9.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 324/42 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1155/2010 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2010
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell'Unione europea per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ma che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, a titolo dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri, che non sono conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Articolo composito costituito da un ramo artificiale di ciliegio e da un dispositivo di illuminazione elettrica dotato di trasformatore, connessi tra di loro in modo da formare un tutt'uno praticamente inseparabile. Il ramo artificiale, somigliante al prodotto naturale (un ramo di ciliegio fiorito), è un assemblaggio di vari componenti (carta color marrone ad imitazione dei ramoscelli, filo metallico per sostenerli, tessuto bianco per simulare i petali dei fiori e piccole parti in plastica per sorreggere questi ultimi). Tutti i suddetti elementi sono fissati, incollati e montati l'uno sull'altro. Il ramo artificiale è attraversato al suo interno da una ghirlanda luminosa sulla quale sono posizionate 60 mini lampadine elettriche a rappresentare i pistilli dei fiori. A causa delle loro dimensioni, le lampadine emanano una luce fioca. Il ramo ricopre interamente il cavo elettrico della ghirlanda luminosa al quale sono attaccate le mini lampadine. Il resto del cavo, lungo diversi metri, fuoriesce dal ramo principale per finire in un trasformatore elettrico. L'articolo non si regge da sé, né vi è modo di appenderlo, ma è concepito per essere posto in un vaso. (ramo artificiale di ciliegio) (Cfr. foto n. 654 A, B e C) (1) |
6702 90 00 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 (b) e 6 di interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 6702 e 6702 90 00. L'articolo costituisce un oggetto composito ai sensi della regola generale 3 (b). È formato da fiori artificiali rientranti nella voce 6702, da un dispositivo di illuminazione elettrica descritto alla voce 9405 e da un trasformatore elettrico ripreso nella voce 8504. Il dispositivo di illuminazione elettrica e il ramo di fiori artificiale formano un corpo unico inscindibile (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla regola generale 3 (b), (IX)). Date le caratteristiche oggettive dell'articolo (assomiglia ad un tipico fiore artificiale, le lampadine sono piccole e producono luce fioca), l'oggetto è concepito principalmente per essere posto in un vaso e decorare un vano, ad imitazione dei fiori. L'illuminazione è giusto un effetto aggiuntivo che mette in risalto quello decorativo. Di conseguenza il ramo di fiori artificiale è la componente che conferisce all'articolo la sua caratteristica essenziale (vale a dire l'essere un oggetto decorativo) ai sensi della regola generale 3 (b). Non essendo originariamente progettato per illuminare, per esempio, un vano e non trattandosi di una lampada speciale (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9405 (I), (1) e (3)), l'articolo non può essere classificato come lampada alla voce 9405. Il ramo artificiale assomiglia al prodotto naturale (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6702, (1)). L'articolo va pertanto classificato alla voce 6702 come «fiori artificiali». |
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654 A |
654 B |
654 C |
(1) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.