21.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/30 |
DECISIONE 2010/788/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2010
concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 14 maggio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/369/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1), in seguito all’adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1807 (2008) («UNSCR 1807 (2008)») il 31 marzo 2008. |
(2) |
Il 1o dicembre 2010 il Comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR 1533 (2004)») ha modificato l'elenco delle persone ed entità che sono oggetto di misure restrittive. |
(3) |
La procedura volta a modificare l'allegato della presente decisione dovrebbe includere la comunicazione alle persone e alle entità indicate dei motivi di inserimento nell'elenco per dare loro la possibilità di formulare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona o l'entità interessate. |
(4) |
La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi. |
(5) |
La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. |
(6) |
La posizione comune 2008/369/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente decisione. |
(7) |
Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (2), e nel regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (3). |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della Repubblica democratica del Congo (RDC) di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o meno di detto territorio.
2. Sono altresì vietati:
(a) |
la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della RDC; |
(b) |
il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso ovvero per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della RDC. |
Articolo 2
1. L’articolo 1 non si applica:
(a) |
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, al finanziamento, ai servizi di intermediazione e ad altri servizi pertinenti agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente al sostegno della missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) o ad uso di quest’ultima; |
(b) |
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella RDC da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale; |
(c) |
alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo o alla fornitura di assistenza tecnica e formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali. |
2. La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e di qualsiasi materiale connesso o la fornitura di servizi o di assistenza tecnica e di formazione di cui al paragrafo 1 sono soggetti all’autorizzazione preliminare delle competenti autorità degli Stati membri.
3. Gli Stati membri inviano al comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione UNSCR 1533 (2004) («comitato delle sanzioni») previa notifica delle spedizioni di armamenti e di materiale connesso destinati alla RDC o della fornitura di assistenza tecnica, di finanziamento, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nella RDC, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la consegna e dell’itinerario delle spedizioni.
4. Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1 caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (4). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’uso fraudolento di autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 2 e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.
Articolo 3
Le misure restrittive previste all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:
— |
persone o entità che violano l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1, |
— |
capi politici e militari di gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi, |
— |
capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall’estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento, |
— |
capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile, |
— |
persone attive nella RDC che commettono gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati, |
— |
le persone che ostruiscono l’accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione orientale della RDC, |
— |
le persone o entità che sostengono i gruppi armati illegali nella regione orientale della RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali. |
L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato.
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate all’articolo 3.
2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni:
(a) |
stabilisce in anticipo e caso per caso che tale ingresso o transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; |
(b) |
giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, vale a dire la pace e la riconciliazione nazionale nella RDC e la stabilità nella regione; |
(c) |
autorizza in anticipo e caso per caso il transito di persone che ritornano nel territorio del loro Stato di cittadinanza o che partecipano agli sforzi volti ad assicurare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale. |
4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.
Articolo 5
1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all’articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o entità ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell’allegato.
2. Non sono messi a disposizione fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:
(a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
(b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
(c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità alle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi o attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati; |
(d) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione; |
(e) |
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all’articolo 3, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni. |
4. Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro quattro giorni lavorativi da tale notifica.
5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
(a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure |
(b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.
Articolo 6
Il Consiglio modifica l'elenco riportato nell'allegato in funzione delle decisioni del Consiglio di Sicurezza o del comitato delle sanzioni.
Articolo 7
1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un’entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l'entità interessata.
Articolo 8
1. L'allegato indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.
2. L’allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o del comitato per le sanzioni.
Articolo 9
La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in considerazione delle determinazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Articolo 10
La posizione comune 2008/369/PESC è abrogata.
Articolo 11
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.
Per il Consiglio
La presidente
J. SCHAUVLIEGE
(1) GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84.
(2) GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1.
(3) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.
(4) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
ALLEGATO
a) |
Elenco delle persone di cui agli articoli 3, 4 e 5
|
b) |
Elenco delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5
|