effettuate in dumping o fossero sovvenzionate ed è per questo che tutte sono state prese in considerazione nell'analisi relativa al pregiudizio e al nesso di causalità.

(94)

Il fatto, richiamato al considerando 83, che nella fase definitiva del procedimento sia emerso che una società statunitense inserita nel campione non effettuava il dumping ha determinato una discrepanza tra il volume delle importazioni in dumping e quello delle importazioni sovvenzionate da considerare ai fini dell'analisi relativa al pregiudizio e al nesso di causalità. Il volume complessivo delle importazioni in dumping dagli USA è stato corretto per tener conto del fatto che le importazioni di un produttore esportatore inserito del campione non erano effettuate in dumping.

(95)

Stante quanto precede, la tesi è stata respinta.

(96)

Una parte interessata ha sostenuto che nella voce HTS 3824 90 delle statistiche statunitensi sulle esportazioni, utilizzata nel regolamento provvisorio per determinare le importazioni dal paese interessato, rientrassero anche, oltre al biodiesel, altri prodotti quali le «sostanze grasse di origine animale o vegetale e loro miscele». Ne sarebbe derivata un'analisi carente del volume delle importazioni dagli USA. La stessa parte interessata ha proposto di usare, invece, le tendenze accertate per i produttori statunitensi oggetto dell'inchiesta.

(97)

Su questo punto va in primo luogo osservato che per calcolare il volume delle esportazioni originarie degli USA è stato utilizzato il codice 3824 90 4000 della tariffa doganale armonizzata (HTS) degli USA e non la voce HTS a sei cifre, come invece asserito dalla parte in questione.

(98)

Come già illustrato al considerando 68 del regolamento provvisorio, si ricorda inoltre l'impossibilità di utilizzare i dati Eurostat per calcolare le importazioni di biodiesel dagli USA, in quanto fino alla fine del 2007 non esisteva un codice NC a sé per la classificazione doganale di tale prodotto. Il biodiesel avrebbe in effetti potuto essere classificato all'interno di diverse voci della NC, contenenti anche dati relativi alle importazioni di altri prodotti. Il motivo per cui ci si è avvalsi delle statistiche statunitensi sulle esportazioni risiede nel fatto che esse risultavano riunire all'interno di un unico codice della tariffa doganale le esportazioni del prodotto in esame ed anche nel fatto che il volume degli altri prodotti ricompresi nello stesso codice risultava insignificante sotto il profilo dell'esportazione nella Comunità.

(99)

Visti i limiti presentati dall'impiego dei dati Eurostat, un'alternativa alle statistiche statunitensi sulle esportazioni sarebbe consistita nell'utilizzare i dati contenuti nella denuncia. Questi dati sono stati ottenuti dai denuncianti da fonti riservate di market intelligence e l'impiego di tali dati sarebbe stato soggetto a questa limitazione. Tuttavia, a fini di completezza, l'andamento del volume delle importazioni, presentato in forma indicizzata, sarebbe risultato il seguente:

Tabella 4

Importazionidagli USA

2004

2005

2006

2007

PI

Valori indicizzati: 2005 = 100

0

100

1 359

15 059

15 394

(100)

Dal confronto della tabella 4 con la tabella 2 emerge che la Commissione ha operato una valutazione del volume delle importazioni del prodotto in esame effettuate nel corso del periodo analizzato più prudente di quella che avrebbe potuto in alternativa presentare. Va aggiunto che il quadro complessivo delle importazioni di cui alla tabella 4 è elaborato sulla base di dati riservati non pubblicabili, mentre le statistiche statunitensi sono dati di pubblico dominio.

(101)

Sulla base dei dati raccolti presso i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, l'andamento del volume delle esportazioni sarebbe risultato il seguente se si fosse applicato il metodo proposto dalla parte interessata:

Tabella 5

Importazionidagli USA

2004

2005

2006

2007

PI

Valori indicizzati: 2005 = 100

16

100

461

6 180

9 005

(102)

Il confronto tra la tabella 5 e la tabella 2 mostra che il metodo impiegato dalla Commissione e quello proposto da questa parte fanno emergere tendenze molto simili.

(103)

La stessa parte interessata ha sostenuto che, essendo il prodotto in esame costituito da biodiesel e miscele con un tenore di biodiesel superiore al 20 %, il volume delle importazioni di cui alla tabella 2 non potesse corrispondere esattamente al volume delle importazioni del prodotto in esame.

(104)

A questo proposito, è opportuno rilevare che dall'inchiesta non sono emerse importazioni del prodotto in esame, effettuate durante il PI, con un tenore di biodiesel superiore alla miscela B20, ma inferiore alla miscela B99. In altre parole, l'inchiesta non ha individuato importazioni del prodotto in esame classificabili con un altro codice dell'HTS degli USA a causa del loro basso tenore di biodiesel.

(105)

In base a quanto esposto finora si conclude che il volume delle importazioni presentato nella tabella 2 del regolamento provvisorio costituisce una stima attendibile, oggettiva e prudente delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame.

(106)

Una parte interessata ha obiettato che sarebbe stato opportuno distinguere le quantità esportate dagli USA avvalendosi del cosiddetto splash and dash dalle importazioni del prodotto in esame originario degli USA, in quanto le prime non possono essere considerate importazioni di origine statunitense.

(107)

Inoltre la stessa parte e il governo degli USA hanno osservato che, contrariamente a quanto affermato nei considerando 77 e 80 del regolamento provvisorio, non tutte le esportazioni dagli USA vengono considerate originarie degli USA. Negli Stati Uniti non esistono organismi che valutino o stabiliscano quale sia il paese di origine di un determinato prodotto destinato all'esportazione e non si può presumere che tutto il biodiesel in uscita dal territorio degli Stati Uniti sia originario degli Stati Uniti.

(108)

La stessa parte ha affermato inoltre che i regolamenti sull'origine stabiliti dal Census Bureau degli USA, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci esportate, non sono molto noti tra gli operatori del settore del biodiesel e che per tale motivo gli esportatori di biodiesel, nella «Shipper's Export Declaration» (SED), indicano di solito che le merci esportate sono di origine nazionale.

(109)

La parte ha ribadito inoltre quanto affermato nella fase provvisoria del procedimento, ovvero che i volumi importati nella Comunità avvalendosi del meccanismo dello splash and dash costituirebbero oltre il 40 % del prodotto in esame esportato dagli USA. A sostegno di tale affermazione la parte ha fatto riferimento ai dati sulle importazioni e sulle esportazioni statunitensi dei codici HTS 3824 90 4020 e 3824 90 4000, asserendo in pratica che tutto il biodiesel importato negli USA viene riesportato verso la Comunità con il ricorso al meccanismo splash and dash.

(110)

In merito a quanto sopra esposto, si osserva che può essere accolto il chiarimento richiesto dalle autorità statunitensi relativo al fatto che non esistono, negli USA, organismi che valutino o determinino l'origine di un determinato prodotto destinato all'esportazione.

(111)

L'affermazione secondo la quale lo splash and dash rappresenterebbe almeno il 40 % delle esportazioni statunitensi nella Comunità si basa sull'ipotesi che tutto il biodiesel importato negli USA sia alla fine riesportato nella Comunità secondo il meccanismo dello splash and dash, e che nessun quantitativo sia consumato negli USA oppure ulteriormente miscelato negli USA prima dell'esportazione.

(112)

Tuttavia, i dati presentati da tale parte indicano che negli anni dal 2004 al 2006 le importazioni sono state di gran lunga superiori alle esportazioni, il che fa supporre che negli Stati Uniti esista una domanda interna di biodiesel di altri paesi. Inoltre l'ipotesi di cui sopra è piuttosto semplicistica, dato che non tiene conto dei quantitativi di biodiesel miscelati negli USA ed esportati nella Comunità in cui: i) a conferire l'origine statunitense al prodotto di miscelazione sono le caratteristiche delle miscele, diverse da quelle delle materie di base che le compongono, oppure ii) a conferire l'origine statunitense all'intero prodotto di miscelazione è il fatto che la componente preponderante di biodiesel della miscela è di origine statunitense. In tale contesto, come già indicato al considerando 78 del regolamento provvisorio, si rammenta che le società statunitensi oggetto dell'inchiesta hanno dichiarato che non era possibile distinguere, all'interno dei quantitativi esportati nella Comunità o venduti sul mercato nazionale, tra i quantitativi prodotti negli USA od originari di tale paese e i quantitativi importati. Va inoltre aggiunto che, a quanto pare, l'origine è stata dichiarata correttamente dalle società statunitensi in questione, considerato che in tutti i casi il biodiesel di origine non statunitense è stato oggetto di ulteriore miscelazione negli USA. In effetti, nella maggior parte dei casi i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta sono grandi società o gruppi societari con società collegate nella Comunità, per i quali è difficile ipotizzare che non fossero a conoscenza della normativa vigente negli Stati Uniti e nella Comunità in materia di determinazione dell'origine.

(113)

Tenuto conto di quanto precede, si conclude che non vi sono motivi per distinguere chiaramente le importazioni effettuate nella Comunità attraverso il meccanismo splash and dash nel periodo in esame. Si ritiene anche che non vi sia motivo di considerare tali eventuali esportazioni come importazioni di origine non statunitense.

5.3.   Prezzi delle importazioni in dumping e sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

5.3.1.   Prezzo di vendita unitario

(114)

La tabella che segue mostra il prezzo di vendita unitario di tutte le importazioni originarie degli USA effettuate sul mercato comunitario durante il periodo in esame, sulla base di quanto illustrato ai considerando 81 e 82 del regolamento provvisorio.

Tabella 6

Totale delle importazioni dagli USA

2004

2005

2006

2007

PI

Prezzi in EUR/tonnellata

463

575

600

596

616

Indice: 2005 = 100

81

100

104

104

107

Fonte: statistiche statunitensi sulle esportazioni e risposte al questionario degli esportatori statunitensi inseriti nel campione.

(115)

Considerate le conclusioni definitive in merito al dumping e tenuto conto che è risultato che una società non effettuava il dumping dei suoi prodotti sul mercato comunitario, i prezzi di vendita unitari delle importazioni in dumping sul mercato comunitario sono stati calcolati separatamente e sono oggetto della tabella che segue:

Tabella 7

Importazioni in dumping dagli USA

2004

2005

2006

2007

PI

Prezzi in EUR/tonnellata

463

575

608

603

615

Indice: 2005 = 100

81

100

106

105

107

Fonte: statistiche statunitensi sulle esportazioni e risposte al questionario degli esportatori statunitensi inseriti nel campione e che praticavano il dumping.

(116)

I prezzi medi delle importazioni dagli USA hanno subito variazioni nel periodo in esame e hanno registrato un aumento complessivo del 6 % tra il 2005 e il PI.

5.3.2.   Sottoquotazione del prezzo (price undercutting)

(117)

Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita (adeguati a livello franco fabbrica) che i produttori comunitari del campione praticavano nei confronti di acquirenti indipendenti sul mercato comunitario è stata confrontata alla corrispondente media ponderata dei prezzi CIF delle importazioni in dumping dagli USA dei produttori esportatori statunitensi del campione, per i quali sono state accertate pratiche di dumping sul mercato comunitario. Se del caso, è stato applicato un adeguamento per tener conto dei dazi doganali, dei costi successivi all'importazione e delle differenze nella materia prima agricola utilizzata nella produzione di biodiesel, secondo quanto illustrato al considerando 84 del regolamento provvisorio.

(118)

Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che l'adeguamento per tener conto delle diverse materie prime agricole utilizzate era insufficiente in quanto non rifletteva correttamente il valore di mercato delle differenze. A loro avviso, queste differenze dovrebbero essere calcolate a partire dai prezzi dei vari tipi di biodiesel sul mercato comunitario e le hanno quantificate facendo riferimento alle quotazioni dei prezzi, merce sdoganata ad Anversa, pubblicate da un analista di mercato.

(119)

A questo proposito si fa osservare che l'adeguamento si basa sul complesso dei dati verificati, raccolti presso i produttori esportatori del campione e relativi alle loro attività negli USA; di conseguenza si basa sulle conclusioni dell'inchiesta che costituisce la fonte di informazione più attendibile. Inoltre le quotazioni dei prezzi a livello comunitario non sarebbero state una base adeguata per procedere a questo adeguamento, in quanto questi prezzi sarebbero stati influenzati dai prezzi delle importazioni in dumping originarie degli USA. L'argomentazione di cui sopra è stata quindi respinta.

(120)

Gli stessi produttori esportatori hanno sostenuto che l'adeguamento per tener conto delle diverse materie prime agricole utilizzate dovesse essere applicato unicamente alle vendite dei produttori esportatori del campione e non alle vendite dei produttori comunitari del campione, dato che le vendite di questi ultime sono costituite da miscele compatibili con le norme comunitarie.

(121)

Questa tesi è stata considerata non pertinente, in quanto l'adeguamento è stato operato per compensare le differenze a livello delle materie prime utilizzate e non le eventuali differenze inerenti al rispetto delle diverse norme applicabili a livello comunitario. Ne consegue che la suddetta tesi è stata respinta.

(122)

Il denunciante ha contestato la correttezza di questo adeguamento sostenendo che sia i produttori comunitari sia gli esportatori statunitensi usano una gamma di materie prime agricole e producono una gamma di miscele commercializzate su entrambi i mercati e di conseguenza dispongono delle stesse possibilità di scelta delle materie prime.

(123)

A questo proposito, va osservato che, per quanto sia i produttori comunitari sia i produttori esportatori statunitensi utilizzino una molteplicità di miscele a base di diverse materie prime agricole, la quota di queste materie prime nelle miscele può variare in maniera significativa da un produttore all'altro e anche da un cliente all'altro dello stesso produttore. L'inchiesta ha in effetti evidenziato che solo in pochissime occasioni le miscele vendute dai produttori comunitari inseriti nel campione coincidevano con quelle vendute sul mercato comunitario dai produttori esportatori del campione. Per fare in modo che i calcoli della sottoquotazione tenessero conto dei vari tipi di prodotto di biodiesel, è stato quindi ritenuto necessario un adeguamento che prendesse in considerazione le differenze delle materie prime agricole. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(124)

Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che per il calcolo del margine del pregiudizio è stato fatto riferimento ai prezzi CIF franco frontiera comunitaria e non ai prezzi ai quali il prodotto è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente. Hanno sostenuto la necessità di una rettifica dei calcoli che tenesse conto del valore delle vendite e delle quantità vendute al primo acquirente indipendente.

(125)

Questa tesi è stata ritenuta legittima limitatamente a due produttori esportatori e i calcoli del pregiudizio sono stati rettificati di conseguenza.

(126)

Alla luce di quanto sopra, il margine medio di sottoquotazione del prezzo nel PI, espresso in percentuale della media ponderata dei prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria, è risultato compreso tra il 18,9 % e il 31,9 %, e non tra il 18,9 % e il 33,0 % come stabilito nella fase provvisoria del procedimento.

5.4.   Situazione economica dell'industria comunitaria

(127)

Come si legge nei considerando da 107 a 110 del regolamento provvisorio, l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(128)

In realtà l'analisi provvisoria ha evidenziato un miglioramento dei risultati dell'industria comunitaria sotto il profilo di alcuni indicatori quantitativi, associato però a un notevole peggioramento della maggior parte degli indicatori della situazione finanziaria dell'industria comunitaria nel periodo in esame. Nonostante la capacità dell'industria comunitaria di raccogliere capitali per gli investimenti, l'utile sul capitale investito si è ridotto drasticamente nel PI e la redditività è scesa notevolmente nel periodo in esame.

(129)

Secondo una parte interessata, l'analisi sulla crescita dell'industria comunitaria (cfr. considerando 93 del regolamento provvisorio) non è corretta. Essa ha sostenuto che il regolamento provvisorio lascia intendere che il forte aumento della domanda di biodiesel sul mercato comunitario avrebbe dovuto determinare un analogo incremento della quota di mercato dell'industria comunitaria, mentre non esiste alcuna correlazione diretta tra aumento della domanda e quota di mercato.

(130)

La stessa parte ha inoltre contestato che si potessero considerare «pesantemente interessati» gli indici di pregiudizio citati al medesimo considerando 93 del regolamento provvisorio, ovvero la produzione, l'utilizzo degli impianti, la produttività, le vendite, la politica degli investimenti e l'utile sul capitale investito.

(131)

Si accoglie l'argomentazione relativa all'assenza di correlazione tra domanda e quota di mercato. Ciononostante, resta il fatto che tra il 2006 e il PI la quota di mercato dei produttori comunitari inseriti nel campione è cresciuta, moltiplicata per un fattore 1,2, mentre quella delle importazioni in dumping è cresciuta con un fattore di moltiplicazione pari approssimativamente a 17. Questo incremento relativamente consistente della quota di mercato detenuta dalle importazioni statunitensi deriva dai loro prezzi di vendita molto più bassi, come evidenziato nella tabella 7 e al considerando 126.

(132)

Quanto all'obiezione circa la valutazione complessiva di tutti i fattori di pregiudizio, si riconosce che non tutti sono peggiorati nel corso del periodo in esame. Sono stati però pesantemente interessati i fattori connessi alla situazione finanziaria dell'industria comunitaria, ovvero la redditività e l'utile sul capitale investito, e il fenomeno ha interessato anche la produttività, seppur in misura minore. Ciò deriva dal fatto che l'industria comunitaria si è dovuta adattare alla concorrenza delle importazioni in dumping dagli USA che determinavano il corso dei prezzi e ha scelto di mantenere la propria presenza sul mercato a scapito della redditività, invece che salvaguardare quest'ultima perdendo però quote di mercato.

(133)

Alcune parti interessate e il governo degli USA hanno sostenuto che la redditività e l'utile sul capitale investito dei produttori comunitari inseriti nel campione sono restati soddisfacenti, in termini assoluti, nel 2007 e nel PI, nonostante il forte calo registrato rispetto agli anni precedenti. A loro avviso, i livelli di redditività e di utile sul capitale investito ottenuti tra il 2004 e il 2006 non erano sostenibili e l'industria comunitaria del biodiesel, come tutte le industrie nascenti, avrebbe conosciuto un normale andamento altalenante di espansione e contrazione nel periodo in esame.

(134)

Si ricorda, a questo proposito, che nel periodo in esame, ovvero nell'analogo contesto di un mercato in fase di sviluppo, alcune società statunitensi inserite nel campione hanno ottenuto una redditività molto più elevata, superiore al 30 %. Va anche precisato che la redditività e l'utile sul capitale investito dell'industria comunitaria sono calati molto bruscamente tra il 2006 e 2007, proprio in coincidenza con il massiccio afflusso delle importazioni statunitensi di biodiesel.

(135)

Vari produttori comunitari hanno sostenuto che nella valutazione del pregiudizio dovesse essere presa in piena considerazione la situazione delle società comunitarie non inserite nel campione, soprattutto in quanto tra queste società sono stati accertati nel corso del periodo in esame numerosi casi di riduzione della produzione, chiusura degli impianti o rinvio di nuovi progetti.

(136)

Una parte interessata ha invece sostenuto che non è pertinente il riferimento, contenuto nel regolamento provvisorio, ai produttori comunitari non inseriti nel campione, in quanto i dati non verificati di produttori non inseriti nel campione non possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del pregiudizio. Questa stessa parte pone l'accento su dati di pubblico dominio da cui risulta che alcuni di questi produttori non inseriti nel campione realizzavano profitti.

(137)

Quanto a queste due ultime obiezioni, si ricorda che il regolamento provvisorio richiama nei considerando da 103 a 106 la situazione dei produttori comunitari non inseriti nel campione per fornire un'ulteriore indicazione del pregiudizio, senza che ciò abbia inciso sul calcolo degli indicatori del pregiudizio e del margine del pregiudizio, per il quale sono stati in effetti utilizzati dati verificati. È stata pertanto respinta la tesi avanzata da questa parte. In assenza di dati statistici disponibili o di singole informazioni sulla situazione di tutti i produttori comunitari non inseriti nel campione, non sono invece possibili calcoli precisi per i produttori comunitari nel loro complesso, come suggerito dai produttori comunitari stessi. L'argomentazione è stata quindi respinta.

(138)

In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti le conclusioni provvisorie sulla situazione economica dell'industria comunitaria, vengono confermati i considerando da 86 a 92 e da 94 a 106 del regolamento provvisorio.

(139)

Si conferma anche la conclusione di cui ai considerando da 107 a 110 del regolamento provvisorio circa il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(140)

Si ricorda che il volume delle importazioni in dumping dagli USA è aumentato considerevolmente nel periodo analizzato. Inoltre il massiccio afflusso delle importazioni oggetto di dumping, che ha coinciso esattamente con il peggioramento della situazione economica dell'industria comunitaria, non ha consentito a quest'ultima di fissare i suoi prezzi in funzione delle condizioni del mercato e degli aumenti dei costi, in quanto nel corso del periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono stati notevolmente inferiori ai suoi (fenomeno della sottoquotazione dei prezzi).

(141)

Si conferma perciò che il massiccio afflusso di importazioni in dumping dagli USA ha avuto un notevole impatto negativo sulla situazione economica dell'industria comunitaria durante il PI.

6.2.   Effetto di altri fattori

6.2.1.   Importazioni da altri paesi terzi

(142)

In assenza di osservazioni che giustifichino una modifica delle conclusioni provvisorie, si conferma che le importazioni da altri paesi terzi non possono aver contribuito in misura significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

6.2.2.   Evoluzione della domanda

(143)

Una parte interessata ha sostenuto che la contrazione della domanda tra il 2007 e il PI, per quanto trascurabile (- 0,5 %) avrebbe comunque causato un pregiudizio all'industria comunitaria: la sua tesi è che un ipotetico aumento del 10 % della domanda avrebbe determinato vendite supplementari per 205 733 tonnellate se l'industria comunitaria avesse conservato la quota di mercato del 29,8 %, registrata durante il PI.

(144)

Va osservato che le posizioni di questa parte si basano su ipotesi generiche e non confermate. Inoltre, l'incremento di 2,8 punti percentuali della quota di mercato dell'industria comunitaria tra il 2007 e il PI avvalorerebbe la conclusione di cui al considerando 121 del regolamento provvisorio, secondo cui il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non può essere attribuito alla contrazione trascurabile della domanda osservata tra il 2007 e il PI. In assenza di altre osservazioni sull'evoluzione della domanda sul mercato comunitario, si conferma il considerando 121 del regolamento provvisorio.

6.2.3.   Decisioni delle pubbliche autorità

(145)

Una parte interessata ha ribadito che la reintroduzione di imposte sull'energia in Germania avrebbe avuto effetti negativi sulla situazione economica dei produttori comunitari che riforniscono quel mercato, in quanto a seguito di tale misura la domanda di biodiesel B100, pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, avrebbe subito un crollo. In relazione alle conclusioni contenute nel considerando 123 del regolamento provvisorio, essa ha aggiunto che, anche se l'introduzione della norma che impone l'obbligo di miscelazione del 4,4 % per il gasolio per trasporti immesso sul mercato tedesco (B5) avesse compensato l'asserita diminuzione delle vendite di B100, il livello dei prezzi del B100 sarebbe diverso da quello del biodiesel da utilizzare nelle miscele B5. Ha affermato che l'unica materia prima agricola impiegata per la fabbricazione di B100 era la colza, che è più costosa, mentre per il biodiesel B5 si faceva ricorso a una serie di materie prime agricole, e ciò avrebbe influenzato negativamente il prezzo medio dei produttori comunitari.

(146)

A questo proposito, contrariamente a quanto sostenuto da tale parte, è opportuno ricordare che l'inchiesta ha dimostrato che il volume delle vendite dei produttori comunitari del campione che rifornivano il mercato tedesco è aumentato del 68 % tra il 2006 e il PI e ciò confermerebbe in effetti la conclusione provvisoria secondo cui l'eventuale diminuzione delle vendite di B100 sarebbe stata compensata dalla norma che impone l'obbligo di miscelazione. Va osservato anche che l'introduzione dal 1o agosto 2006 dell'imposta di 0,09 EUR per litro di biodiesel non ha determinato il crollo del mercato cui allude la suddetta parte, anche se le vendite di B100 si sono in effetti ridotte notevolmente nell'ultimo trimestre del PI, quando l'imposta è passata a 0,15 EUR il litro con decorrenza dal 1o gennaio 2008. Quanto all'effetto sui prezzi, le affermazioni della parte sono risultate infondate visto che il biodiesel utilizzato per entrambi i tipi di prodotto doveva essere conforme alle stesse norme con la conseguente possibilità di utilizzare lo stesso mix di materie prime agricole per entrambi questi carburanti biodiesel, per i quali non sussiste alcuna accertata differenziazione di prezzo. Per questi motivi, l'obiezione è stata respinta.

(147)

In assenza di altre osservazioni in merito alle decisioni delle pubbliche autorità, si conferma il considerando 124 del regolamento provvisorio.

6.2.4.   Capacità di produzione non utilizzata dei produttori comunitari

(148)

Una parte interessata, pur riconoscendo che il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori comunitari del campione è rimasto piuttosto elevato, ha sostenuto che l'eccesso di capacità di tali produttori costituirebbe comunque una causa di pregiudizio, in quanto determinerebbe costi fissi più elevati con conseguenti effetti negativi sulla redditività. Ha affermato anche che l'incremento del valore del patrimonio netto di questi produttori avrebbe determinato un aumento dei costi fissi in ragione di costi finanziari e di ammortamento maggiori.

(149)

A questo riguardo, si ricorda che dall'analisi particolareggiata della ripartizione tra costi variabili e fissi all'interno della struttura dei costi dell'industria comunitaria è risultato che i costi fissi rappresentavano soltanto il 6 % del totale dei costi (cfr. considerando 126 del regolamento provvisorio). Dall'analisi è emerso anche che questa percentuale ha subito oscillazioni di scarso rilievo nel periodo analizzato. Quanto all'affermazione relativa all'incidenza dell'incremento del valore del patrimonio netto sulla redditività, va osservato che l'incremento dei costi in termini assoluti non determina automaticamente un aumento del costo di produzione unitario. Quest'ultimo dipende in effetti dal volume della produzione, che ha conosciuto un progressivo aumento nel corso del periodo analizzato, come evidenziato dalla tabella 4 del regolamento provvisorio. I costi fissi più elevati in termini assoluti sono stati attribuiti al volume della produzione più elevato ed è su tali basi che è stata determinata la quota dei costi fissi in rapporto ai costi totali. Sono state pertanto respinte le argomentazioni addotte da questa parte interessata.

(150)

La stessa parte interessata ha sostenuto che l'eccesso complessivo di capacità dei produttori comunitari ha un impatto diretto sui prezzi, in quanto i produttori si farebbero una guerra spietata per strappare contratti a prezzi vicini ai costi marginali e di conseguenza i produttori con un tasso di utilizzo degli impianti elevato devono essere stati quelli che hanno praticato la politica delle vendite più aggressiva per applicare prezzi più bassi dei concorrenti. A sostegno di questa affermazione, la parte ha presentato una dichiarazione allegata al bilancio dell'anno 2007 di una società del campione.

(151)

Le affermazioni di questa parte non sono risultate suffragate da alcun elemento di prova, in quanto la citata dichiarazione non conteneva alcun riferimento alla presunta guerra dei prezzi dovuta all'eccesso di capacità. La dichiarazione faceva riferimento, invece, all'aumento dell'imposta sull'energia, deciso dal governo tedesco per il biodiesel B100 a decorrere dal 1o gennaio 2008, che ha stimolato la concorrenza sul mercato del biodiesel B5. Stante quanto precede, l'obiezione è stata respinta.

(152)

In assenza di altre osservazioni relative alla capacità di produzione non utilizzata dei produttori comunitari, si confermano i considerando da 125 a 128 del regolamento provvisorio.

6.2.5.   Aumento della domanda delle materie prime agricole e aumento dei prezzi

(153)

Una parte interessata e il governo degli USA hanno affermato che nessuna delle argomentazioni dei considerando da 129 a 133 del regolamento provvisorio fa presente il fatto che dal 2004 negli Stati Uniti i prezzi dell'olio di soia, dell'olio di palma e di canola si mantengono stabilmente molto al di sotto di quelli della colza nella Comunità, situazione questa che determina un vantaggio concorrenziale notevole per il biodiesel importato dagli USA.

(154)

È opportuno ricordare che compito dell'inchiesta è stabilire se le importazioni oggetto di dumping (in termini di prezzi e di volumi) abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria o se questo pregiudizio notevole sia stato determinato da altri fattori. A questo proposito l'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base fa riferimento alla necessità di dimostrare che il livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping causi pregiudizio. Esso menziona pertanto solo la differenza tra i prezzi e non esige un'analisi dei fattori che incidono sul loro livello.

(155)

In pratica, l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell'industria comunitaria è esaminato essenzialmente dal punto di vista della vendita a prezzi sensibilmente inferiori (sottoquotazione), del compressione o della depressione dei prezzi. A tal fine vengono messi a confronto i prezzi delle esportazioni oggetto di dumping e i prezzi di vendita dell'industria comunitaria; è possibile che talvolta i prezzi all'esportazione utilizzati per calcolare il pregiudizio debbano essere adeguati per disporre di dati comparabili. Di conseguenza, in questo contesto il ricorso agli adeguamenti serve unicamente a garantire che la differenza di prezzo sia stabilita su una base comparabile. Da ciò risulta evidente che i prezzi delle materie prime nel paese esportatore non possono, in linea di principio, essere un altro fattore di pregiudizio.

(156)

Ciò è confermato anche dal testo dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, che fa riferimento ai fattori noti diversi dalle importazioni in dumping. Nell'elenco degli altri fattori noti citati nell'articolo non figura alcun fattore che incida sul livello di prezzo delle importazioni oggetto di dumping. In sintesi, se le importazioni sono effettuate in dumping, anche se hanno beneficiato di un'evoluzione favorevole del prezzo delle materie prime, non si ritiene che tale evoluzione possa costituire un altro fattore di pregiudizio.

(157)

Di conseguenza, l'analisi dei fattori che incidono sul livello di prezzo delle importazioni oggetto di dumping, come ad esempio il presunto vantaggio concorrenziale dovuto ai prezzi più bassi delle materie prime, non può essere considerato decisivo e andrebbe al di là di quanto disposto dal regolamento di base.

(158)

Fatto salvo quanto precede, va comunque ricordato che nel corso del PI si è registrato un aumento generalizzato dei prezzi dei prodotti agricoli in tutto il mondo e che nello stesso periodo l'incremento del prezzo dell'olio di soia (principale materia prima agricola utilizzata dai produttori del paese in esame) è stato più marcato rispetto a quello dell'olio di colza. Questi aumenti dei costi negli USA non si sono però ripercossi sui prezzi delle importazioni in dumping nel mercato comunitario, nettamente inferiori rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria.

(159)

Stante quanto precede, l'obiezione avanzata da queste parti è stata respinta.

(160)

In assenza di altre osservazioni relative all'aumento della domanda di materie prime agricole e al progressivo incremento dei prezzi, si confermano i considerando da 129 a 136 del regolamento provvisorio.

6.2.6.   Evoluzione del prezzo del diesel minerale

(161)

Una parte interessata ha ribadito la posizione già espressa (cfr. considerando 134 del regolamento provvisorio) e ha aggiunto che i prezzi del diesel minerale determinerebbero un tetto al di sopra del quale i produttori di biodiesel non potrebbero aumentare i loro prezzi in misura corrispondente all'aumento del costo delle materie prime agricole.

(162)

A questo proposito, si osserva che tutti i produttori comunitari rifornivano mercati dove sono stati fissati obiettivi per quanto concerne la miscelazione obbligatoria. Inoltre nella maggior parte degli Stati membri la defiscalizzazione applicata al biodiesel fa sì che il suo prezzo sia confrontabile a quello del diesel minerale maggiorato di un fattore per tener conto dell'imposta sull'energia cui il diesel minerale è soggetto. Pur ammettendo una certa correlazione con i prezzi petroliferi, ciò comporta, come peraltro stabilito dall'inchiesta, che il biodiesel possa per i motivi suddetti essere in effetti venduto a prezzi più elevati del diesel minerale. La parte non ha neppure presentato elementi di prova convincenti che dimostrassero che i prezzi del diesel minerale, molto elevati nella seconda metà del PI, abbiano esercitato una pressione sui prezzi del biodiesel dei produttori comunitari durante il PI.

(163)

In assenza di ulteriori osservazioni sull'evoluzione del prezzo del diesel minerale, si conclude che questo fattore non ha causato pregiudizio all'industria comunitaria.

6.2.7.   Importanza dell'ubicazione degli impianti di produzione di biodiesel nella Comunità

(164)

In assenza di altre osservazioni relative all'ubicazione degli impianti di produzione di biodiesel nella Comunità, si confermano i considerando da 137 a 139 del regolamento provvisorio.

6.2.8.   Produttori collegati agli esportatori USA

(165)

In assenza di ulteriori osservazioni circa l'impatto delle importazioni dagli USA effettuate dai produttori comunitari collegati ai produttori esportatori statunitensi, si conferma il considerando 140 del regolamento provvisorio.

6.2.9.   Conclusioni sul nesso di causalità

(166)

Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 141 a 143 del regolamento provvisorio.

7.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

7.1.   Industria comunitaria

(167)

I produttori dell'industria comunitaria hanno approvato le conclusioni provvisorie della Commissione loro comunicate e hanno confermato che le misure sarebbero nel loro interesse.

(168)

Una parte interessata ha sostenuto che le misure non sarebbero nell'interesse dell'industria comunitaria in quanto determinerebbero uno spostamento dei flussi commerciali, ovvero uno spostamento a favore delle importazioni da paesi non assoggettati alle misure per i seguenti motivi: i) il perdurare della necessità per gli operatori del mercato comunitario di approvvigionarsi di biodiesel meno costoso a base di olio di soia e palma da integrare con il più costoso biodiesel di colza, prodotto dall'industria comunitaria, e ii) l'insufficienza del biodiesel a base di olio di colza a soddisfare la domanda.

(169)

Va a questo proposito rilevato che, per quanto la colza sia la principale materia agricola utilizzata dai produttori dell'industria comunitaria per la fabbricazione di biodiesel, essi utilizzano anche altre materie prime agricole, quali l'olio di soia e l'olio di palma. Il motivo per cui i produttori dell'industria comunitaria non hanno potuto fare più ampio ricorso all'olio di soia e all'olio di palma risiede tuttavia nel fatto che molto spesso il prezzo di altre materie prime agricole era più elevato di quello delle importazioni in dumping di biodiesel ottenuto a partire da quelle medesime materie prime agricole. Si prevede quindi che l'istituzione delle misure porterebbe al ripristino di condizioni di mercato normali anche sotto questo profilo, consentendo ai produttori dell'industria comunitaria di adattare con più efficienza la loro produzione in base ai vari tipi di biodiesel di cui il mercato comunitario ha bisogno. Di conseguenza la tesi avanzata è stata respinta.

(170)

In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'industria comunitaria, si confermano i considerando da 145 a 147 del regolamento provvisorio.

7.2.   Importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità

(171)

In assenza di reazioni degli importatori successive all'istituzione delle misure provvisorie, si conclude che le misure avranno, con ogni probabilità, un impatto irrilevante per quanto concerne gli importatori/operatori commerciali.

7.3.   Utilizzatori nella Comunità

(172)

In assenza di reazioni degli utilizzatori successive all'istituzione delle misure provvisorie, si conclude che le misure avranno, con ogni probabilità, un impatto irrilevante per quanto li concerne.

7.4.   Fornitori di materie prime nella Comunità

(173)

In assenza di reazioni dei fornitori successive all'istituzione delle misure provvisorie, si confermano i considerando da 154 a 156 del regolamento provvisorio.

7.5.   Altri interessi

(174)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha sostenuto che, se il prezzo del biodiesel nella Comunità dovesse, a causa delle misure, salire a prezzi non competitivi con quelli del diesel minerale, i costruttori automobilistici che hanno investito nella produzione di veicoli alimentabili con biodiesel potrebbero non raccogliere i frutti dei loro investimenti, ovvero non riuscire a vendere questi veicoli.

(175)

A questo proposito, si osserva che quanto ipotizzato dalla parte potrebbe verificarsi anche in assenza di qualsiasi misura, ove i prezzi del diesel minerale (che dipendono dai prezzi del petrolio greggio) dovessero scendere tanto da diventare più competitivi di quelli del biodiesel. Sembrerebbe assurdo ipotizzare che l'industria automobilistica abbia investito senza considerare questo parametro. Questo argomento è stato perciò respinto.

(176)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un'associazione di agricoltori comunitari ha manifestato il proprio sostegno alla denuncia, sostenendo che le importazioni di biodiesel dagli USA hanno privato i produttori comunitari di semi oleosi di un mercato di circa 6 milioni di tonnellate, pari a circa l'11 % della produzione comunitaria di semi oleosi nel 2007 e 2008 e determinato una flessione di 90 EUR la tonnellata del valore potenziale della colza utilizzata per scopi non alimentari. Non è stato però possibile verificare queste osservazioni tardive.

7.6.   Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi

(177)

Una delle parti interessate ha ribadito la sua osservazione circa l'incoerenza tra le misure antidumping e la politica dell'Unione europea volta a promuovere l'impiego dei biocarburanti. Ha aggiunto che per sviluppare il suo mercato del biodiesel l'Unione europea non può dipendere solo dal biodiesel di produzione comunitaria ottenuto dalla colza.

(178)

La risposta alla suddetta osservazione è contenuta nella sezione 7.6 del regolamento provvisorio, mentre per quanto riguarda la questione del biodiesel ottenuto dalla colza cui la parte fa riferimento si rinvia anche al considerando 169 del presente regolamento.

(179)

In assenza di altre osservazioni riguardo agli effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi, si confermano i considerando da 157 a 159 del regolamento provvisorio.

7.7.   Conclusioni sull'interesse della Comunità

(180)

Stante quanto precede, si conclude che in questo caso non esistono valide ragioni contro l'istituzione di dazi antidumping.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(181)

Diverse parti interessate e il governo degli USA hanno contestato la conclusione provvisoria secondo cui il margine di profitto ragionevolmente realizzabile da un'industria di questo tipo operante in condizioni normali di concorrenza sarebbe del 15 %.

(182)

Una parte interessata ha sostenuto che il margine di profitto dell'industria comunitaria, impiegato ai fini della determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio, dovrebbe essere fissato al livello del profitto realizzato dall'industria comunitaria durante il PI, ovvero al 5,7 %, che è un valore compreso all'interno dell'intervallo dei margini di profitto realizzati per prodotti di base come il biodiesel. A sostegno della propria tesi, la parte interessata ha fatto riferimento ai profitti ottenuti dai produttori statunitensi di etanolo e oli vegetali e dalle raffinerie di petrolio.

(183)

Si rammenta che il livello di eliminazione del pregiudizio deve essere fondato su una valutazione del profitto che l'industria può ragionevolmente prevedere di realizzare sulle vendite del prodotto simile sul mercato comunitario in assenza delle importazioni oggetto di dumping. In una qualsiasi inchiesta, il profitto realizzato all'inizio del periodo in esame può essere ragionevolmente considerato corrispondente al profitto realizzato in assenza di importazioni oggetto di dumping. Nel caso di specie, nei primi anni del periodo in esame (dal 2004 al 2006) le importazioni dagli USA non hanno mai superato l'1 % in termini di quota di mercato e si può quindi ragionevolmente concludere che tale fase sia stata caratterizzata dall'assenza di importazioni in dumping. È stato quindi considerato ragionevole utilizzare il profitto medio conseguito in tale fase dall'industria comunitaria quale base per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire gli investimenti produttivi di questa nuova industria. In relazione all'affermazione della parte interessata, l'inchiesta ha anche dimostrato che i profitti realizzati dai principali produttori esportatori statunitensi nelle loro attività nazionali connesse al biodiesel erano di molto superiori al profitto impiegato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio. Per questi motivi l'obiezione è stata respinta.

(184)

Alcune obiezioni di società statunitensi, che riguardano la conversione dei dazi ad valorem in dazi fissi e per le quali si rinvia al considerando 193, hanno messo in evidenza che l'importo ad valorem dell'underselling (vendite sottocosto) è stato calcolato come il rapporto tra il totale dell'underselling e il prezzo CIF adeguato (v. adeguamento citato al considerando 117), mentre si sarebbe dovuto utilizzare il prezzo CIF non adeguato, come si è fatto per calcolare il margine di dumping ad valorem. Per tutte le società statunitensi inserite nel campione sono stati pertanto ricalcolati i livelli ad valorem di eliminazione del pregiudizio.

(185)

In assenza di altre osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, per stabilire i prezzi non pregiudizievoli è stato applicato lo stesso metodo descritto ai considerando 164 e 165 del regolamento provvisorio. Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato in percentuale sul valore totale CIF all'importazione non adeguato.

8.2.   Forma e livello dei dazi

(186)

Stante quanto precede e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping senza che venga superato il margine di dumping accertato.

(187)

Alla luce delle osservazioni fatte pervenire da alcune parti interessate successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e tenuto conto delle revisioni esposte nel presente regolamento, alcuni margini sono stati modificati.

(188)

Nel parallelo procedimento antisovvenzioni vengono tuttavia istituiti anche dazi compensativi sulle importazioni di biodiesel originarie degli USA. Le sovvenzioni riscontrate nel corso dell'inchiesta parallela non sono sovvenzioni all'esportazione e pertanto si ritiene che non abbiano inciso né sul prezzo all'esportazione né sul corrispondente margine di dumping. Considerato che entrambi i procedimenti trattano il complesso delle stesse importazioni, è quindi possibile istituire i dazi antidumping contestualmente ai dazi compensativi se e in quanto entrambi i dazi, considerati congiuntamente, non superano il margine di eliminazione del pregiudizio (regola del dazio inferiore).

(189)

Una parte ha sostenuto che nel caso di specie le istituzioni dovrebbero avvalersi del loro potere discrezionale per non applicare la regola del dazio inferiore, la cui applicazione non sarebbe giustificata per i seguenti motivi:

a)

esiste un'ampia gamma di situazioni critiche che i produttori comunitari di biodiesel non inseriti nel campione devono affrontare e che non possono essere prese in considerazione nei calcoli del margine del pregiudizio;

b)

nel determinare le misure da istituire più idonee, occorre tener conto degli interessi dell'industria comunitaria nel suo complesso, prendendo in considerazione anche gli interessi dei produttori più vulnerabili che sono stati i più esposti alla concorrenza sleale e le cui attività non hanno potuto raggiungere il volume critico che avrebbe giustificato la loro inclusione nel campione;

c)

l'inchiesta ha accertato pratiche di dumping e di sovvenzionamento di notevole entità, che sono la causa principale della situazione critica dei produttori di biodiesel, compresi quelli non inseriti nel campione.

(190)

A questo proposito si osserva che il margine di pregiudizio stabilito mediante la presente inchiesta viene ritenuto idoneo a eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell'industria comunitaria oggetto dell'inchiesta. Dato che l'inchiesta si è concentrata sulla situazione di questi produttori, non è possibile operare un calcolo preciso per i produttori comunitari nel loro complesso, come proposto da questa parte. Sono pertanto questi elementi più generali che non consentono alle istituzioni di derogare all'obbligo giuridico di applicare la regola del dazio inferiore.

(191)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping sono state fissate confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio, i margini di dumping e le aliquote del dazio compensativo. I dazi antidumping proposti sono pertanto i seguenti:

Società

Margine di pregiudizio

Margine di dumping

Aliquota del dazio compensativo

Aliquotadel dazio antidumping

Archer Daniels Midland Company

54,5 %

10,1 %

35,1 %

10,1 %

Cargill Inc.

minimo

34,5 %

0 %

Green Earth Fuels of Houston LLC

51,3 %

88,4 %

39,0 %

12,3 %

Imperium Renewables Inc.

41,6 %

29,5 %

29,1 %

12,5 %

Peter Cremer North America LP

77,2 %

39,2 %

41,0 %

36,2 %

World Energy Alternatives LLC

46,1 %

52,3 %

37,6 %

8,5 %

Società che hanno collaborato, ma non inserite nel campione

55,3 %

33,5 %

36,0 %

19,3 %

(192)

Considerato che il dazio antidumping sarà applicato alle miscele contenenti in peso più del 20 % di biodiesel, in misura proporzionale al loro tenore di biodiesel, si considera opportuno, per un'applicazione efficace delle misure da parte delle autorità doganali degli Stati membri, determinare i dazi come importi fissi sulla base del tenore di biodiesel.

(193)

Alcune parti hanno contestato il metodo impiegato per convertire i dazi ad valorem in dazi fissi. A loro avviso, i valori CIF che avrebbero dovuto essere utilizzati per la conversione del dazio ad valorem in dazio fisso avrebbero dovuto essere i valori CIF effettivi e non quelli adeguati per tener conto delle differenze delle materie prime, secondo quanto illustrato ai considerando 83 e 84 del regolamento provvisorio.

(194)

Dall'esame di questa tesi è in effetti risultato che per la conversione dei dazi ad valorem in dazi fissi erano stati utilizzati i valori CIF adeguati. È però emerso anche che gli stessi valori erano stati impiegati come base per esprimere l'importo dell'underselling in dazio ad valorem. È stato quindi necessario procedere a una prima rettifica nell'esprimere l'importo dell'underselling come percentuale del valore totale CIF all'importazione. È su queste basi che i margini di pregiudizio sono stati modificati di conseguenza. Il successivo calcolo dei dazi fissi non ha tuttavia evidenziato alcuna differenza rispetto alle aliquote del dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento provvisorio, in quanto il dazio ad valorem più elevato è stato del tutto compensato dai prezzi CIF più bassi (non più adeguati, ma effettivi), utilizzati per la conversione dei dazi ad valorem in dazi fissi.

(195)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili ad alcune società a titolo individuale, quali indicate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle conclusioni della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Queste aliquote (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società indicate, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati, fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione o denominazione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(196)

Le eventuali richieste di applicazione di un'aliquota individuale del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (10) corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o a cambiamenti a livello delle entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(197)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

(198)

Per garantire la parità di trattamento tra eventuali nuovi produttori esportatori e le società che hanno collaborato all'inchiesta ma che non sono state inserite nel campione (elencate nell'allegato I del presente regolamento), si ritiene opportuno prevedere che la media ponderata del dazio istituito nei confronti di dette società venga applicata anche ai nuovi esportatori, i quali non avrebbero comunque diritto a un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica nei casi in cui si sia fatto ricorso al campionamento.

8.3.   Impegni

(199)

Alcuni produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato hanno offerto impegni sui prezzi, secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Considerato il prezzo notevolmente variabile della materia prima, il prodotto non si presta ad impegni su prezzi fissi. Le società hanno proposto un'indicizzazione periodica dei prezzi minimi all'importazione in rapporto alle fluttuazioni dei prezzi dell'olio di colza. Hanno altresì proposto prezzi minimi all'importazione per tre tipi di prodotto per tener conto della varietà di prodotti importati (biodiesel a base di olio di soia, olio di palma o olio di canola) in base ai coefficienti delle materie prime agricole accertati durante il PI.

(200)

Per quanto concerne le offerte dei produttori esportatori che hanno collaborato, la base per la fissazione di un prezzo minimo all'importazione indicizzato era in media del 7-8 % inferiore al prezzo non pregiudizievole stabilito durante il PI. Inoltre i coefficienti proposti per calcolare i prezzi minimi all'importazione adeguati per i tipi di prodotto citati non erano corretti in quanto facevano riferimento al PI. In effetti, tenuto conto che questi coefficienti, che dipendono dalla differenza di prezzo delle materie prime agricole, sono soggetti a continue oscillazioni, è possibile che essi siano cambiati notevolmente rispetto a quanto osservato durante il PI. La proposta di indicizzare i prezzi minimi all'importazione del biodiesel a base di soia e del biodiesel a base di olio di palma in rapporto alle oscillazioni di prezzo dell'olio di colza non è stata considerata idonea in quanto si baserebbe sull'andamento dei prezzi di una materia prima diversa da quelle utilizzate nella produzione del prodotto in esame esportato.

(201)

Stante quanto precede e senza affrontare gli aspetti pratici dell'accettazione degli impegni in rapporto alle singole società, si è ritenuto di dover respingere gli impegni, in quanto il metodo per la determinazione dei prezzi minimi all'importazione non era corretto e il livello dei prezzi minimi all'importazione offerti non era tale da eliminare il dumping pregiudizievole.

8.4.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori e monitoraggio speciale

(202)

Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha richiesto misure speciali per evitare la possibile elusione delle misure, tenuto conto del fatto che il mercato in esame è il mercato globale di un prodotto primario con caratteristiche di prodotto fungibile commercializzato attraverso vari canali di vendita.

(203)

Stante quanto precede, si ritiene opportuno monitorare attentamente le importazioni di biodiesel di ogni provenienza, in modo da agevolare una reazione rapida e adeguata ove le circostanze lo richiedessero.

(204)

In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, che rientrano attualmente nei codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909787), originari degli USA.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate è la seguente:

Società

Aliquota del dazio antidumping, in euro per tonnellata netta

Codice addizionale TARIC

Archer Daniels Midland Company, Decatur

68,6

A933

Cargill Inc., Wayzata

0

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

70,6

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

76,5

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

198,0

A937

World Energy Alternatives LLC, Boston

82,7

A939

Società elencate nell'allegato

115,6

cfr. allegato

Tutte le altre società

172,2

A999

Il dazio antidumping sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

3.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 193/2009, di cui ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824909787), originario degli USA. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio antidumping definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori,

Articolo 3

Qualora una parte degli USA fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie degli USA nel corso del periodo dell'inchiesta (1o aprile 2007 - 31 marzo 2008), che non è collegata ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e che, successivamente alla fine del periodo dell'inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nella Comunità, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato non inseriti nel campione, pari a 115,6 EUR la tonnellata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2)  GU L 67 del 12.3.2009, pag. 22.

(3)  GU L 67 del 12.3.2009, pag. 50.

(4)  L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base recita: «Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.»

(5)  Diversamente da quelle società che avevano ricevuto il modulo per il campionamento, ma non lo avevano restituito.

(6)  Voce 3826 00 in cui rientrerebbero «il biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi».

(7)  «I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.»

(8)  Causa T-348/05: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, 10 settembre 2008, punti da 61 a 63.

(9)  Causa T-348/05: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, 10 settembre 2008, punti da 61 a 63.

(10)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.


ALLEGATO

Produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato, non inseriti nel campione

Nome della società

Città

Codice addizionale TARIC

American Made Fuels, Inc.

Canton

A940

AG Processing Inc.

Omaha

A942

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

Arkansas SoyEnergy Group

DeWitt

A940

Arlington Energy, LLC

Mansfield

A940

Athens Biodiesel, LLC

Athens

A940

Beacon Energy

Cleburne

A940

Biodiesel of Texas, Inc.

Denton

A940

BioDiesel One Ltd

Southington

A940

Buffalo Biodiesel, Inc

Tonawanda

A940

BullDog BioDiesel

Ellenwood

A940

Carbon Neutral Solutions, LLC

Mauldin

A940

Central Iowa Energy, LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Community Fuels

Stockton

A940

Delta BioFuels, Inc.

Natchez

A940

Diamond Biofuels

Mazon

A940

Direct Fuels

Euless

A940

Eagle Creek Fuel Services, LLC

Baltimore

A940

Earl Fisher Bio Fuels

Chester

A940

East Fork Biodiesel, LLC

Algona

A940

ECO Solutions, LLC

Chatsworth

A940

Ecogy Biofuels, LLC

Tulsa

A940

ED & F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels, Inc.

Madison

A940

Fuel & Lube, LLC

Richmond

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

Geo Green Fuels, LLC

Houston

A940

Georgia Biofuels Corp.

Loganville

A940

Green River Biodiesel, Inc.

Moundville

A940

Griffin Industries, Inc.

Cold Spring

A940

High Plains Bioenergy

Guymon

A940

Huish Detergents, Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries, Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Indiana Flex Fuels

LaPorte

A940

Innovation Fuels, Inc.

Newark

A940

Iowa Renewable Energy, LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels, LLC

Erie

A940

Leland Organic Corporation

Leland

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC

Wilton

A940

Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC

Claypool

A940

Memphis Biofuels, LLC

Memphis

A942

Middle Georgia Biofuels

East Dublin

A940

Middletown Biofuels, LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

New Fuel Company

Dallas

A940

North Mississippi Biodiesel

New Albany

A940

Northern Biodiesel, Inc.

Ontario

A940

Northwest Missouri Biofuels, LLC

St. Joseph

A940

Nova Biofuels Clinton County, LLC

Clinton

A940

Nova Biosource

Senaca

A940

Organic Fuels, Ltd

Houston

A940

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Paseo Cargill Energy, LLC

Kansas City

A940

Peach State Labs, Inc.

Rome

A940

Perihelion Global, Inc.

Opp

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

Pinnacle Biofuels, Inc.

Crossett

A940

PK Biodiesel

Woodstock

A940

Pleasant Valley Biofuels, LLC

American Falls

A940

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

Red Birch Energy, Inc.

Bassett

A940

Red River Biodiesel Ltd.

New Boston

A940

REG Ralston, LLC

Ralston

A940

Renewable Energy Products, LLC

Santa Fe Springs

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

Safe Renewable Corp.

Conroe

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Scott Petroleum

Itta Bena

A942

Seminole Biodiesel

Bainbridge

A940

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel, LLC

Albert Lea

A940

Sunshine BioFuels, LLC

Camilla

A940

TPA Inc.

Warren

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels, Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsbourgh

A940

Valco Bioenergy

Harlingen

A940

Vanguard Synfuels, LLC

Pollock

A940

Vinmar Overseas, Ltd

Houston

A938

Vitol Inc.

Houston

A940

Walsh Bio Diesel, LLC

Mauston

A940

Western Dubque Biodiesel, LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy, LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940


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