29.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/29 |
REGOLAMENTO (UE) N. 858/2010 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le esportazioni fuori quota e i relativi titoli di esportazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 134 e l'articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2) stabilisce norme particolareggiate per le esportazioni fuori quota nel settore dello zucchero. |
(2) |
L'articolo 4 quater del regolamento (CE) n. 951/2006 elenca i documenti che dimostrano l'arrivo a destinazione, da fornire quando alcune destinazioni non siano ammissibili per le esportazioni di zucchero e/o di isoglucosio fuori quota. Il rischio di eventuali frodi commerciali è tuttavia piuttosto limitato per quantitativi di zucchero ridotti. Al fine di snellire gli adempimenti amministrativi necessari, è quindi opportuno stabilire una deroga a tale norma per i quantitativi non superiori a 25 tonnellate. |
(3) |
L'articolo 7 quater del regolamento (CE) n. 951/2006 contiene disposizioni sulla comunicazione relativa alle esportazioni di prodotti fuori quota. Per migliorare la gestione del regime delle esportazioni fuori quota è opportuno chiarire che la comunicazione degli Stati membri sui quantitativi oggetto di domanda deve essere ripartita per richiedente. |
(4) |
Per la campagna di commercializzazione 2010/2011, l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 397/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2010/2011 (3) ha fissato il limite quantitativo a 650 000 tonnellate per lo zucchero bianco del codice NC 1701 99, ossia per il codice a sei cifre. In presenza di una forte domanda di titoli di esportazione, ove si arrivi rapidamente all'esaurimento del limite quantitativo annuo, gli operatori che esportano zucchero bianco di diversi codici NC potrebbero non riuscire ad ottenere titoli sufficienti per coprire i propri mercati tradizionali. Per migliorare la flessibilità del regime delle esportazioni fuori quota, è opportuno consentire che i titoli di esportazione rilasciati per un tipo di zucchero bianco del codice NC 1701 99 siano utilizzati anche per le esportazioni di un diverso tipo di zucchero bianco dello stesso codice NC. |
(5) |
A norma dell'articolo 8 bis, lettera b), del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione per lo zucchero o l'isoglucosio fuori quota rilasciati a partire dal 1o aprile 2010 sono validi a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del quinto mese successivo. Tale disposizione, tuttavia, può comportare gravi difficoltà per alcuni esportatori, in particolare quelli che approvvigionano i propri mercati tradizionali nell'arco dell'intera campagna di commercializzazione. È quindi opportuno che le disposizioni relative alla campagna di commercializzazione 2009/2010 si applichino in via permanente. |
(6) |
L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4) impone l'obbligo di presentare titoli per l'esportazione dei tipi di zucchero del codice NC 1701. A norma dell'allegato II, parte II, del medesimo regolamento, l'importo della cauzione da costituire è fissato in 110 EUR/tonnellata. Per motivi di certezza del diritto e per garantire parità di trattamento agli operatori di ogni Stato membro, è opportuno precisare all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 che la cauzione deve essere costituita anche per l'esportazione di zucchero fuori quota. |
(7) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 951/2006. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 951/2006 è così modificato:
1) |
all'articolo 4 quater del capo II bis è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. Nel caso di dichiarazioni di esportazione riguardanti un quantitativo massimo di 25 tonnellate di zucchero, ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 612/2009 della commissione (5), gli Stati membri dispensano gli esportatori dall'obbligo di presentare la prova di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo. È presentato in ogni caso il documento di trasporto o il suo equivalente elettronico di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 612/2009. |
2) |
il capo III è così modificato:
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3) |
al capo V, l'articolo 12 bis è così modificato:
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Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 115 dell'8.5.2010, pag. 26.
(4) GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
(5) GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.»;