10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/1


REGOLAMENTO (UE) N. 498/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2010

relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia o immatricolate in Francia o in Grecia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, (1) in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1359/2008, (CE) n. 754/2009, (CE) n. 1226/2009 e (CE) n. 1287/2009 (2), stabilisce il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura nel 2010 da parte dei pescherecci dell'Unione europea nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (3), impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri.

(3)

La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel rispetto del principio precauzionale.

(4)

In conformità dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri o di sua propria iniziativa, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l'Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite, ne informa gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche.

(5)

Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, si ritiene che le possibilità di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo, assegnate alle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia o immatricolate in questi Stati membri, saranno esaurite il 9 giugno 2010.

(6)

È pertanto necessario che, a decorrere dalle ore 00.00 del 10 giugno 2010, la Commissione vieti la pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte delle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia o immatricolate in questi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte di tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Francia o della Grecia o immatricolate in questi Stati membri è vietata a decorrere dalle ore 00.00 del 10 giugno 2010.

A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dalle navi suddette.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(3)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.


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