21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/30


DECISIONE 2010/788/PESC DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 maggio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/369/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1), in seguito all’adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1807 (2008) («UNSCR 1807 (2008)») il 31 marzo 2008.

(2)

Il 1o dicembre 2010 il Comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR 1533 (2004)») ha modificato l'elenco delle persone ed entità che sono oggetto di misure restrittive.

(3)

La procedura volta a modificare l'allegato della presente decisione dovrebbe includere la comunicazione alle persone e alle entità indicate dei motivi di inserimento nell'elenco per dare loro la possibilità di formulare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona o l'entità interessate.

(4)

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. La presente decisione dovrebbe essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(5)

La presente decisione rispetta inoltre pienamente gli obblighi contratti dagli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e la natura giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

(6)

La posizione comune 2008/369/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(7)

Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (2), e nel regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della Repubblica democratica del Congo (RDC) di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o meno di detto territorio.

2.   Sono altresì vietati:

(a)

la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della RDC;

(b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso ovvero per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque entità o persona non governativa che opera nel territorio della RDC.

Articolo 2

1.   L’articolo 1 non si applica:

(a)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, al finanziamento, ai servizi di intermediazione e ad altri servizi pertinenti agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente al sostegno della missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC) o ad uso di quest’ultima;

(b)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella RDC da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

(c)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo o alla fornitura di assistenza tecnica e formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali.

2.   La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e di qualsiasi materiale connesso o la fornitura di servizi o di assistenza tecnica e di formazione di cui al paragrafo 1 sono soggetti all’autorizzazione preliminare delle competenti autorità degli Stati membri.

3.   Gli Stati membri inviano al comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione UNSCR 1533 (2004) («comitato delle sanzioni») previa notifica delle spedizioni di armamenti e di materiale connesso destinati alla RDC o della fornitura di assistenza tecnica, di finanziamento, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nella RDC, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la consegna e dell’itinerario delle spedizioni.

4.   Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 1 caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (4). Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l’uso fraudolento di autorizzazioni concesse ai sensi del paragrafo 2 e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.

Articolo 3

Le misure restrittive previste all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle seguenti persone e, se del caso, entità designate dal comitato delle sanzioni:

persone o entità che violano l’embargo sulle armi e le misure connesse di cui all’articolo 1,

capi politici e militari di gruppi armati stranieri attivi nella RDC che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi,

capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall’estero, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento,

capi politici e militari attivi nella RDC che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile,

persone attive nella RDC che commettono gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini o le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati,

le persone che ostruiscono l’accesso agli aiuti umanitari o la distribuzione di questi ultimi nella regione orientale della RDC,

le persone o entità che sostengono i gruppi armati illegali nella regione orientale della RDC attraverso il commercio illecito di risorse naturali.

L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate all’articolo 3.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni:

(a)

stabilisce in anticipo e caso per caso che tale ingresso o transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;

(b)

giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, vale a dire la pace e la riconciliazione nazionale nella RDC e la stabilità nella regione;

(c)

autorizza in anticipo e caso per caso il transito di persone che ritornano nel territorio del loro Stato di cittadinanza o che partecipano agli sforzi volti ad assicurare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.

4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l’autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell’autorizzazione stessa.

Articolo 5

1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all’articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o entità ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell’allegato.

2.   Non sono messi a disposizione fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

(a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

(b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

(c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità alle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi o attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati;

(d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

(e)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla designazione da parte del comitato delle sanzioni della persona o entità interessata e non vadano a vantaggio di una delle persone o entità di cui all’articolo 3, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

4.   Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l’intenzione di autorizzare, se del caso, l’accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro quattro giorni lavorativi da tale notifica.

5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

(a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

(b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.

Articolo 6

Il Consiglio modifica l'elenco riportato nell'allegato in funzione delle decisioni del Consiglio di Sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 7

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un’entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l'entità interessata.

Articolo 8

1.   L'allegato indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni.

2.   L’allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o del comitato per le sanzioni.

Articolo 9

La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata in considerazione delle determinazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Articolo 10

La posizione comune 2008/369/PESC è abrogata.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 127 del 15.5.2008, pag. 84.

(2)  GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1.

(3)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

(4)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.


ALLEGATO

a)

Elenco delle persone di cui agli articoli 3, 4 e 5

Nome e cognome

Pseudonimi

Data e luogo di nascita

Informazioni identificative

Motivazione

Data della designazione

Frank Kakolele BWAMBALE

Frank Kakorere

Frank Kakorere Bwambale

 

Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Al dicembre 2008 residente a Kinshasa.

Ex leader dell'RDC-ML, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

1.11.2005

Gaston IYAMUREMYE

Rumuli

Byiringiro Victor Rumuli

Victor Rumuri

Michel Byiringiro

1948

Distretto di Musanze (provincia settentrionale), Ruanda

Ruhengeri, Ruanda

Secondo vicepresidente delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR)

Brigadier generale

Dal novembre 2010 risiede a Kibua, Kivu settentrionale, RDC o ad Aru, Provincia orientale, RDC

Secondo molte fonti, tra cui il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Gaston Iyamuremye è il secondo vicepresidente delle FDLR e al loro interno è considerato uno dei membri principali della dirigenza militare e politica. Fino al dicembre 2009 ha inoltre gestito l'ufficio di Ignace Murwanashyaka (presidente delle FDLR) a Kibua.

1.12.2010

Jérôme KAKWAVU BUKANDE

Jérôme Kakwavu

 

Congolese

Noto come: «Commandant Jérôme»

Dal giugno 2010 in stato d'arresto, detenuto nelle carceri centrali di Kinshasa. E' stata avviata l'azione giudiziaria a suo carico e a carico di altri due dei cinque alti ufficiali delle Forze armate della Repubblica democratica del Congo (FARDC).

Ex presidente dell'UCD/FAPC. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l'Uganda e l'RDC, che rappresentano le principali vie di transito dei flussi di armi. Come presidente delle FAPC, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d'armi e, di conseguenza, nella violazione dell'embargo sulle armi. Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri nel 2002.

Uno dei cinque alti ufficiali FARDC accusati di reati gravi che hanno comportato violenza sessuale e i cui casi sono stati riferiti dal Consiglio di sicurezza al governo durante la visita del 2009.

1.11.2005

Germain KATANGA

 

 

Congolese

agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FRPI in violazioni dei diritti umani.

Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007.

Capo dell'FRPI. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004. Coinvolto in trasferimenti d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003.

1.11.2005

Thomas LUBANGA

 

Ituri

Congolese

Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani.

Consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17 marzo 2006.

Al dicembre 2008 sotto processo per crimini di guerra.

Presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003.

1.11.2005

Khawa Panga MANDRO

Kawa Panga

Kawa Panga Mandro

Kawa Mandro

Yves Andoul Karim

Mandro Panga Kahwa

Yves Khawa Panga Mandro

20 agosto 1973, Bunia

Congolese

Noto come:.

«Chief Kahwa»

«Kawa»

Arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati.

Ex presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Detenuto a Bunia dall'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini dal 2001 al 2002.

1.11.2005

Callixte MBARUSHIMANA

 

24 luglio 1963, Ndusu/Ruhen geri, Provincia settentrionale, Ruanda

Ruandese

Luogo di permanenza attuale: Parigi o Thaïs, Francia

Segretario esecutivo delle FDLR e vicepresidente dell'alto comando militare delle FDLR.

Leader politico/militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo, il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza.

3.3.2009

Iruta Douglas MPAMO

Mpano

Douglas Iruta Mpamo

28 dicembre 1965, Bashali, Masisi

29 dicembre 1965, Goma, RDC (ex-Zaire)

Congolese

Luogo di permanenza: Goma e Gisenyi, Ruanda.

Frequenti viaggi attraverso la frontiera internazionale tra Ruanda e Congo.

Indirizzo: Bld Kanyamuhanga 52, Goma

Proprietario/dirigente della Compagnie aérienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company, i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, apparentemente, per consentire la violazione dell'embargo sulle armi.

1.11.2005

Sylvestre MUDACUMURA

 

 

Ruandese

Noto come: «Radja», «Mupenzi Bernard», «General Major Mupenzi», «General Mudacumura»

Al dicembre 2009 ancora attivo come comandante militare delle FDLR-FOCA.

Luogo di permanenza: Kibua, territorio di Masisi, RDC.

Comandante delle FDLR, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

Mudacamura (o suo personale) era in contatto telefonico con Murwanashyaka, leader delle FDLR in Germania, anche nel maggio 2009 al momento del massacro di Busurungi e con il comandante militare Maggior Guillaume durante le operazioni Umoja Wetu e Kimia II nel 2009.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 27 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2007.

1.11.2005

Leodomir MUGARAGU

Manzi Leon

Leo Manzi

1954

1953

Kigali, Ruanda

Rushashi (Provincia settentrionale), Ruanda

Indirizzo: Katoyi, Kivu settentrionale, RDC

Capo di stato maggiore delle FDLR/FOC,

Brigadier generale

Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, Leodomir Mugaragu è capo di stato maggiore delle Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), ala armata delle FDLR.

Secondo comunicazioni ufficiali Mugaragu è un ufficiale di alto livello incaricato della pianificazione per le operazioni militari delle FDLR nella provincia orientale dell'RDC.

1.12.2010

Leopold MUJYAMBERE

Musenyeri

Achille

Frere Petrus

Ibrahim

17 marzo 1962 Kigali, Ruanda

Pres. 1966

Ruandese

Grado: Colonnello.

Luogo di permanenza attuale: Mwenga, Kivu meridionale, RDC.

Comandante della seconda divisione delle FOCA/Brigate di riserva (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione alla risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza.

3.3.2009

Dr. Ignace MURWANASHYAKA

Ignace

14 maggio 1963, Butera (Ruanda)

Ngoma, Butare (Ruanda)

Ruandese

Residente in Germania.

Nel novembre 2009 era ancora considerato presidente dell'ala politica delle FDLR-FOCA e comandante supremo delle forze armate FDLR.

Arrestato dalla polizia federale tedesca il 17 novembre 2009 per sospetti crimini di guerra e contro l'umanità nell'RDC e con altri capi d'imputazione connessi alla costituzione di un'organizzazione terroristica straniera e relativa affiliazione.

Presidente delle FDLR e comandante supremo delle forze armate FDLR, esercita un'influenza sulla politica di tali forze, mantiene il comando e controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

In contatto telefonico con i comandanti militari delle FDLR (anche durante il massacro di Busurungi del maggio 2009), impartiva ordini all'alto comando militare; coinvolto nel coordinamento del trasferimento di armi e munizioni alle unità FDLR e nell'addestramento specifico per il relativo impiego. gestiva grosse somme di denaro provenienti dal traffico illecito di risorse naturali originarie delle zone sotto il controllo FDLR (p. 24-25, 83).

Si è recato in Uganda nel 2006 in violazione del divieto di viaggio.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è sua la responsabilità di comando in qualità di presidente e di comandante militare delle FDLR per il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle FDLR nel Congo orientale.

1.11.2005

Straton MUSONI

IO Musoni

6 aprile 1961 (o 4 giugno 1961), Mugambazi, Kigali, Ruanda

Passaporto ruandese scaduto il 10 settembre 2004

Residente a Neuffen, Germania.

Nel novembre 2009 era ancora considerato vicepresidente dell'ala politica delle FDLR-FOCA e presidente dell'alto comando militare delle FDLR.

Arrestato dalla polizia federale tedesca il 17 novembre 2009 per sospetti crimini di guerra e contro l'umanità nell'RDC e con altri capi d'imputazione connessi alla costituzione di un'organizzazione terroristica straniera e relativa affiliazione.

Come dirigente delle FDLR, gruppo armato straniero che opera nella RDC, Musoni impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005).

29.3.2007

Jules MUTEBUTSI

Jules Mutebusi

Jules Mutebuzi

Colonel

Mutebutsi

Kivu meridionale

Congolese (Kivu meridionale)

Arrestato dalle autorità ruandesi nel dicembre 2007 mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Attualmente sarebbe oggetto di misure di restrizione della libertà.

Ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina, si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004.

Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi.

1.11.2005

Mathieu, Chui NGUDJOLO

Cui Ngudjolo

 

«Colonnello» o «Generale» consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008

Capo di stato maggiore dell'FNI ed ex capo di stato maggiore dell'FRPI, esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi. Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di minori di età inferiore ai 15 anni a Ituri nel 2006.

1.11.2005

Floribert Ngabu NJABU

Floribert Njabu

Floribert Ndjabu

Floribert Ngabu Ndjabu

 

Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani.

Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.

1.11.2005

Laurent NKUNDA

Nkunda Mihigo Laurent

Laurent Nkunda Bwatare

Laurent Nkundabatware

Laurent Nkunda Mahoro Batware

Laurent Nkunda

Batware

6 febbraio 1967

Kivu settentrionale/Rutshuru

2 febbraio 1967

Congolese

Noto come:

«Chairman»

«General Nkunda»

«Papa Six»

Arrestato in territorio ruandese nel gennaio 2009

e successivamente sostituito come comandante del CNDP nel Kivu settentrionale.

Ex generale dell'RCD-G.

Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell'embargo sulle armi.

Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006. Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 264 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009.

Dal novembre 2009, nonostante l'arresto in Ruanda nel gennaio 2009 e la rimozione dalla presidenza del CNDP, conserva un certo controllo sul CNDP e nella sua rete internazionale.

1.11.2005

Felicien NSANZUBUKI-RE

Fred Irakeza

1967

Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Ruanda

 

Secondo molte fonti Felicien Nsanzubukire è il primo capo di battaglione delle FDLR. Luogo di permanenza: Uvira-Sange, nel Kivu meridionale.

E' stato membro delle FDLR almeno dal 1994 e ha operato nella provincia orientale dell'RDC dall'ottobre 1998.

Secondo il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania attraverso il lago Tanganica verso le unità FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale.

1.12.2010

Pacifique NTAWUNGUKA

Colonel Omega

Nzeri

Israel

Pacifique Ntawungula

1o gennaio 1964, Gaseke, provincia di Gisenyi, Ruanda Pres. 1964

Ruandese

Grado: Colonel

Luogo di permanenza attuale: Peti, frontiera Wlikale-Masis, RDC.

Ricevuta formazione militare in Egitto.

Comandante della prima divisione delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione alla risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati sul fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza.

3.3.2009

James NYAKUNI

 

 

Ugandese

Collaborazione in traffici con il «Commandant Jérôme», soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell'embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari.

1.11.2005

Stanislas NZEYIMANA

Deogratias Bigaruka Izabayo

Bigaruka

Bigurura

Izabayo Deo

Jules Mateso Mlamba

1o gennaio 1966 Mugusa (Butare), Ruanda

Pres. 1967

Altra data possibile: 28 agosto 1966

Ruandese

Nel novembre 2009 era ancora considerato Maggiore Generale Stanislas Nzeyimana, vicecomandante delle FDLR

Luogo di permanenza attuale: Kalonge, Masis, Kivu settentrionale, RDC o Kibua, RDC

Viaggi frequenti a KIgoma

Vicecomandante delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza.

3.3.2009

Dieudonné OZIA MAZIO

Ozia Mazio

6 giugno 1949, Ariwara

Congolese

Noto come:.

«Omari»

«Mr Omari»

Deceduto a Ariwara il 23 settembre 2008.

Presidente della FEC nel territorio di Aru. Piani di finanziamento con il «Commandant Jérôme» e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione del «Commandant Jérôme» e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell'embargo sulle armi, anche attraverso l'assistenza a gruppi armati e a una milizia di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003).

1.11.2005

Bosco TAGANDA

Bosco Ntaganda

Bosco Ntagenda

General Taganda

 

Congolese

Noto come/

«Terminator»

«Major»

Dal novembre 2009 è de facto capo militare del CNDP a seguito dell'arresto del generale Laurent Nkunda nel gennaio 2009. Già Capo di stato maggiore del CNDP. Stabilito a Bunagana e Rutshuru.

Da quando ha assunto la funzione di capo militare de facto del CNDP nel gennaio 2009 è stato incaricato di gestire l'integrazione nelle FARDC e assegnato al posto di vicecomandante operativo di Kimia II benché le FARDC smentiscano.

Comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC.

Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009.

In qualità di capo di stato maggiore del CNDP ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja (novembre 2008).

1.11.2005

Innocent ZIMURINDA

 

1o settembre 1972

1975

Ngungu, territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale, RDC

ten.col.

Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, il ten.col. Innocent Zimurinda è stato ufficiale del CNDP, organismo integrato nelle FARDC all'inizio del 2009.

Secondo molte fonti il ten.col.Innocent Zimurinda, come uno dei comandanti della 231a brigata delle FARDC, ha impartito ordini che hanno dato luogo al massacro di oltre 100 rifugiati ruandesi, per lo più donne e bambini, durante un'operazione militare nella regione di Shalio nell'aprile 2009.

Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riferisce di testimonianze secondo cui il ten.col.Innocent Zimurinda avrebbe rifiutato di liberare tre bambini sotto il suo comando a Kalehe, il 29 agosto 2009.

Secondo molte fonti il ten.col.Innocent Zimurinda, prima dell'integrazione del CNDP nelle FARDC, ha partecipato nel novembre 2008 all'operazione del CNDP sfociata nel massacro di 89 civili, donne e bambini compresi, nella regione di Kiwanja.

Nel marzo 2010 51 gruppi di difesa dei diritti umani presenti nella RDC orientale hanno pubblicato su Internet una dichiarazione che accusa il ten.col.Innocent Zimurinda di moltiplici violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni di numerosi civili, donne e bambini compresi, tra il febbraio e l'agosto 2007. Il ten.col.Innocent Zimurinda è stato inoltre accusato, nella stessa dichiarazione, di stupro su moltissime donne e ragazze.

Secondo una dichiarazione del rappresentante speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati del 21 maggio 2010 Innocent Zimurinda è implicato nell'esecuzione sommaria di bambini soldato anche durante l'operazione Kimia II.

Secondo la stessa dichiarazione ha rifiutato che la missione ONU in RDC (MONUC) effettuasse il controllo delle truppe alla ricerca di minori. Secondo il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il ten.col. Zimurinda ha avuto responsabilità dirette e di comando nel reclutamento e trattenimento di bambini nelle truppe al suo comando.

1.12.2010

b)

Elenco delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5

Denominazione

Pseudonimi

Indirizzo

Informazioni identificative

Motivazione

Data della designazione

BUTEMBO AIRLINES (BAL)

 

Butembo, RDC

Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo.

Dal 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nella RDC.

Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008) usava la sua linea aerea per trasportare oro, razioni e armi del FNI tra Mongbwalu e Butembo. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

29.3.2007

CONGOCOM TRADING HOUSE

 

Butembo, RDC

Tel: +253 (0) 99 983 784

Impresa addetta al commercio di oro a Butembo.

CONGOCOM era di proprietà di Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008).

Kambale acquistava quasi tutta la produzione di oro nel distretto Mongbwalu, controllato dall'FNI. Gli introiti dell'FNI provengono soprattutto da tasse imposte su tale produzione. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

29.3.2007

COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL),

GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

 

CAGL, Avenue Président Mobutu Goma, RDC (un altro ufficio è stituato a Gisenyi, Ruanda)

GLBC, PO Box 315, Goma, RDC (un altro ufficio è stituato a Gisenyi, Ruanda)

A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.

CAGL e GLBC sono imprese di proprietà di Douglas MPAMO, persona che è gia stata oggetto di sanzioni ai sensi della risoluzione 1596 (2005). CAGL e GLBC sono state usate per trasportare armi e munizioni in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005).

29.3.2007

MACHANGA LTD

 

Kampala, Uganda

Società esportatrice di oro a Kampala (Direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya).

MACHANGA acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

29.3.2007

TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

TPD

Goma, Kivu settentrionale

Al dicembre 2008, TPD esisteva ancora e aveva uffici in varie città nei territori di Masisi e di Rutshuru, ma le sue attività erano praticamente cessate.

Implicata in violazioni dell'embargo sulle armi, fornendo assistenza all'RCD-G, soprattutto camion adibiti al trasporto di armi e truppe, e trasportando anche armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all'inizio del 2005.

1.11.2005

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

 

Kajoka Street Kisemente Kampala, Uganda

Tel.: +256 41 533 578/9;

Altro Indirizzo: PO Box 22709, Kampala, Uganda

Società esportatrice di oro a Kampala. (Direttori: J.V. LODHIA – noto come «Chuni»- e il figlio Kunal LODHIA).

UCI acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce «fornitura di assistenza» a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)

29.3.2007


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